INDICE
1. Premessa
2. Il contratto di apprendistato professionalizzante nel settore sportivo professionistico
3. Il regime contributivo e la misura della contribuzione applicabile alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante nel settore sportivo professionistico
4. Modalità di esposizione dei lavoratori sportivi titolari di rapporto di lavoro di apprendistato professionalizzante nel flusso UniEmens
4.1 Contribuzione FIS o Fondi di solidarietà. Modalità operative
5. Istruzioni contabili
1. Premessa
L’articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), dispone che: “Per le società e le associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite massimo di età di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è ridotto a 23 anni”.
La presente circolare è volta a disciplinare gli obblighi informativi e contributivi afferenti alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzate finalizzate alla formazione di sportivi professionisti.
È necessario premettere che, ai fini dell’individuazione del campo di applicazione della disposizione in argomento, introdotta dalla legge di Bilancio per l’anno 2022, la presente circolare tiene conto della normativa applicabile ratione temporis, ovverosia della legge 23 marzo 1981, n. 91.
Ciò posto, è necessario tenere conto che, nelle more dell’entrata in vigore[1] delle disposizioni di cui al D.lgs 28 febbraio 2021, n. 36, lo status di sportivo professionista è stato definito dalla legge n. 91/1981, che all’articolo 2 prevedeva: “Ai fini dell’applicazione della presente legge sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica”.
La richiamata norma, quindi, ha previsto un elenco tassativo di figure professionali e un requisito formale, sicché l’attività è professionistica se rientra tra quelle discipline regolamentate dal CONI e sia qualificata come tale dalle federazioni sportive nazionali in conformità agli indicatori forniti dal CONI stesso[2].
Pertanto, l’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 154, della legge di Bilancio 2022, deve essere ricondotto alle associazioni e alle società che svolgono un’attività sportiva nell'ambito delle discipline delle federazioni che riconoscono settori professionistici al proprio interno, ossia Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), Federazione Ciclistica Italiana (FCI), Federazione Italiana Golf (FIG) e Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Quest’ultima federazione ha riconosciuto con decorrenza 1° luglio 2022 il professionismo sportivo anche al settore femminile relativamente al campionato di Serie A[3].
Si ricorda, infine, che l’articolo 10, comma 1, della legge n. 91/1981, ha previsto che: “Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata”.
Il combinato disposto delle norme dell’articolo 10 da ultimo richiamato[4] - che ha imposto una limitazione soggettiva dal lato datoriale - e dell’articolo 1, comma 154, della legge di Bilancio 2022, ha comportato che soltanto le società sportive possano stipulare contratti di apprendistato professionalizzante con gli atleti.
Come sopra accennato, la disciplina sin qui illustrata resta valida fino al 30 giugno 2023, data successiva alla quale sono entrate in vigore le disposizioni di cui al D.lgs n. 36/2021, le quali saranno oggetto di trattazione in apposita circolare di prossima pubblicazione, unitamente a quanto disposto dal D.lgs 29 agosto 2023, n. 120.
2. Il contratto di apprendistato professionalizzante nel settore sportivo professionistico
Come anticipato in premessa, l’articolo 1, comma 154, della legge di Bilancio 2022, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel settore sportivo professionistico, per le assunzioni di “lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite massimo di età di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è ridotto a 23 anni”.
Pertanto, la norma consente di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori sportivi di età compresa tra i 18 e i 23 anni di età[5].
Le società e le associazioni sportive professionistiche possono, quindi, assumere, dal 1° gennaio 2022, con contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori sportivi che, alla data dell’assunzione, abbiano già compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano ancora compiuto il ventiquattresimo anno di età.
Considerato che l’articolo 1, comma 154, della legge di Bilancio 2022, prevede una deroga alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante soltanto per il limite massimo di età nel senso sopra precisato, il rinvio che la disposizione in argomento opera all’articolo 44 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81, deve intendersi come recettizio e, pertanto, comporta che alle assunzioni con apprendistato professionalizzante nel settore sportivo professionistico si applichino le norme in materia di apprendistato contenute nel Capo V del D.lgs n. 81/2015, ove non espressamente derogate dalle disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato sportivo (legge n. 91/1981)[6].
Ciò posto, si ricorda che l’articolo 41 del D.lgs n. 81/2015 definisce l’apprendistato “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”.
La disposizione di cui al citato articolo 41 deve essere coordinata con la disciplina speciale della durata del rapporto di lavoro sportivo contenuta all’articolo 5, commi primo e secondo, della legge n. 91/1981.
Ai sensi del predetto primo comma, il contratto di lavoro sportivo “può contenere l’apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto”;
il successivo secondo comma dello stesso articolo consente “la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti”.
