Circolare INPS n. 96 del 22.05.2002

Aziende ex municipalizzate trasformate in S.p.A. Ripristino dell'esigibilità della contribuzione CIG e CIGS di cui alla circolare n. 42/2000
Circolare INPS n. 96 del 22.05.2002

SOMMARIO: Ripristino della esigibilità della contribuzione CIG e CIGS da parte delle aziende ex municipalizzate trasformate in S.p.A. a capitale misto

1) Ripristino dell'esigibilità delle contribuzioni CIG e CIGS.
Con messaggio n. 000186 dell'11.10.2000 (allegato n. 1) sono state impartite disposizioni, a seguito di direttive diramate dal Ministero del Lavoro con nota n. 1194 del 5.10.2000, di sospensione degli effetti della circolare n. 42 del 21.2.2000 relativamente alla esigibilità delle contribuzioni CIG e CIGS nei confronti delle ex aziende municipalizzate, assoggettate a tali obblighi in relazione alla classificazione nel settore industria, trasformate in S.p.A. a capitale misto, ancorché in prevalenza pubblico.
In base al contenuto della citata circolare n. 42/2000, infatti, l'esclusione dalle contribuzioni suddette era legittimata solo per le aziende a capitale interamente pubblico, dovendo le imprese a capitale misto, ancorché controllate dal capitale pubblico, esservi per contro assoggettate.
Con nota del 29 aprile 2002, prot. n. 52074, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto che" possano nuovamente decorrere gli effetti della circolare n. 42/2000, con il ripristino dell'esigibilità della contribuzione CIG e CIGS da parte delle aziende municipalizzate a capitale misto."
Con l'occasione, si richiamano anche le disposizioni contenute nell'ultimo capoverso della circolare n. 42/2000 relativamente all'obbligo di assoggettamento alla contribuzione per la disoccupazione involontaria delle aziende che si siano aperte alla partecipazione azionaria privata, salvo che le stesse non abbiano richiesto ed ottenuto, ai sensi dell'art. 40 del RD 4.10.1935, n. 827, apposito provvedimento di esonero dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Si rammenta che sulle retribuzioni assoggettate al contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria è dovuto altresì il contributo dello 0,30 per mobilità, ex art.16 legge n.223/91.
Le contribuzioni di cui trattasi sono dovute:
- per le imprese già assoggettate, dal periodo di paga in corso a quello in cui ha iniziato ad operare la sospensiva;
- per le imprese che hanno privatizzato il capitale durante il periodo in cui ha operato la sospensiva, dal periodo di paga in corso alla data di privatizzazione.

2) Regolarizzazione dei periodi pregressi.
Ai fini della regolarizzazione dei periodi pregressi, trova applicazione la delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26/03/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.
Peraltro, per effetto del disposto di cui all'art.116, comma 13 della legge 23.12.2000 n. 388 (ved. circolare n. 110/2001, punto 1.6), ove la regolarizzazione venga effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, non saranno applicate né somme aggiuntive né interessi.
Le regolarizzazioni effettuate oltre il predetto termine saranno assoggettate all'ordinario regime sanzionatorio.
Ai fini di cui sopra le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
- per il versamento della contribuzione CIGS, utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2, facendo precedere il relativo importo dalla dicitura "Vers. CIGS" e dal codice di nuova istituzione "M212";
- per il versamento della contribuzione di mobilità, utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2, facendo precedere il relativo importo dalla dicitura "Vers. Mob" e dal codice di nuova istituzione "M213".
In entrambi i casi nessun dato dovrà essere riportato nelle colonne "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

Allegato 1

Mittente
0023___/D.C. Entrate Contributive
Ufficio
Direzione

Messaggio N. 000186 del 11/10/2000 13.33.21
Destinatari ALL

Oggetto: Circolare n. 42/2000 in materia di aziende pubbliche trasformate in S.p.A ed obbligo contributivo CIG, CIGS e DS. Sospensione degli effetti.

Con circolare n. 42 del 21.2.2000 sono state fornite indicazioni circa la problematica concernente l'assoggettamento all'obbligo contributivo CIG e CIGS e DS per le aziende municipalizzate trasformate in S.p.A. ai sensi dell'art. 22, co.3, lett. e) della legge 8.6.1990, n. 142, che siano caratterizzate da prevalente partecipazione pubblica al capitale sociale.
Con nota prot. n. 107237 del 24.11.1999 il Ministero del Lavoro, Direzione Generale della Previdenza ed Assistenza Sociale - Div XI ha infatti chiarito che per l'applicazione dell'esclusione stabilita dall'art. 3 del D.Lgs. C.p.S. 12.8.1947, n. 869 e successive modificazioni, in relazione alle imprese industriali degli enti pubblici e dello Stato occorre la coesistenza di due condizioni, e cioè che il capitale versato sia interamente di proprietà di enti pubblici e che da essi sia gestito.
Conseguentemente lo stesso Dicastero ha ritenuto che, in caso di apertura della compagine societaria alla partecipazione di soggetti privati (c.d. fenomeno dell'azionariato misto) con conseguente perdita da parte dell'ente pubblico della detenzione, anche solo di una parte, del capitale sociale, si verserebbe in una ipotesi non contemplata dal citato articolo 3 del D.Lgs. n. 869/1947 e la contribuzione CIG e CIGS debba essere versata. Sulla base delle medesime argomentazioni è stata valutata la problematica dell'esonero degli stessi enti dall'obbligo del versamento della contribuzione DS.
Con nota prot. N. 1194 del 5.10.2000 lo stesso Ministero si è occupato nuovamente della problematica in oggetto, e per quanto riguarda le fattispecie c.d. di azionariato misto, pur non rivedendo le proprie precedenti considerazioni di ordine giuridico, ha richiamato l'attenzione su alcuni fattori in precedenza non considerati, "... quali gli effetti della perentorietà dell'applicazione della maggiorazione contributiva in rapporto al regime preesistente", "la configurazione delle relazioni industriali basate su piani di sviluppo escludenti il ricorso alla disciplina sugli esuberi", "i rinnovi contrattuali in corso ed in fieri, tutti basati sulla presunzione di non applicabilità delle norme". Sulla base di tali considerazioni, ed anche in previsione della riforma degli ammortizzatori sociali, lo stesso Dicastero ha dedotto la necessità di provvedere alla sospensione degli effetti della citata circolare n. 42/2000 al fine di non aggravare la dinamica delle relazioni industriali in atto.
Pertanto con il presente messaggio vengono sospesi gli effetti della circolare n. 42/2000. Per quanto attiene, invece, alla diversa fattispecie di azionariato interamente pubblico, rimane confermato quanto già indicato nella circolare n. 36/1997.

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