Circolare INPS n.107 del 27.05.2015

Decreto Interministeriale n.83473 del 1 agosto 2014 -criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente.

 

Sommario:

Premessa

1. Il quadro normativo

2. Finalit?

3. Fattispecie previste

4. Cassa Integrazione Guadagni in deroga

4.1 Requisiti soggettivi

4.2 Causali di concessione del trattamento

4.3 Trattamento d?integrazione salariale in deroga sulla base di accordi regionali:

-Flusso di Gestione della Cig in deroga regionale

-Tempi e modalit? di presentazione delle domande dell?azienda

-Limiti di durata massima del trattamento

-Controlli da parte dell?Istituto

4.4 Trattamento di integrazione salariale in deroga sulla base di accordi sottoscritti in sede governativa

5. Indennit? di Mobilit? in deroga

5.1 Limiti massimi di durata del trattamento

5.2 Informazioni disponibili nel SIP

5.3 Flusso dei decreti di mobilit? in deroga ai fini del monitoraggio

5.4 Flusso dei decreti di mobilit? in deroga ai fini della liquidazione della prestazione

6. Lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga

7. Monitoraggio

8. Disposizioni finali e transitorie

Premessa

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell?economia e delle finanze, in data 1 agosto 2014, ha emanato il decreto n.83473, pubblicato il 4 agosto 2014 sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 11 settembre 2014, ha adottato la relativa circolare esplicativa n.19 e in data 24 novembre 2014 la nota n.5425, recante definizione di aspetti applicativi del D.I. n.83473 sui criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga.

Infine, in data 5 maggio 2015, il suddetto Ministero, attraverso la nota n.2241 dell?Ufficio legislativo, ha fornito ulteriori e puntuali indicazioni sul flusso di gestione delle domande di Cig in deroga regionale, ex art.2 commi 6, 7 e 12 del sopracitato decreto e sui relativi controlli che l?Istituto dovr? effettuare; tali indicazioni sono state recepite nella presente circolare.

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano agli accordi stipulati ? in sede regionale per le imprese ubicate nel territorio di una singola regione ed in sede governativa per le imprese c.d. plurilocalizzate ? dal giorno della data di pubblicazione del decreto medesimo, ferme restando le limitazioni e le previsioni di cui all?art.6.

1. Il quadro normativo

L?art.2, commi 64, 65, 66 e 67, della legge 28 giugno 2012, n.92 ha previsto anche per gli anni 2013-2016, ancorché in un quadro finanziario di progressiva riduzione delle risorse a tale scopo destinate, la possibilit? di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilit? in deroga alla normativa vigente, al fine di garantire la graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali, assicurando la gestione delle situazioni che derivano dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese.

Perdurando le conseguenze occupazionali della crisi, il legislatore ? successivamente intervenuto con D.L. 21 maggio 2013, n.54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n.85, ad incrementare le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, prevedendo, nel contempo, all?art.4, comma 2, la necessit? di fissare i criteri per la concessione di tali prestazioni.

In attuazione della citata disposizione normativa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell?economia e delle finanze, ha emanato in data 1 agosto 2014 il decreto n.83473, di cui in data 29 ottobre 2014 ? stata pubblicata un? "errata corrige?.

2. Finalit?

L?art.1 del decreto enuncia le finalit? generali relative alla disciplina dei criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, in una prospettiva di superamento dell?attuale sistema, secondo quanto previsto dall?art.2, comma 64 della legge 28 giugno 2012, n.92.

Si stabilisce altres?, che le disposizioni del decreto dovranno essere applicate a tutte le prestazioni concesse ai sensi dell?art.2, commi 64 e 66 della legge 28 giugno 2012, n.92.

3. Fattispecie previste

Il decreto interministeriale disciplina i criteri di concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilit? in deroga alla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri individuati dalla norma di cui all?art.4, comma 2, del decreto legge 21 maggio 2013, n.54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n.85, le cui tipologie sono esplicate nella sopracitata circolare n.19 del Ministero del lavoro come di seguito elencate:

- termine di presentazione delle istanze, a pena di decadenza;

- causali di concessione;

- limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno al reddito;

- tipologie di datori di lavoro;

- lavoratori beneficiari.