La suddetta disciplina è integrata dalle altre norme della legge n. 91/1981 e dalle regole previste dalle singole federazioni e dalla legislazione ordinaria, che trova applicazione se non
espressamente derogata[7].
È, quindi, possibile stipulare contratti di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’articolo 1, comma 154, della legge n. 234/2021, a tempo determinato[8], in deroga all’articolo 41 del D.lgs n. 81/2015.
Rimane fermo, però, che il contratto di apprendistato deve avere una durata minima di sei mesi (art. 42, comma 2, del D.lgs n. 81/2015) e che la durata della formazione per
l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, come stabilita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non può essere, comunque, superiore a tre anni (art. 44, comma 2, del D.lgs n. 81/2015).
Riguardo al numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro (società e associazioni sportive professionistiche) può assumere, si rinvia ai limiti previsti dall’articolo 42, comma 7,
del D.lgs n. 81/2015.
Infine, si richiamano le disposizioni recate dall’articolo 47, commi 1 e 2, del D.lgs n. 81/2015, in quanto applicabili anche alla fattispecie in argomento.
In particolare, il richiamato articolo 47, comma 1, prevede che in caso di inadempimento del datore di lavoro nell’erogazione della formazione di cui lo stesso sia esclusivamente responsabile, tale da impedire il raggiungimento delle finalità del contratto, il predetto datore di lavoro è tenuto a corrispondere la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dall’apprendista al termine del periodo di formazione, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi sanzione a titolo di omessa contribuzione.
3. Il regime contributivo e la misura della contribuzione applicabile alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante nel settore sportivo professionistico
L’articolo 42, comma 6, del D.lgs n. 81/2015, prevede a favore dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato l’applicazione delle seguenti tutele assicurative obbligatorie:
- IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti)[9];
- assegno familiare;
- assicurazione contro le malattie;
- maternità;
- assicurazione sociale per l’impiego (ASpI);
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).
Con riguardo agli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro per la durata del periodo di formazione[10], l’articolo 1, comma 773, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fissa l’aliquota di contribuzione a carico dei datori di lavoro degli apprendisti nella misura complessiva pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali[11].
All’aliquota contributiva così determinata deve aggiungersi l’aliquota ordinaria di finanziamento dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), stabilita dall’articolo 2, comma 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui 0,30% a titolo di contributo integrativo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845). Per le assunzioni non a tempo indeterminato è altresì dovuto il contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile (articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012).
Inoltre, in applicazione della disciplina generale in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, come novellata dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da società o associazioni sportive professionistiche sono destinatari delle tutele assicurative del Fondo di integrazione salariale (FIS) oppure delle prestazioni del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento o del Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol, in quanto dipendenti di datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione dei suddetti Fondi[12]. Sul punto si rinvia alle circolari n. 197/2016 e n. 125/2017.
L’obbligo contributivo afferente al FIS prevede un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti[13].
Tuttavia, l’articolo 1, comma 219, della legge di Bilancio 2022, ha disposto, per l’anno 2022, la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS. Sul punto si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 76/2022.
Si ricorda che, come chiarito con la circolare da ultimo richiamata, i datori di lavoro in argomento, inquadrati con C.S.C. 1.18.08, non sono tenuti al versamento della contribuzione per la cassa integrazione straordinaria (CIGS).
Infine, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione[14].
Si rammenta, inoltre, che, per effetto dell’articolo 47, comma 7, del D.lgs n. 81/2015, i benefici contributivi dell’apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione –
senza soluzione di continuità rispetto al termine del periodo di formazione – del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La disposizione in argomento trova, quindi, applicazione soltanto nelle ipotesi di contratto di apprendistato professionalizzante – ai sensi dell’articolo 1, comma 154, della legge di Bilancio 2022 – laddove stipulato a tempo indeterminato.
Al ricorrere della prosecuzione del rapporto di lavoro, i lavoratori sportivi mantenuti in servizio sono assicurati alla gestione del Fondo Pensione Lavoratori Sportivi[15].
In tali casi, si applica, quindi, la disciplina contributiva propria del suddetto Fondo, ma l’aliquota contributiva IVS è fissata nella misura del 15,84% (quota del datore di lavoro pari al 10%, quota del lavoratore pari al 5,84%) dell’imponibile contributivo, per i primi dodici mesi successivi alla prosecuzione del contratto.
Il regime contributivo sin qui descritto trova applicazione per le assunzioni di lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Si ricorda, infine, che, al ricorrere dei presupposti chiariti con la circolare n. 64/2022, le contribuzioni sin qui esposte hanno beneficiato della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti in scadenza nel periodo decorrente dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022 disposta, per “le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche”, dall’articolo 1, comma 923, lettera b), della legge n. 234/2021, come prorogata dall’articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dall’articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, da ultimo, dall’articolo 13 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 (cfr. la circolare n. 105/2022 e il messaggio n. 4358/2022).
