Convenzione con la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane per la riscossione delle trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola (art. 2 legge 27 dicembre 1973, n. 852) - Istruzioni contabili - Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 96 del 26.07.2005
SOMMARIO: L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi sindacali versati dagli iscritti alla CLAAI mediante trattenuta sulle somme erogate per prestazioni di disoccupazione agricola
In data 11 luglio 2005 il Presidente dell’INPS, con deliberazione n. 231 del 15 giugno 2005, ha sottoscritto una convenzione (vedi all.1) con la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane , per la riscossione da parte dell’Istituto, delle quote associative dovute dagli iscritti all’Organizzazione stessa, da trattenere sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell'art.2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852.
Il predetto accordo ripete sostanzialmente lo schema di accordo in essere con le altre OO.SS.
Il costo del servizio è stato determinato in € 0,60 (sessanta centesimi) per singola delega.
Si richiama l’art. 2 della convenzione allegata che disciplina i requisiti di validità della delega, requisiti che risultano formalizzati nel testo riportato sui modelli Prest-Agr. 21 T.P.
Le strutture periferiche interessate controlleranno, pertanto, che nelle deleghe siano stati rispettati tutti gli elementi di sostanza e di forma riportati nel suddetto testo.
Si fa presente che su tali deleghe l’Organizzazione in questione dovrà essere indicata con la sigla: CLAAI.
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sindacali in argomento e dei conseguenti versamenti a favore dell’associazione di che trattasi, sono stati istituiti i seguenti conti (vedi all.2):
- GPA 25/149 - per la imputazione dei contributi sindacali di pertinenza della CLAAI trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;
- GPA 11/149 - per la rilevazione del debito verso la CLAAI, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi sindacali di cui sopra e all’imposta sul valore aggiunto, cui è assoggettato il rimborso stesso, da trattenere sulle somme da versare alla CLAAI devono essere imputati, rispettivamente, ai conti già esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Su richiesta della citata Organizzazione Sindacale i versamenti delle somme trattenute, da imputare in DARE del conto GPA 11/149 sopra indicato, devono essere eseguiti, con la periodicità prevista dall'art. 5 della convenzione in oggetto, sul c/c bancario n. 9515, intestato alla CLAAI, acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro – Agenzia n. 8 – Milano – CAB: 01608-9; ABI: 1005-8; CIN: L.
Si comunica inoltre che il codice fiscale della CLAAI è il seguente: 80108870157 e la sua sede legale è in Milano, Corso Manusardi, 10 - cap 20136.
Il saldo del conto GPA 11/149 eventualmente risultante a fine esercizio, deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Allegato 1
CONVENZIONE FRA L’INPS E LA CONFEDERAZIONE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE (CLAAI), AI SENSI DELL’ART. 2 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1973 N. 852, PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE MEDIANTE TRATTENUTA SULLE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA.
L'anno 2005 il giorno 11 del mese di luglio , in Roma tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (che in seguito sarà denominato INPS) nella persona del Presidente Avv. Gian Paolo Sassi
e
la CLAAI nella persona del Presidente Salvatore Luca;
visti:
- la deliberazione n. 231 del 15 giugno 2005 ;
- l’articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852;
- il D.Lgs. n.196 del 30.06.03 in materia di protezione dei dati personali;
- le note prot. n. 15/0005369 del 22/03/2005 e n. 24/0001396 del 11/04/2005, con le quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato la stipula della convenzione stessa;
- considerato che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell’Istituto,
si conviene quanto segue:
Art.1
Il diritto di versare, mediante trattenuta sull'indennità ordinaria di disoccupazione e/o sul trattamento speciale di disoccupazione, di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457 e alla legge 16 febbraio 1977 n. 37, i contributi associativi all'Associazione sindacale stipulante il presente accordo, può essere esercitato dai lavoratori agricoli aventi diritto alle suindicate prestazioni di disoccupazione.
Art.2
La delega prevista dal citato art.2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, nel testo contenuto nel modulo della domanda di prestazione, oltre che essere sottoscritta dal lavoratore agricolo interessato, deve recare il timbro dell'Associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante.
In caso di revoca o annullamento della prestazione di disoccupazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.
Art.3
La delega deve in ogni caso essere presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale, di cui all'art.25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e all'art.7 della legge 16 febbraio 1977 n. 37 e produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta.
La delega si intende concessa per l'anno cui si riferisce la prestazione richiesta.
L'INPS non terrà conto delle deleghe che perverranno successivamente alla domanda di prestazione.
Art. 4
La misura del contributo dovuto a favore dell'Associazione sindacale stipulante sarà espressamente indicata nell'atto di delega.
Art. 5
L'INPS verserà alla CLAAI l'intero importo delle trattenute operate sui pagamenti disposti in ciascun mese, depurato delle spese di cui al successivo articolo 7 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. Detti versamenti avverranno entro la fine del mese successivo a quello di pagamento.
L'INPS invierà all’Associazione i nastri magnetici o elenchi suddivisi per provincia e comune contenenti i nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con l'indicazione dei relativi dati anagrafici e dell'importo.
L’Associazione si impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'INPS.
Art. 6
Il versamento degli importi di cui sopra verrà eseguito a mezzo ordine di bonifico su apposito conto corrente bancario indicato annualmente all'INPS dalla CLAAI.
In caso di erronea attribuzione della trattenuta sindacale ad Organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le Organizzazioni interessate saranno definiti direttamente dalle stesse.
Art. 7
La CLAAI si impegna a corrispondere all’Istituto, fin dalla stipula della convenzione, gli importi che saranno determinati a seguito della revisione dei costi. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5.02.02.
E’ a carico dell’Associazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.
L’Associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
Art. 8
L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute sindacali e la organizzazione sindacale alla quale i predetti titolari sono iscritti.
Pertanto la CLAAI esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata e a ristorare l'INPS per ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controversie.
L'Associazione stipulante è tenuta al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti la legittimità, l'efficacia o comunque l'applicazione della presente convenzione.
Art. 9
La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2005. Essa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita entro il 30 giugno, cioè almeno 6 mesi prima della scadenza.
Qualora intervenga una pronuncia della magistratura che escluda, per le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro agricoli, la possibilità di stipulare con l’INPS convenzioni per la riscossione delle trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola, la disdetta avrà effetto immediato.
Art. 10
Tutte le spese o gli oneri, anche fiscali, inerenti alla presente convenzione sono a carico dell’Associazione sindacale stipulante.
Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto:
IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE
DELL’INPS DELLA CLAAI
Avv. Gian Paolo Sassi Salvatore Luca
Allegato 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)
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