4. Cassa Integrazione Guadagni in deroga

L?art.2 del decreto fissa i criteri per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga. La circolare esplicativa citata in premessa ha specificato alcuni aspetti, di seguito riportati.

4.1 Requisiti soggettivi

In particolare, le disposizioni contenute all?art.2 prevedono al comma 1 i requisiti soggettivi per accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga.

Nel far riferimento ai lavoratori destinatari del trattamento il decreto stabilisce che l?integrazione salariale pu? essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di un?anzianit? lavorativa presso l?impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di riferimento.

Nelle disposizioni finali e transitorie, l?art.6, comma 1 del decreto, facendo riferimento alle prestazioni di cassa integrazione in deroga per l?anno 2014 stabilisce, altres?, che, in deroga all?art.2, comma 1, le prestazioni possano essere concesse ai succitati lavoratori subordinati, che siano in possesso di un?anzianit? lavorativa presso l?impresa di almeno 8 mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni.

Al riguardo e considerando il carattere restrittivo del requisito rispetto a quello gi? previsto dalla normativa previgente -90 giorni- la circolare esplicativa ha precisato che il requisito soggettivo dell?anzianit? lavorativa presso l?impresa di almeno 8 mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni deve essere applicato alle prestazioni concesse in base agli accordi stipulati presso le Regioni o ad esse comunque inviati, e in sede governativa per le imprese cd. plurilocalizzate a decorrere dal 4 agosto 2014, data di entrata in vigore del decreto.

Per i lavoratori in somministrazione, ai fini dell?accesso al trattamento di integrazione salariale in deroga, secondo quanto stabilito dalla citata nota ministeriale n.5425 del 24 novembre 2014, l?anzianit? di servizio del lavoratore viene verificata presso l?agenzia di somministrazione in quanto suo datore di lavoro. In questi casi il rapporto di lavoro ? infatti instaurato tra agenzia di somministrazione e lavoratore somministrato presso un utilizzatore.

Quanto alle aziende destinatarie della cassa integrazione guadagni in deroga l?art.2, comma 3, prevede che il trattamento pu? essere richiesto soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese, ex articolo 2082 del codice civile. Con la sopracitata circolare n.19, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che rientrano nell?ambito di applicazione del comma 3 anche i piccoli imprenditori di cui all?articolo 2083 del codice civile (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti), in quanto il piccolo imprenditore ? di fatto sottoposto allo statuto generale dell?imprenditore, sia pure con alcune peculiarit? definite dalla legge. La nota ministeriale n.5425 del 24 novembre 2014, precisa inoltre che anche le cooperative sociali, di cui alla legge dell?8 novembre 1991, n.381, evidentemente con riferimento ai lavoratori che hanno instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato, possono richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga, in quanto rientranti nella nozione di impresa di cui all?art.2082 c.c.

Infine, l?art.2, comma 8 ha sottolineato che, allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, l?impresa deve comunque aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilit? (ferie residue e maturate, permessi, banca ore, ecc?). Si ritiene che tra gli strumenti ordinari di flessibilit? si inseriscono anche gli istituti di fonte contrattuale.

In particolare si sottolinea che per quanto previsto dal decreto in argomento, per "permessi? si intendono i permessi a qualsiasi titolo retribuiti, mentre per "ferie residue e maturate? si intendono, come da nota ministeriale prot. n.5425 del 24 novembre 2014, quelle residue dell?anno precedente e quelle maturate fino alla data di inizio delle sospensioni; sono da escludersi le ferie programmate che coincidono, ad esempio, con le chiusure programmate.

4.2 Causali di concessione del trattamento

L?art.2, comma 1, elenca altres? le causali di concessione del trattamento che pu? essere erogato ai lavoratori che siano sospesi dal lavoro o effettuino orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attivit? produttiva.