Con specifico riguardo agli obblighi contributivi e alla misura della contribuzione, si evidenzia che la disciplina delineata nella presente circolare[16] trova applicazione anche per i periodi contributivi successivi all’entrata in vigore del D.lgs n. 36/2021, il quale, sotto tale profilo, contiene disposizioni esclusivamente per le fattispecie di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo n. 81/2015.
4. Modalità di esposizione dei lavoratori sportivi titolari di rapporto di lavoro di apprendistato professionalizzante nel flusso UniEmens
A partire dal periodo di competenza gennaio 2022, i datori di lavoro tenuti a presentare le dichiarazioni contributive in relazione alle prestazioni lavorative per i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, devono procedere, sulle posizioni contributive contraddistinte dal C.S.C. 1.18.08, alla valorizzazione degli elementi contenuti nel tracciato relativo al flusso UniEmens analogamente a quanto attualmente previsto per le assunzioni di apprendistato.
In particolare, i datori di lavoro si devono attenere alla valorizzazione dei dati secondo le modalità di seguito riportate.
Qualifica1
“5” (Apprendista)
Qualifica2
“F” = Tempo pieno
“P” = Tempo parziale di tipo Orizzontale
“V” = Tempo parziale di tipo Verticale
“M” = Tempo parziale di tipo Misto
Qualifica3
“I” = Tempo indeterminato
“D” = Tempo determinato o contratto a termine
Tipo Lavoratore (di nuova istituzione)
“SP” = Lavoratore sportivo in apprendistato professionalizzante
Tipo Contribuzione
“J0”(Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 10%).
Si ricorda che i lavoratori apprendisti a tempo indeterminato, mantenuti in servizio, devono essere esposti nel flusso UniEmens secondo le indicazioni che seguono.
Qualifica1
“R” (Apprendista mantenuto in servizio come impiegato)
Qualifica2
“F” = Tempo pieno
“P” = Tempo parziale di tipo Orizzontale
“V” = Tempo parziale di tipo Verticale
“M” = Tempo parziale di tipo Misto
Qualifica3
“I” = Tempo indeterminato
Tipo Lavoratore
“ST” (Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995)
Tipo Contribuzione
“00” (nessuna particolarità contributiva).
I datori di lavoro interessati, che non siano già titolari di una matricola DM, devono provvedere all’apertura di un’apposita posizione contributiva al fine di assolvere agli adempimenti informativi e contributivi verso l’Istituto; al riguardo, nell’iscrizione, dovrà essere indicata, come data inizio attività, il 1° gennaio 2022. In merito, si richiamano le indicazioni fornite con la circolare n. 2/2007, nonché il “Manuale procedura Iscrizione e Variazione Azienda su web internet” di cui all’Allegato n. 2 della circolare n. 80/2014.
Per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi e informativi relativi ai periodi di competenza a decorrere dal 1° gennaio 2022, e fino alla data di pubblicazione della presente circolare, i datori di lavoro in argomento già in possesso di matricola DM contraddistinta dal C.S.C. 1.18.08 devono avvalersi dei flussi di regolarizzazione (DM/VIG), da trasmettere, con le consuete modalità in uso (cfr. il messaggio n. 4973/2016), entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.
Allo stesso modo, i datori di lavoro che provvederanno all’apertura di un’apposita posizione contributiva dovranno assolvere, nel rispetto del medesimo termine (giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare), agli adempimenti informativi e contributivi con l’invio delle denunce UniEmens.
Gli adempimenti effettuati entro il suddetto termine non comporteranno l’addebito di ulteriori somme aggiuntive.
Resta fermo quanto di seguito precisato per l’assolvimento della contribuzione FIS relativa al periodo da gennaio 2022 a giugno 2022.
4.1 Contribuzione FIS o Fondi di solidarietà. Modalità operative
Per il versamento del contributo FIS, dovuto per le mensilità da gennaio 2022 a giugno 2022, i datori di lavoro interessati devono valorizzare all’interno di , , i seguenti elementi:
- nell’elemento dovrà essere inserito il valore di nuova istituzione:
- nell’elemento dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
- nell’elemento dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione;
- nell’elemento dovrà essere indicato l’importo del contributo ridotto da versare.
Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento , con riferimento alle mensilità pregresse che vanno dal mese di gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022, può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.
Si rammenta che la sezione va compilata per tutti i mesi di arretrato.
A decorrere dal periodo di competenza luglio 2022 la procedura di calcolo è stata adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo con l’applicazione delle aliquote indicate nella circolare n. 76/2022.
