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L?articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dispone l?applicazione degli interessi di mora, per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a decorrere dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento. Tali interessi sono dovuti al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
Con provvedimento del Direttore dell?Agenzia delle Entrate (1) del 10 aprile 2014, con effetto dal 1? maggio 2014, detta misura era stata fissata al 5,14% in ragione annuale.
Considerato che il citato art. 30 prevede che il tasso degli interessi di mora sia determinato annualmente, l?Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d?Italia, con provvedimento Protocollo n. 59743/2015 del 30 aprile 2015, ha disposto la riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 4,88% (2) in ragione annuale.
La variazione decorre dal 15 maggio 2015.
In ragione del predetto provvedimento, ? modificata la misura degli interessi di mora di cui al comma 9, art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Tale norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo art. 116, senza che il contribuente abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Pertanto, la nuova misura degli interessi di mora di cui al citato comma 9 dell?art. 116 della legge n. 388/2000 ? fissata al 4,88 % in ragione annuale con decorrenza 15 maggio 2015.
Note:
(1) Le attribuzioni del Direttore dell?Agenzia delle Entrate sono state definite dal Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nell?ambito della riforma dell'organizzazione del Governo.
(2) La misura ? stata stimata dalla Banca d?Italia in base alla media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2014 ? 31.12.2014.
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