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Circolare INPS n. 91 del 26.07.2006

Accertamento dei redditi prodotti all’estero (Legge 27 dicembre 2002 n.289. Articolo 49, punto 1. Emissione della modulistica per la verifica dei redditi relativi agli anni 2004 e 2005. (RED/EST 2004 2005)
Circolare INPS n. 91 del 26.07.2006

SOMMARIO: Premessa. 1. L’accertamento reddituale. 2. Rideterminazione delle prestazioni e recupero prestazioni indebite. 3. Richiesta dei dati reddituali. 4. I dati personali. 5. La dichiarazione della cittadinanza italiana. 6. Pensionati rientrati in Italia. 7. I dati reddituali. 8. Compilazione e termine di presentazione dei Mod. RED/EST 2004/2005. 9. Attività degli Enti di Patronato o dei Consolati. 10. Elaborazione delle dichiarazioni reddituali

Premessa.
Con circolare n. 124 dell’8 luglio 2003, sono stati fornite disposizioni in applicazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia per l’accertamento dei redditi prodotti all’estero (art. 49, punto 1), che per l’incremento della maggiorazione sociale per i cittadini residenti all’estero (art. 38, punto 9).
Per quanto riguarda le maggiorazioni sociali si ritiene utile richiamare la circolare n. 10 del 30 gennaio 2006, che in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, del regolamento C.E. n. 647/05, al punto 2 del relativo allegato I, prevede che a decorrere dal 1 giugno 2005, non hanno diritto alle maggiorazioni sociali di cui alla legge n. 544 del 29 dicembre 1988, e successive modifiche, coloro che sono residenti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia, e dalla stessa data non possono più essere corrisposte le maggiorazioni sociali già attribuite ai soggetti residenti in uno degli Stati dell’Unione europea diversi dall’Italia.

1. L’accertamento reddituale
Le modalità di accertamento reddituale per i percettori di prestazioni collegate al reddito residenti all’estero ha la sua fonte normativa nell’articolo 49, punto 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Il Decreto ministeriale del 12-5-2003 di attuazione del citato articolo 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22-5-2003, agli articoli 1 e 2 precisa in quali casi l'accertamento reddituale debba effettuarsi con l'acquisizione di certificazioni rilasciate dagli Organismi esteri ed in quali altri possa essere sufficiente l'autocertificazione.
Gli articoli 1 e 2 del Decreto di attuazione dispongono :
Articolo 1
I redditi prodotti all’estero rilevanti per l’accertamento dei requisiti reddituali previsti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche, sono valutati dall’Ente erogatore sulla base di una comparazione con le disposizioni nazionali, riferendosi alle seguenti tipologie di reddito:
- redditi previdenziali italiani ed esteri;
- redditi da lavoro;
- redditi immobiliari con esclusione della prima casa di abitazione;
- redditi di capitali e di partecipazione;
- redditi a carattere assistenziale.
Articolo 2
1) I redditi di cui all’articolo 1 vengono rilevati, negli Stati elencati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, attraverso la presentazione all’Ente erogatore di:
- certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascun Stato provvedono all’erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;
- copia della dichiarazione dei redditi dalla quale risulti la prova dell’avvenuta consegna o trasmissione all’Autorità fiscale dello Stato di residenza, ovvero, per i pensionati per i quali il livello di reddito non preveda, secondo la normativa locale, la presentazione della dichiarazione all’Autorità fiscale, di una autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti.
2) Negli Stati non compresi tra quelli di cui al comma 1, l’accertamento dei requisiti viene effettuato attraverso la presentazione all’Ente erogatore di :
- certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascun Stato provvedono all’erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali
- autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti.
3) Le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b,) devono contenere l’accertamento dell’identità personale del dichiarante, effettuato dall’Autorità consolare o dagli Enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

