Circolare INPS n. 92 del 26.05.2003

Legge 18 ottobre 2001, n. 383 . Emersione progressiva e contratti di riallineamento
Circolare INPS n. 92 del 26.05.2003

SOMMARIO: Compatibilità dei contratti di riallineamento con l’emersione progressiva

Pervengono varie richieste dalle Sedi di chiarimenti sull’applicazione della nuova normativa in materia di emersione progressiva, con particolare riferimento al comma 13 del nuovo art. 1 bis della legge n. 383/2001, inserito dalla legge n. 266/2002, ossia alla compatibilità della stessa con i contratti di riallineamento.
Come noto, l'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 aveva prorogato al 31 dicembre 2000 la possibilità di stipulare e recepire contratti di riallineamento.
L’autorizzazione pervenuta da parte della Commissione Europea aveva inoltre salvaguardato gli effetti dei contratti di riallineamento e dei verbali di recepimento adottati fino alla data del 31.12.2000.
Successivamente, l’articolo 116 della legge n. 388/2000 ha riaperto, fino alla data del 17/10/2001, la possibilità per le aziende, di recepire contratti di riallineamento già stipulati (cfr. circolari n. 59/2000 e n. 159/2001).
La legge n. 383/2001, recante norme per incentivare l’emersione dall’economia sommersa, aveva inoltre disposto, all’art. 1, co. 6, che rimanessero fermi, in alternativa alle misure dalla stessa previste al fine di incentivare la stessa emersione, i regimi connessi ai piani di riallineamento retributivo e di emersione del lavoro irregolare, di cui all’art. 5 della legge n. 608/1996, agli artt. 75 e 78 della legge n. 448/1998, all’art. 63 della legge n. 488/1999 e all’art. 116 della legge n. 388/2000. Sulla base di tale formulazione si deduceva pertanto l’alternatività del ricorso, per gli interessati, all’uno o all’altro strumento finalizzato all’emersione del lavoro irregolare.
Peraltro il D.L. 25.9.2002, n. 210, convertito in legge 22.11.2002, n. 266 ha da ultimo previsto all’art. 1bis, co. 13 che le aziende che sono state interessate ai contratti di riallineamento retributivo di cui alla legge n. 608/1996, che in corso di applicazione di tali contratti non sono riuscite a rispettare gli obblighi assunti, ovvero che alla conclusione del periodo previsto per il riallineamento non sono riuscite a corrispondere i minimi contrattuali nazionali, possano accedere alla procedura di emersione progressiva.
Si tratta, in entrambi i casi, di fattispecie di inosservanza agli obblighi derivanti dall’adesione ad un programma di riallineamento, quali disciplinate nella circolare n. 59/2000 (in particolare al punto 6).
Da quanto esposto deriva quindi che la presentazione del piano individuale di emersione progressiva e la conseguente dichiarazione di emersione da parte di aziende interessate a contratti di riallineamento, che si trovano nelle condizioni previste dalla norma, comporta da un lato il superamento delle disposizioni in materia di inosservanza agli obblighi conseguenti all’adesione ad un programma di riallineamento, che non producono gli effetti illustrati nella richiamata circolare n. 59/2000, potendo essere neutralizzati attraverso il ricorso alla emersione progressiva, e dall’altro l’obbligo per le stesse di adeguarsi alle scadenze temporali previste dagli accordi provinciali di cui alla legge n. 383/2001.
Riguardo ad eventuali inadempienze ai contratti di riallineamento, già accertate dall’Istituto ed ancora pendenti al momento della presentazione della dichiarazione di emersione, si ritiene che avendo la nuova normativa consentito di fatto di procrastinare nel triennio 2002-2004 il rispetto degli obblighi derivanti dal riallineamento, queste debbano intendersi superate sempre che l’azienda interessata rispetti le nuove scadenze previste dagli accordi provinciali recepite nel piano individuale di emersione approvato dal CLES.
L’adempimento delle modalità legate all’emersione progressiva cristallizza la situazione del lavoratore interessato alla data cui si riferisce la prima inosservanza di uno degli obblighi connessi all’adesione al contratto di riallineamento, ovvero, qualora si tratti di mancata corresponsione dei minimi contrattuali al termine del periodo previsto, al termine finale del programma di riallineamento.
L’importo retributivo raggiunto dal lavoratore in uno di questi due momenti costituisce l’importo-base da prendere in considerazione al fine di determinare l’incremento del costo del lavoro utilizzato, fino a concorrenza del costo del lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali. Ciò significa che la dichiarazione di emersione non può partire da livelli retributivi inferiori a quelli comunque raggiunti al momento dell’inosservanza.
Sull’importo differenziale saranno dovuti i contributi secondo le aliquote sostitutive previste dalla legge n. 383/2001.
E’ di tutta evidenza che se la retribuzione raggiunta in sede di contratto di riallineamento fosse superiore agli importi fissati dagli accordi provinciali per il triennio 2002/2004, la stessa dovrà essere mantenuta e le agevolazioni contributive derivanti dall’emersione progressiva potranno essere godute solo a partire dal periodo di paga in cui si concretizzi una retribuzione superiore.
Come precisato nella circolare n. 59 del 2000, il contratto di riallineamento ha potuto trovare applicazione anche nei confronti dei lavoratori nuovi assunti. Si precisa a tale proposito che, nel caso in cui le fattispecie di inosservanza indicate dall’art. 1bis, co. 13, della legge n. 383/2001 come modificata dalla legge n. 266/2002 abbiano riguardato lavoratori assunti nel corso del programma di riallineamento con modalità contrattuali agevolate (per es., contratti di formazione e lavoro), sarà comunque possibile fare ricorso alla procedura di emersione progressiva, considerata la natura derogatoria che la stessa riveste, in quanto attivata a seguito dell’adesione ad un programma di riallineamento.

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