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Circolare INPS n. 93 del 26.07.2005

Convenzione tra l’INPS e la Federazione Artigiani Pensionati Italiani (FAPI) ai sensi della legge 4 giugno 1973 n. 311, per la riscossione dei contributi associativi
Circolare INPS n. 93 del 26.07.2005

SOMMARIO: L’INPS assume il servizio di esazione delle quote associative che gli associati alla FAPI verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori

Si rende noto che, in data 4 luglio 2005, è stata stipulata una convenzione con la Federazione Artigiani Pensionati Italiani (FAPI) ai sensi della legge 4 giugno 1973 n. 311, per l’espletamento del servizio di riscossione delle quote associative dovute dagli associati, attraverso il mod. F24.
Nel trasmettere, in allegato, il testo dell’atto convenzionale si impartiscono nel merito le seguenti istruzioni:
- il contributo annualmente stabilito dall’Associazione indicata in oggetto, diversificato per provincia, è versato dagli associati a mezzo del mod. F24, congiuntamente al versamento della contribuzione obbligatoria. La quota associativa sarà inserita nell’importo totale da versare;
- a termini di convenzione, all’Istituto non fa carico alcun obbligo di esazione coattiva delle quote associative, né derivano responsabilità verso terzi dall’applicazione degli atti convenzionali;
- l’entità del rimborso – spese, che la FAPI verserà all’INPS per l’espletamento del servizio, è regolata dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002;
- gli adempimenti relativi alla tenuta ed alla definizione dei rapporti finanziari con la FAPI, ivi compreso quanto stabilito al punto 3, saranno curati direttamente dalla Sede Centrale – Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio;
- la convenzione ha validità annuale e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta delle parti, da notificare almeno entro il 30 giugno, cioè 6 mesi prima della scadenza.
Si precisa che la FAPI ha sede a Cecchina di Albano Laziale 00040 ( Roma ) in Via Colle Nasone n. 86 e che il suo C.F. è il seguente: 02817420835.
I riferimenti bancari indicati dalla FAPI sono i seguenti:
Banca Popolare Italiana – C/C n. 107315; CAB 82240; ABI 05164; CIN V.
Per ciò che riguarda le modalità attuative della convezione, l’indicazione degli associati nella fase di prima iscrizione, nonché la disciplina che regola le revoche, si rimanda a quanto stabilito nella circolare n. 205 del 1 ottobre 1998, relativa alla gestione delle vigenti convenzioni in materia.

Allegato 1

CONVENZIONE FRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E LA FEDERAZIONE ARTIGIANI PENSIONATI ITALIANI (FAPI) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI, AI SENSI DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973, N. 311.

L'anno 2005 il giorno 4 del mese di luglio , in Roma, fra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (che in seguito sarà denominato INPS) nella persona del Presidente, Avv. Gian Paolo Sassi e la Federazione Artigiani Pensionati Italiani (FAPI) nella persona del Presidente Scibilia Nicola;

visti:
• la deliberazione n. 232 del 15.06.2005 ;
• l'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311, con il quale si stabilisce che gli Istituti previdenziali in esso designati possono essere autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alla Federazione interessata;
• il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, in materia di protezione dei dati personali;
• il D. Lgs n. 241 del 9 luglio 1997, in materia di riscossione unificata di tributi e contributi;
• le note n.15/0005194 del 18.03.05 e n. 24/0001981 del 17.05.05, con le quali il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha autorizzato la stipula della convenzione stessa;
• considerato che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto,

si conviene quanto segue:

Art.1
Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, la FAPI affida all'INPS - che accetta – la riscossione dei contributi associativi che gli iscritti alla Federazione sono tenuti a versare. Detta esazione si riferisce agli associati per i quali sussiste l'obbligo delle assicurazioni I.V.S.