Al riguardo il decreto considera due tipologie di certificazione: quella relativa alla percezione di prestazioni previdenziali e/o assistenziali e quella relativa agli altri redditi.
Il decreto stesso, inoltre, prevede i casi nei quali le certificazioni possano essere sostituite da autocertificazioni.
La casistica, quindi, si identifica nelle seguenti fattispecie:
1. i redditi derivanti dalla percezione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, debbono essere certificati dagli Organismi che erogano, nei singoli Paesi esteri, le prestazioni stesse.
2. Per i pensionati residenti nei Paesi elencati nell'allegato 3, gli ulteriori redditi derivanti da cespiti diversi da quelli previdenziali e assistenziali, debbono essere certificati attraverso la presentazione di copia della dichiarazione dei redditi dalla quale risulti l'avvenuto inoltro all'Autorità fiscale del Paese di residenza.
I pensionati per i quali il livello del reddito non preveda, secondo la normativa locale, la presentazione della dichiarazione all’Autorità fiscale, devono integrare la certificazione degli Organismi previdenziali o assistenziali con una autocertificazione, dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti.
3. Per i pensionati residenti in Paesi esteri non compresi nell’allegato 3, gli ulteriori redditi derivanti da cespiti non previdenziali né assistenziali possono essere attestati mediante autocertificazione.
Le autocertificazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 debbono essere rese all'Autorità consolare italiana o ad uno degli Enti di Patronato di cui alla legge n. 152 del 30 marzo 2001. Al riguardo, il Consolato o l'Ente di Patronato annotano sull'autocertificazione l'avvenuto accertamento dell’identità personale del dichiarante e la presentazione delle citate certificazioni.
Per quanto concerne le certificazioni attinenti alle prestazioni previdenziali o assistenziali, si precisa che sono stati identificati, così come previsto dal Decreto di attuazione dell'articolo 49, punto 1, gli Organismi dei Paesi convenzionati legittimati a rilasciare le certificazioni stesse (allegato 1).
La possibile tipologia certificativa degli Enti previdenziali e/o assistenziali, da ritenersi valida ai fini dell'accertamento in questione può identificarsi:
- in una certificazione già in possesso del pensionato, assimilabile ai Modd. ObisM - CUD;
- in una certificazione, a richiesta dell'interessato, dalla quale risulti la titolarità della prestazione ed il relativo importo;
- in una ricevuta o avviso di pagamento, solo nel caso in cui sia evidenziato l'Organismo ordinante e si possa desumere l'importo complessivo annuo della pensione.
Sulla regolarità delle autocertificazioni, l'Istituto effettuerà controlli a campione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
I redditi accertati, secondo quanto previsto dall'articolo 49, saranno utilizzati:
- per la verifica della compatibilità con le quote di maggiorazione sociale già erogate secondo quanto previsto dalla legge n. 488 del 28 dicembre 2001 (finanziaria 2002), per le quali il reddito proprio massimo resta di 516,46 euro per tredici mensilità;
- per la verifica di compatibilità con le altre prestazioni legate a livelli di reddito massimo (integrazione al trattamento minimo, assegni per il nucleo familiare ecc.);
- per la conversione degli importi reddituali dalla valuta estera in euro ed il confronto con i redditi equivalenti di cui all'allegato 2. Si potrà in tal modo determinare il costo dell'attribuzione della maggiorazione sociale al livello previsto dall'articolo 38, punto 9, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

2. Riderteminazione delle prestazioni e recupero prestazioni indebite.
Sulla base delle dichiarazioni pervenute,relative alla campagna reddituale 2002, sono in corso le procedure per la rideterminazione degli importi pensionistici spettanti agli interessati e dei relativi conguagli a credito, a debito o invariati.
Per quanto riguarda i conguagli a debito del pensionato, si richiama l’attenzione delle Sedi su quanto previsto dalla circolare n. 31 del 2 marzo 2006 al punto 4.2.2, che, nella determinazione dell’importo da recuperare ratealmente, prevede che venga garantito il trattamento minimo che, nel caso di pensioni con pro-rata estero, dovrà tener conto del relativo importo.
Si fa riserva, con successivo messaggio, di comunicare le iniziative che saranno adottate, sulla base della normativa vigente, nei confronti di quei pensionati che, nonostante diversi solleciti, non hanno adempiuto all’obbligo di rilascio delle dichiarazioni reddituali per l’anno 2002.

