Eventi metereologici verificatisi nel gennaio 2003 nelle regioni Abruzzo, Molise e Campania e in provincia di Foggia. Ulteriori chiarimenti
Circolare INPS n. 92 del 09.06.2004
SOMMARIO: Si forniscono ulteriori chiarimenti in materia di rapporti tra ‘stato di emergenza’ e ‘sospensione contributiva’
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2004 (G.U. n. 63 del 16.3.2004) è stato prorogato fino al 1° febbraio 2005 lo stato di emergenza nei territori interessati dalle calamità naturali indicate in oggetto, già proclamato fino al 1° febbraio 2004 con il precedente decreto del 31 gennaio 2003 (G.U. n. 31 del 7.2.2003).
Poiché da più parti pervengono allo scrivente Istituto richieste di chiarimenti in merito a un’eventuale conseguente e automatica proroga della sospensione contributiva concessa nel 2003, fino al 31 dicembre dello stesso anno, dalle ordinanze n. 3268 (reg. Molise), n. 3280 (prov. Foggia), e n. 3281 ( reg. Abruzzo), si puntualizza che i due benefici - proclamazione dello stato di emergenza da un lato e concessione della sospensione contributiva dall’altro - non sono interdipendenti, ma regolati da apposite specifiche disposizioni (1).
Pertanto, nel caso dell’Abruzzo, del Molise e della provincia di Foggia, mancando a tutt’oggi un’apposita disposizione che proroghi espressamente il termine di sospensione contributiva sopra menzionato, deve ritenersi che nulla sia stato innovato in proposito e si confermano le disposizioni citate che - si ritiene utile ribadire – hanno previsto l’agevolazione in discorso dal 23 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 per l’Abruzzo e il Molise e dal 24 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 per la provincia di Foggia, mentre per la regione Campania non è stata prevista alcuna sospensione.
Il suesposto orientamento è supportato da una pronuncia, al riguardo, del Dipartimento della Protezione Civile.
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(1) v. circolare n. 123 dell’8.7.2003 e Msg. n. 160 del 30.12.2003)
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