Tali causali sono:

a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all?imprenditore o ai lavoratori;

b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;

c) crisi aziendali;

d) ristrutturazione o riorganizzazione.

Si evidenzia che, secondo quanto stabilito dall?art.2, comma 2, il trattamento non pu? essere in nessun caso concesso per la causale di cessazione dell?attivit? dell?impresa o di parte della stessa. La circolare ministeriale n.19 dell?11 settembre 2014 ha chiarito inoltre che, con riferimento alla sussistenza delle causali, si applicano, ove compatibili, le norme anche secondarie relative alle prestazioni di Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria.

Per quanto attiene, infine, al settore della pesca, il comma 5 dell?art.2 precisa che il trattamento di integrazione salariale in deroga in favore dei lavoratori del settore in parola ? concesso sulla base delle causali individuate in sede di specifici accordi ministeriali.

4.3. Trattamento d?integrazione salariale in deroga sulla base di accordi regionali

Nel caso di crisi che coinvolgano unit? produttive site in un?unica Regione o Provincia autonoma, considerate le disposizioni contenute nel decreto interministeriale in argomento e nella nota ministeriale n.9179 del 23 aprile 2015, le Direzioni regionali dell?Istituto territorialmente competenti, fatto salvo il permanere in capo alla Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito delle attivit? di monitoraggio aggregato dei flussi finanziari, dovranno monitorare le spese delle Regioni e Province autonome al fine del rispetto del limite delle risorse finanziarie ad esse assegnate.

Di seguito si espone in dettaglio il nuovo flusso gestionale, considerando che le disposizioni di cui al decreto in argomento si applicano, come previsto dall?art.6, comma 1, esclusivamente agli accordi stipulati presso le Regioni o ad esse comunque inviati, a far data dal 4 agosto 2014, data di entrata in vigore del suddetto decreto, ferme restando le limitazioni e le previsioni di cui all?art.6, commi 2 e 3.

Flusso di Gestione della Cig in deroga regionale

In relazione alla Cig in deroga regionale si evidenzia che, da ultimo, con nota n.9179 del 23 aprile u.s., il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha apportato modifiche di natura sostanziale al flusso di gestione delle domande, cos? come era previsto dall?art.2, commi 6, 7 e 12 del "decreto criteri deroga?.

In particolare, l?art.2, comma 6, del suddetto D.I. n.83473 prevede che le Regioni e le Province autonome, allo scopo di assicurare la verifica preventiva della compatibilit? finanziaria a cui ? tenuto l?INPS, debbano comunicare prontamente all?Istituto gli accordi stipulati presso le Regioni o ad esse comunque inviati, nel rispetto dei termini di presentazione delle domande di cui al comma 7 dello stesso articolo.

La verifica preventiva della compatibilit? finanziaria presuppone la determinazione esatta del budget assegnato ad ogni singola regione ed utilizzabile per la gestione degli ammortizzatori in deroga, prima dell?inizio della stipula degli accordi regionali. L?assegnazione delle risorse alle Regioni in un momento successivo rispetto ai periodi di intervento, ha determinato per le regioni la difficolt? di comunicare prontamente all?Inps gli accordi stipulati e quindi di rispettare quanto previsto dal D. I. n. 83473.

Considerato che tale problematica si ripropone anche in relazione all?annualit? 2015, l?Istituto ? stato esonerato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia per l?anno 2014 che per l?anno 2015, dall?effettuare le verifiche ed i controlli relativi alla compatibilit? finanziaria a carattere preventivo previsti dal D.I. n.83473 sugli accordi stipulati in sede istituzionale e dalla successiva verifica di coerenza della determinazione regionale con l?ipotesi di accordo preventivamente stimato, come previsto dal comma 12 dell?art.2 del decreto.

In considerazione di quanto sopra esposto, l?Inps dovr? pertanto effettuare solamente un monitoraggio della spesa attraverso il SIP (Sistema Informativo dei Percettori), mediante un controllo periodico successivo finalizzato alla verifica del rispetto, da parte delle Regioni e Province autonome, delle risorse loro assegnate dai decreti interministeriali di attribuzione dei fondi.