3. Richiesta dei dati reddituali.
La richiesta riguarda i redditi relativi agli anni 2004 e 2005, mentre, i redditi relativi all’anno 2003 sono calcolati in modo automatico per quanto concerne i redditi previdenziali, essendo oggetto di proiezione rispetto all’anno 2002 i redditi di altra natura.
Ovviamente, in presenza di una variazione reddituale significativa per l’anno 2003,che rileva sulle prestazioni collegate al reddito, gli interessati potranno direttamente o tramite i Patronati presentare domanda di ricostituzione alla Sede che gestisce la pensione.
L’iter procedurale dell’accertamento reddituale prevede la trasmissione ai pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito, di una lettera (Allegato n. 4) contenente la richiesta dei redditi, il mod. RED/EST 2004 2005, i moduli su cui attestare i dati reddituali (Allegato n. 5) e le istruzioni alle quali il pensionato si deve attenere nella produzione della certificazione e nella compilazione dei moduli (Allegato n. 6).
Il mod. RED/EST 2004 2005, parzialmente precompilato con i dati rilevabili dagli archivi dell’Istituto, è articolato in cinque pagine:
- le prime due per i dati del titolare della pensione (Mod.RED/EST 2004 2005/T);
- la terza per i dati del coniuge (Mod. RED/EST 2004 2005/C);
- la quarta per i dati dei familiari (Mod. RED/EST 2004 2005/F);
- la quinta per le avvertenze sull’uso dei dati personali, per la dichiarazione di responsabilità, per la delega al Patronato e per le avvertenze sulla compilazione del modulo.
E’ prevista la possibilità, non contemplata nella precedente emissione (ai sensi di quanto stabilito dal decreto legislativo 30.6.2003, n. 1969), di non dichiarare i redditi (rinuncia).

4. I dati personali.
Nelle prime quattro pagine sono riportati i dati personali del titolare, del coniuge e dei familiari.
Nel caso in cui una o più informazioni relative ai dati personali non risultasse riportata, l’interessato è tenuto ad aggiungere i dati mancanti. Le eventuali informazioni inesatte dovranno essere rettificate.

5. La dichiarazione della cittadinanza italiana.
Il possesso della cittadinanza italiana deve essere oggetto di autocertificazione da parte dei pensionati mediante la sottoscrizione del modulo RED/EST 2004 2005.
L’Istituto verificherà tale requisito con tutti i mezzi probatori ritenuti idonei (documento di identità italiano, presenza del nominativo negli archivi AIRE o del Ministero degli Interni, comunicazioni e/o certificazioni delle competenti Autorità Consolari, ecc.).
Non è necessario autocertificare la cittadinanza italiana, nel caso in cui la stessa sia già stata comprovata nella precedente verifica reddituale (emissione RED/EST 2002).

6. Pensionati rientrati in Italia.
Qualora il pensionato abbia trasferito la propria residenza in Italia, dovrà comunicare la data del suo rientro e restituire la modulistica alla sede di residenza.
Il pensionato rientrato in Italia non dovrà fornire altri dati; l’accertamento reddituale sarà effettuato con le modalità previste per la generalità dei pensionati residenti in Italia.

7. I dati reddituali.
Si ribadiscono le disposizioni previste nella circolare 124 dell’8 luglio 2003 nei punti 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.5:

7.1– Dichiarazionireddituali.
Le dichiarazioni reddituali sono contenute nelle parti del modulo contraddistinte dalle lettere dalla A alla I.

7.2 - Redditi pensionistici.
La parte A riguarda le pensioni italiane di cui è titolare il pensionato ed é precompilata per le informazioni relative alle pensioni dell'Istituto. Qualora l’interessato sia titolare di altre pensioni italiane non riportate sul modulo, dovrà utilizzare le righe in bianco per la relativa comunicazione.
La parte B, sempre relativa al titolare, contiene le pensioni erogate all'interessato da parte di Organismi di Paesi diversi dall'Italia ed è precompilata per le informazioni già in possesso dell’Istituto. Anche in questo caso il pensionato, qualora sia titolare di altre pensioni non riportate sul modulo, dovrà utilizzare le righe in bianco per la relativa comunicazione.
Nell’ultima colonna l’interessato deve indicare l’ammontare di ogni pensione relativo a gli anni 2004 2005, al netto di eventuali arretrati corrisposti nell’anno ma di competenza degli anni precedenti, dei trattamenti di famiglia e dei contribuiti previdenziali. Tale importo deve essere esposto nella valuta del Paese che eroga la pensione.
Per quanto riguarda, infine, gli Organismi che dovranno rilasciare la certificazione, si precisa che l'elenco di cui all'Allegato n. 1 contiene gli estremi degli Enti relativi ai Paesi che applicano la normativa dell'Unione Europea e ai Paesi con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.
Qualora il pensionato percepisca una pensione da un Ente non rientrante tra quelli elencati, dovrà ugualmente riportare i dati richiesti, indicando anche lo Stato estero e la denominazione dell'Ente erogante.