5. Istruzioni contabili
La contabilizzazione dei contributi dovuti ai sensi dell’articolo 42, comma 6, del D.lgs n. 81/2015, ivi comprese le contribuzioni minori, per le assunzioni di giovani atleti di età compresa tra i 18 e i 23 anni con contratto di apprendistato professionalizzante dal 1° gennaio 2022, avviene ai conti già in uso nella procedura di ripartizione contabile del DM, secondo le istruzioni riportate al paragrafo precedente.
Al riguardo, si rinvia alle circolari n. 115/2005 e n. 108/2018 per le connesse istruzioni contabili, anche con riferimento alle modalità di registrazione delle riduzioni contributive determinate a seguito della peculiare disciplina a favore dei lavoratori in apprendistato. In particolare, la rilevazione contabile della rifusione del mancato gettito da parte della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) a favore del Fondo pensione sportivi professionisti e dilettanti (ENP), quale contabilità separata della gestione speciale per i lavoratori dello spettacolo ex ENPALS (EN), avviene al conto in uso ENP22155.
Infine, tenuto conto della normativa prevista in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, che estende anche ai lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da società o associazioni sportive professionistiche le tutele assicurative del Fondo di integrazione salariale, ovvero delle prestazioni del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento o del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige Subtirol, ai fini della contabilizzazione della contribuzione dovuta dai datori di lavoro che vi rientrano ed esposta nella dichiarazione UniEmens con i codici conguaglio M045-M046-M051, secondo le istruzioni operative del paragrafo che precede, si rimanda alle istruzioni contabili impartite con le circolari n. 197/2016, n. 125/2017 e, da ultimo, con la circolare n. 76/2022.
Parimenti, la rilevazione contabile del mancato gettito contributivo, la cui copertura è a carico dello Stato, disposto dall’articolo 1, comma 219, della legge n. 234/2021, quale differenza tra l’aliquota ordinaria e l’aliquota ridotta, avviene al conto in uso FRR37197, istituito con la circolare n. 76/2022.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
[1] Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del D.lgs n. 36/2021, come da ultimo modificato, dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Milleproroghe), convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, “Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del
titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024”.
[2] Cfr. l’articolo 5, comma 2, lett. d), del D.lgs 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal D.lgs 8 gennaio 2004, n. 15.
[3] Cfr., per ulteriori chiarimenti, la circolare n. 24/2023.
[4] In vigore fino all’abrogazione della legge n. 91/1981 (cfr. la precedente nota 1 e l’art. 52 del D.lgs n. 36/2021, e successive modificazioni).
[5] Il limite minimo di età per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori sportivi è stato fissato a quindici anni dal comma 7-bis dell’articolo 30 del
D.lgs n. 36/2021,
la cui entrata in vigore è stata prevista per il 1° luglio 2023. La disciplina ordinaria prevede, invece, che: “Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con
contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni”
(art. 44, comma 1, primo periodo, del D.lgs n. 81/2015).
[6] A titolo esemplificativo, l’articolo 4, primo comma, della legge n. 91/1981 ha disposto: “Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione
diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto,
conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate” (di contro, l’art. 42, comma 1, del D.lgs
n. 81/2015 prevede:
“Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova”). Il datore di lavoro sportivo è altresì tenuto a rispettare le ulteriori prescrizioni previste dal citato articolo
4 in base alla
normativa applicabile ratione temporis.
[7] L’articolo 4, ottavo comma, della legge n. 91/1981 ha previsto: “Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604”.
[8] Infatti, la stipulazione di contratti di lavoro sportivo a tempo indeterminato - sebbene sia in astratto lecita - è però l’eccezione nello sport per via dell’interesse alla temporaneità del rapporto.
[9] Come già chiarito con la circolare n. 154/2014, gli apprendisti (professionalizzanti e non) non sono assicurati alla gestione del Fondo Pensione Sportivi Professionisti, bensì al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
[10] Tenuto conto dei limiti di durata previsti dall’articolo 44, comma 2, del D.lgs n. 81/2015 (cfr. il paragrafo 2 della presente circolare).
[11] Per quanto attiene alla ripartizione della suddetta contribuzione fra le gestioni previdenziali interessate secondo quanto previsto dal decreto 28 marzo 2007, adottato dal Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, si rinvia al paragrafo 3.2 della circolare n. 108/2018.
[12] In proposito, si ricorda che il FIS o i predetti Fondi di solidarietà territoriali, per i periodi di erogazione dell’assegno di integrazione salariale, versano alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione correlata alla prestazione. La medesima contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
[13] Le suddette aliquote sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.
[14] Cfr. la circolare n. 108/2018, paragrafo 3.3.
[15] Cfr. la circolare n. 154/2014.
[16] Fatto salvo quanto precisato nella circolare n. 88 del 31 ottobre 2023, afferente alle disposizioni recate dal D.lgs n. 36/2021 e dal D.lgs n. 120/2023.
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