Le Regioni e le Province autonome, per trasmettere, tramite il sistema SIP, i provvedimenti concessori per periodi di competenza 2014 relativi ad accordi stipulati sia in data anteriore che posteriore all?entrata in vigore del decreto in argomento dovranno utilizzare, come numero di decreto, il numero fittizio "33334?. Le Direzioni regionali INPS, con il supporto delle apposite schede di rendicontazione della spesa presenti sul SIP, dovranno monitorare le spese al fine di verificare il rispetto dei limiti di finanziamento concesso ad ogni Regione e Provincia autonoma.

Le Regioni e le Province autonome per trasmettere, tramite il SIP, i provvedimenti concessori per periodi di competenza 2015 riferiti ad accordi stipulati presso le Regioni o ad esse comunque inviati a far data dal 4 agosto 2014, dovranno utilizzare, come numero di decreto, il numero fittizio "33335? e le sedi INPS, nell?emettere le autorizzazioni di CIG in deroga per i sopradetti periodi di competenza, dovranno utilizzare lo stesso numero di decreto e come codice d?intervento il codice "699?.

Tempi e modalit? per la presentazione delle domande dell?azienda

Il decreto testualmente recita "l?azienda presenta, in via telematica, all?INPS e alla Regione, la domanda? corredata dall?accordo, entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell?orario di lavoro??; pertanto, come chiarito anche in sede ministeriale, le aziende possono trasmettere telematicamente le domande di CIG in deroga all?INPS ovvero alle Regioni, in via alternativa.

Considerato che per le domande presentate all?INPS, cos? come per quelle presentate alla Regione, deve essere obbligatoriamente valorizzato il campo "data sottoscrizione accordo?, si precisa che tale data deve essere anteriore alla data di inizio del periodo di intervento richiesto. L?assenza della valorizzazione di tale campo inibir? l?invio della domanda e verr? restituito un opportuno messaggio di errore.

a) Domande presentate all?Inps

In particolare in caso di trasmissione all?INPS, la domanda di CIG in deroga (SR100) dovr? essere presentata dall?azienda in via telematica sulla consueta piattaforma DigiWeb, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell?orario di lavoro, come previsto dall?art.2 comma 7, nel rispetto delle modalit? attualmente in uso.

Nella domanda all?INPS (SR100) dovr? obbligatoriamente essere valorizzato il campo "data della sottoscrizione dell?accordo?.

Come previsto all?art.2, comma 7, in caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall?inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda stessa. Conseguentemente, per le domande presentate fuori termine, il cui periodo richiesto ? gi? totalmente trascorso al momento della presentazione, la procedura DigiWeb, pur consentendone l?invio, restituisce un messaggio di evidenza all?utente, con il quale si comunica che la domanda non sar? presa in carico.

Viceversa, per le domande presentate fuori termine, ma il cui periodo richiesto non ? totalmente scaduto al momento della presentazione della domanda (SR100), la procedura DigiWeb inibisce l?invio e restituisce un messaggio di evidenza all?utente, con il quale si invita lo stesso a rimodulare il periodo di intervento richiesto sulla base di quanto previsto dall?art.2, comma 7 "presentazione tardiva della domanda?.

b) Domande presentate in Regione

In caso di presentazione della domanda di CIG in deroga direttamente all?Ente Regione da parte delle aziende, la Regione, unitamente alla determina di concessione, dovr? trasmettere in SIP anche i modelli di domanda (SR100) ad essa riferiti. Sar? cura della Regione verificare il rispetto dei termini di presentazione delle domande, come previsto dal comma 7 dell?art.2 del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014.