7.3 - Redditi non pensionistici.
La parte C (altri redditi) prevede la possibilità di dichiarare il conseguimento di altri redditi oltre a quelli dichiarati nelle parti A e B ovvero il non possesso di altri redditi.
Nel caso in cui il pensionato abbia conseguito altri redditi, dovrà indicare:
- i redditi prodotti per gli anni 2004 2005 in Paesi diversi dall'Italia, al lordo di eventuali ritenute fiscali ed espressi nella moneta dello Stato nel quale il pensionato risiede;
- i redditi prodotti per gli anni 2004 2005 in Italia, al lordo di eventuali ritenute fiscali ed espressi in euro.
In relazione alle tipologie di redditi che, secondo la normativa vigente, risultano rilevanti per l'integrazione delle prestazioni ovvero per l'incumulabilità con specifiche prestazioni, si è provveduto a definire le equivalenze dei redditi prodotti all'estero con quelli legislativamente rilevanti secondo la normativa nazionale (Allegato n. 2).
I redditi prodotti all'estero, dovranno essere dichiarati nella griglia del punto C, che prevede la seguente articolazione:
- Redditi da lavoro dipendente;
- Redditi da lavoro autonomo, professionale e di partecipazione;
- Redditi da immobili (esclusa la casa di abitazione);
- Redditi da capitali;
- Redditi relativi ad arretrati riferiti ad anni precedenti;
- Rendite vitalizie o a tempo determinato a titolo oneroso;
- Redditi assistenziali.

7.4 - I dati reddituali del coniuge e dei familiari.
Con le medesime modalità precisate per il titolare vanno compilate le parti D e F del Mod. RED/EST 2004 2005/C e le parti G, ed I del Mod. RED/EST 2004 2005/F, relativi rispettivamente al coniuge ed ai familiari del titolare.
Per quanto riguarda il riquadro E (per il coniuge) e H (per i familiari), si precisa che negli stessi deve essere riportato l’ammontare delle prestazioni erogate nel 2004 2005 da Stati diversi dall’Italia e determinati secondo i criteri di cui al punto precedente.
In questi riquadri gli importi debbono essere esposti nella valuta del paese di residenza.

8. Compilazione e termine di presentazione del Mod. RED/EST 2004 2005.
Un’importante novità introdotta nella nuova emissione riguarda il quadro B dove viene richiesto il numero dei mesi nei quali è stata erogata la prestazione estera. Tale dato permette di attribuire l ’importo mensile dell’eventuale prestazione estera.
Per la compilazione dei mod. RED/EST 2004 2005, i pensionati potranno avvalersi dell’assistenza degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
I modelli compilati debbono essere, entro 60 gg. dalla data di ricevimento, presentati agli Enti di Patronato o ai Consolati d’Italia per l’inoltro telematico all’Istituto.
L’utilizzo dell’inoltro telematico delle istanze, assicura una più celere valutazione della documentazione presentata.
Qualora, peraltro, risultasse difficoltoso inoltrare la domanda tramite i suddetti uffici, è possibile spedire i modelli compilati e sottoscritti dall’interessato, con allegata la documentazione richiesta e una fotocopia di un documento di riconoscimento valido, alla sede INPS che ha in carico la pensione. Tale modalità operativa comporta una più elaborata procedura di acquisizione e valutazione, per cui si raccomanda il rispetto della scadenza di consegna.

9. Attività degli Enti di Patronato o dei Consolati.
Gli Enti di Patronato ed i Consolati, al momento della consegna da parte dei pensionati dei modelli reddituali allegati alla lettera di richiesta, dovranno:
- accertare l’identità personale del dichiarante;
- ricevere i modelli RED/EST 2004 2005 opportunamente compilati e firmati;
- verificare la conformità della documentazione presentata ai dati indicati sui mod. RED/EST 2004 2005 T,C,F;
- provvedere all’acquisizione dei dati attraverso il collegamento via internet con il sito web dell’INPS, secondo le indicazioni fornite nell’apposito manuale tecnico.

10. Elaborazione delle dichiarazioni reddituali.
Le suddette modalità operative di verifica dei redditi prodotti all’estero, consentono ai Patronati ed ai Consolati di interagire con gli archivi dell’Istituto e permettono di limitare l’intervento delle Sedi nella gestione dell’attività di accertamento reddituale.
Le ricostituzioni reddituali saranno attivate in batch dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni sulla base delle informazioni pervenute.
Le Sedi saranno chiamate ad intervenire esclusivamente nei casi in cui si rendano necessari ulteriori atti istruttori e sulla base di comunicazioni che saranno loro inviate dalle Strutture Centrali.

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