Art.2
La riscossione del contributo associativo, di cui al precedente art.1, sarà effettuata dall'INPS unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale, dovuti per legge dagli associati, con le stesse modalità e con la stessa periodicità previste dall'art.2, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni o integrazioni.
A tal fine, sull’avviso di pagamento dei contributi che l’Istituto invia ai contribuenti, sarà opportunamente evidenziato l’importo della quota associativa e la Federazione destinataria della stessa.
E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

Art.3
L'ammontare in misura fissa capitaria anche diversificato per Provincia del contributo associativo, di cui al precedente art.1, stabilito annualmente dalla FAPI, sarà notificato all'INPS con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il 30 novembre di ciascun anno.
Tale misura avrà decorrenza dal 1° gennaio successivo e non potrà essere modificata nel corso dell'anno.

Art.4
L'identificazione degli associati, di cui al precedente art.1, avverrà con le seguenti modalità:
La FAPI presenterà alla Struttura periferica dell'INPS, in base al codice di avviamento postale, con apposito elenco in duplice copia (di cui una sarà restituita dalla Sede per ricevuta) - alle scadenze del 15 ottobre e 30 novembre dell'anno precedente e, per la parte residua, entro il 28 gennaio dell'anno stesso e per le sole posizioni contenute nei supporti magnetici di cui al comma ottavo che risultino abbinate dall'INPS, Sede Centrale Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni - le deleghe alla riscossione delle quote associative sottoscritta dal singolo associato redatte secondo un testo che si allega alla convenzione.
La sottoscrizione della delega sarà autenticata dalla Organizzazione territoriale della FAPI, con firma del responsabile e con timbro dell'Organizzazione medesima.
I nominativi e le firme del legale rappresentante dell’ Organizzazione territoriale, o di suoi delegati, dovranno essere depositati presso le Strutture territoriali INPS di competenza a cura della struttura locale della Federazione, ovvero degli uffici centrali della Federazione stessa.
La delega presentata dopo il 28 gennaio produrrà effetti per l'INPS a partire dall'anno successivo.
Nell'ipotesi che, nel corso di ciascun anno, pervengano all'INPS due o più deleghe alla riscossione per due o più Organizzazioni sindacali distinte, l'Istituto stesso non prenderà in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.
Per la riscossione delle quote associative di ciascun anno, la FAPI, sotto la propria responsabilità, invierà all'INPS, Sede centrale - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, che ne rilascerà ricevuta, alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell'anno precedente e, per la parte residua, entro il 18 gennaio dell'anno stesso, i nastri magnetici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati, nonché i nominativi per i quali sia intervenuta revoca della delega.
Tali nastri magnetici dovranno contenere l'identificazione della Struttura territoriale INPS competente, del Comune sede dell'Impresa, nonché:
- cognome e nome dell'associato;
- data di nascita;
- codice INPS e relativo controcodice, salvo che per le nuove iscrizioni;
- indirizzo e CAP, sede dell'Impresa dell'associato;
-ogni altro elemento ritenuto essenziale, di comune accordo fra le parti.
L'INPS - Sede Centrale - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, provvederà a rendere disponibili per le Strutture territoriali, il contenuto dei nastri magnetici, di cui al comma ottavo, affinché provvedano alla convalida della delega dei singoli associati.
Entro cinque giorni dal ricevimento dei nastri, la Sede Centrale INPS comunicherà alla Federazione i risultati dell'operazione di abbinamento, nel contempo fornendo un supporto magnetico contenente i dati dei nominativi non abbinati.
L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i nastri magnetici o le deleghe, di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

Art.5
Le parti riconoscono che il rapporto intercorre tra l'associato e la Federazione ai sensi dello Statuto che l'assicurato ha dichiarato di accettare e che, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione attinente al rapporto medesimo, ove si attivi ad istanza dell'associato, deve essere inoltrata alla Federazione competente.
Tuttavia, nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, la Struttura territoriale, entro tre mesi dal giorno in cui risulta pervenuta, procederà all’acquisizione della revoca stessa.
Conseguentemente, l’INPS non includerà la quota associativa nell’avviso di pagamento dei contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale dovuti per l’esercizio successivo.