Limiti di durata massima del trattamento

Il decreto n.83473 in argomento prevede dei limiti di durata massima del trattamento in relazione a ciascuna unit? produttiva coinvolta, considerando tutti i periodi di concessione di integrazione salariale in deroga e/o proroga, cos? come individuati ai cc. 9 e 10 e nel rispetto dei dettami del successivo comma 11, distinguendo tra imprese non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di solidariet? di cui all?art.3, commi da 4 a 41, della legge 28 luglio 2012, n.92, e imprese, invece, soggette a tale disciplina.

Si riportano al riguardo sinteticamente i limiti temporali massimi di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente:

A) IMPRESE NON SOGGETTE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CIG E ALLA DISCIPLINA DEI FONDI DI SOLIDARIETA?

Annualit? di riferimento

Durata massima consentita

1 gennaio 2014 ? 31 dicembre 2014

11 mesi nell?arco di un anno

1 gennaio 2015 ? 31 dicembre 2015

5 mesi nell?arco di un anno

B) IMPRESE SOGGETTE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CIG E ALLA DISCIPLINA DEI FONDI DI SOLIDARIETA?

Annualit? di riferimento

Durata massima consentita

1 gennaio 2014 ? 31 dicembre 2014

11 mesi nell?arco di un anno

1 gennaio 2015 ? 31 dicembre 2015

5 mesi nell?arco di un anno

I limiti di durata massima di concessione del trattamento ? in relazione a ciascuna delle unit? produttive coinvolte ? sono da computarsi con riferimento all?anno solare.

Controlli da parte dell?Istituto

I controlli sui decreti regionali verranno effettuati da parte dell?Istituto, come di seguito specificato.

Decreti regionali per periodi di competenza 2014 relativi ad accordi successivi all?entrata in vigore del decreto n.83473 del 1 agosto 2014 trasmessi con il codice fittizio "33334?

L?Istituto per quanto attiene i decreti regionali per periodi di competenza 2014 relativi ad accordi successivi all?entrata in vigore del decreto n.83473 del 1 agosto 2014 trasmessi con il codice fittizio "33334? dovr? effettuare, sulla base delle indicazioni ministeriali, un monitoraggio della spesa attraverso il SIP (Sistema Informativo dei Percettori), mediante un controllo periodico successivo finalizzato alla verifica del rispetto, da parte delle Regioni e Province autonome, delle risorse loro assegnate dai decreti interministeriali di attribuzione dei fondi.

La sede territorialmente competente alla trattazione del provvedimento, al fine di emettere le autorizzazioni relative alle domande presentate dall?azienda, dovr? verificare:

a) che l?impresa abbia preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilit? (art.2, comma 8);

b) che il periodo di concessione per unit? produttiva non sia superiore al limite di durata massima del trattamento fissato in 11 mesi, come evidenziato nel paragrafo precedente;

c) lo "stato azienda?, dall?analisi dei dati sintetici dell?anagrafica aziendale.

Nel caso in cui i controlli restituiscano un esito non compatibile con la concessione dell?integrazione salariale, la sede non potr? procedere ad emettere l?autorizzazione e dovr? segnalarlo alla competente Direzione regionale che dovr? informare la Regione.

In particolare, nei casi a) e b) la Regione potr? emettere un nuovo decreto compatibile con quanto previsto dalle disposizioni del decreto in argomento. A tal fine, l?operatore della sede avr? a disposizione, da Sistema Unico, la funzione "ripristina su DigiWeb? a seguito del cui utilizzo, la Regione potr? procedere a nuovo decreto mediante l?utilizzo del Flusso di Rettifica disponibile sul SIP.

Successivamente all?autorizzazione la sede territorialmente competente, al fine di procedere al pagamento delle prestazioni, effettuer? ? oltre ai consueti controlli di compatibilit? dei soggetti beneficiari del trattamento gi? in essere ? anche il controllo relativo all?anzianit? aziendale del lavoratore presso l?impresa di almeno 8 mesi.

Decreti regionali per periodi di competenza 2014 ai sensi dell?art.6, comma 3, del decreto n.83473 del 1 agosto 2014 trasmessi con il codice fittizio "33336?

