Ripresa recupero dei contributi a carico del dipendente indebitamente sospesi a seguito di calamità naturali
Circolare INPS n. 91 del 14.10.2008
SOMMARIO: Recupero nei limiti del quinto dello stipendio
Con circolare n. 65 del 23 marzo 2007 erano state fornite disposizioni in merito al recupero dei contributi sospesi da parte di soggetti non destinatari delle ordinanze di protezione civile a seguito dell'emanazione della legge n. 290/2006.
Con successivo messaggio n. 8870 del 5/4/2007, limitatamente al punto 4 della circolare, era stato disposto il differimento del termine di pagamento al 31/12/2007, sul presupposto che non fosse manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Molise nella causa contro l'INPDAP.
Considerato che con sent. 325 del 2008 la Corte Costituzionale ha giudicato inammissibili o infondate le varie questioni di legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica contenuta nella legge 290/2006 sollevate dal Tar Molise, i datori di lavoro - in qualità di soggetti responsabili del versamento contributivo - devono provvedere alla restituzione della sola quota a carico dipendente, con il primo pagamento utile successivo alla data di emanazione del presente messaggio.
Il recupero può avvenire in unica soluzione o, su istanza di parte, rateizzando il debito nel rispetto del limite del quinto dello stipendio, ai sensi dell'art.2, comma 2 del DPR 5 gennaio 1950 n. 180.
Ai soggetti interessati dalla restituzione dei contributi sospesi - cioè dipendenti da datori di lavoro che non sono beneficiari della sospensione contributiva perché appartenenti al pubblico impiego, al settore bancario o assicurativo o che hanno sede operativa al di fuori dei territori calamitati - non si applicano le rateazioni previste dai singoli eventi.
Infatti, la legge 290/2006 non concede rateazioni per i soggetti che non sono legittimi fruitori e, di conseguenza, per la restituzione delle somme indebitamente sospese, l'unica possibilità di recupero resta quella prevista dal citato DPR 180/1950, cioè nel numero di rate che si ottiene mantenendo il recupero mensile nel limite del quinto dello stipendio.
Per particolari esigenze di comprovata necessità, i dirigenti delle strutture interessate potranno concordare dilazioni anche più ampie.
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