Art.6
L’INPS -Sede Centrale-, entro il giorno 5 del mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione in cifra fissa trimestrale dovuta per legge, corrisponderà alla Federazione un acconto determinato applicando all’importo complessivo delle quote associative, poste in riscossione per ciascuna emissione e per ciascuna Struttura territoriale, la percentuale derivante dal rapporto tra le riscossioni del complesso dei contributi previdenziali e associativi risultanti dal flusso finanziario della gestione di pertinenza, rilevati in occasione della precedente scadenza trimestrale elaborata e il totale degli stessi, posti in riscossione per ciascuna emissione; la percentuale sarà ridotta di due punti.
Gli acconti periodici saranno corrisposti al netto del rimborso spese e dell’IVA.
I rapporti finanziari verranno definiti, senza gravami di interessi, per ogni singola emissione, quando risulteranno elaborati tutti i certificati di accreditamento riscossi per l'emissione medesima.
In occasione della definizione dei rapporti finanziari, l'INPS - Sede Centrale - trasmetterà all'Associazione un apposito rendiconto dal quale risulterà:
• l'ammontare delle quote associative riscosse relative ai certificati di accreditamento elaborati per l'emissione in riferimento, in relazione ai quali sono stati trasmessi i supporti magnetici;
• l'ammontare del rimborso spese e della relativa IVA, ivi compresi tutti gli oneri fiscali prescritti dalla normativa vigente, da calcolarsi secondo quanto previsto dall’articolo 8;
• gli acconti corrisposti per l'emissione contributiva in riferimento;
• l’eventuale conguaglio a saldo.
Contemporaneamente all'invio di detto rendiconto, l'INPS provvederà a versare il relativo conguaglio.
Entro il mese successivo a quello di rendicontazione, l'INPS - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni - fornirà alla FAPI l’elenco, su tabulato o su supporto magnetico, degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi per l’emissione medesima.

Art.7
Entro il 31 marzo di ciascun anno l'INPS trasmetterà alla FAPI un prospetto nel quale sarà evidenziata la situazione finanziaria con la Federazione medesima, afferente le emissioni contributive per le quali non è stata ancora ultimata l'acquisizione dei versamenti effettuati e dalla quale risulterà per ogni singola emissione:
• l'importo annuo;
• gli acconti versati;
• l'ammontare delle quote associative riscosse relative ai certificati di accreditamento elaborati, suddivise per ciascuna emissione.

Art.8
La FAPI si impegna a corrispondere all’Istituto, fin dalla stipula della convenzione, gli importi che saranno determinati a seguito della revisione dei costi. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla delibera del C.d.A. n.39 del 5 febbraio 2002.
E' a carico dell’Associazione, oltre alle spese, anche ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.
La FAPI si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Art.9
L'INPS è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dei titolari di impresa associati alla Federazione, anche nel caso di contestazione della loro inclusione negli elenchi di cui al precedente articolo 4.
I rapporti conseguenti, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate per contributi associativi, si instaureranno direttamente tra le strutture provinciali della Federazione e gli associati interessati.
La FAPI dichiara inoltre che l'INPS è in ogni caso sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi, comunque o verso chicchessia, derivante dall'applicazione della presente convenzione.

Art.10
Atteso l'impegno che comporta la gestione della presente convenzione, l'INPS si riserva di valutare, dopo un congruo lasso di tempo dalla sua entrata in vigore, la consistenza associativa della Federazione stipulante in relazione al flusso complessivo delle deleghe, al fine di esaminare se la proroga della convenzione stessa sia compatibile con il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art.11
La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2005. Essa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita entro il 30 giugno, cioè almeno 6 mesi prima della scadenza.

IL PRESIDENTE DELL’INPS IL PRESIDENTE DELLA FAPI
Avv.Gian Paolo Sassi Scibilia Nicola

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