Per quanto attiene i decreti regionali ai sensi dell?art.6, comma 3, del decreto n.83473 del 1 agosto 2014 per periodi di competenza 2014 trasmessi con il codice fittizio "33336?, l?Istituto dovr? effettuare, sulla base delle indicazioni ministeriali ? oltre ai consueti controlli di compatibilit? dei soggetti beneficiari del trattamento gi? in essere ? esclusivamente un monitoraggio della spesa attraverso il SIP (Sistema Informativo dei Percettori), mediante un controllo periodico successivo finalizzato alla verifica del rispetto, da parte delle Regioni e Province autonome, delle risorse loro assegnate dai decreti interministeriali di attribuzione dei fondi, per la specifica finalit? prevista dal suddetto art.6, comma 3.

Decreti regionali per periodi di competenza 2015 trasmessi con il codice fittizio "33335?

L?Istituto per quanto attiene i decreti regionali per periodi di competenza 2015 trasmessi con il codice fittizio "33335? dovr? effettuare, sulla base delle indicazioni ministeriali, un monitoraggio della spesa attraverso il SIP (Sistema Informativo dei Percettori), mediante un controllo periodico successivo finalizzato alla verifica del rispetto, da parte delle Regioni e Province autonome, delle risorse loro assegnate dai decreti interministeriali di attribuzione dei fondi.

La sede territorialmente competente alla trattazione del provvedimento, al fine di emettere le autorizzazioni relative alle domande presentate dall?azienda, dovr? verificare:

a) che l?impresa abbia preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilit? (art.2, comma 8);

b) che il periodo di concessione per unit? produttiva non sia superiore al limite di durata massima del trattamento fissato in 5 mesi, come evidenziato nel paragrafo precedente;

c) lo "stato azienda?, dall?analisi dei dati sintetici dell?anagrafica aziendale.

Nel caso in cui i controlli restituiscano un esito non compatibile con la concessione dell?integrazione salariale la sede non potr? procedere ad emettere l?autorizzazione e dovr? segnalarlo alla competente Direzione regionale che dovr? informare la Regione.

In particolare, nei casi a) e b) la Regione potr? emettere un nuovo decreto compatibile con quanto previsto dalle disposizioni del decreto in argomento. A tal fine, l?operatore della sede avr? a disposizione, da Sistema Unico, la funzione "ripristina su DigiWeb? a seguito del cui utilizzo, la Regione potr? procedere a nuovo decreto mediante l?utilizzo del Flusso di Rettifica disponibile sul SIP.

Successivamente all?autorizzazione la sede territorialmente competente, al fine di procedere al pagamento delle prestazioni, effettuer? ? oltre ai consueti controlli di compatibilit? dei soggetti beneficiari del trattamento gi? in essere ? anche il controllo relativo all?anzianit? aziendale del lavoratore presso l?impresa di almeno 12 mesi.

L?art.2, comma 14, del decreto in argomento prevede espressamente che le imprese devono presentare mensilmente all?Inps i modelli per l?erogazione del trattamento entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento. Tale termine, come da indicazioni ministeriali, non ha carattere perentorio.

Pertanto, la sede territorialmente competente provveder? all?elaborazione dei trattamenti a seguito delle relative autorizzazioni emesse, previa presentazione da parte delle aziende dei modelli SR41, per l?erogazione del trattamento con pagamento diretto.

4.4. Trattamento d?integrazione salariale in deroga sulla base di accordi sottoscritti in sede governativa

Nel caso di crisi che coinvolgano unit? produttive site in diverse Regioni o Province autonome, l?accordo viene sottoscritto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ? Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali ? sulla base della domanda disponibile sul sito del Ministero del lavoro per ricorrere al programma d?intervento espresso.

Si considerano validamente presentate le domande di richiesta d?intervento trasmesse al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro e non oltre 20 giorni dalla data d?inizio della sospensione o riduzione dell?attivit? lavorativa.

Ai sensi del comma 13 dell?art.2 il Ministero vigilante effettua l?istruttoria e, verificata la sussistenza dei presupposti, provvede alla quantificazione dell?onere connesso, nel rispetto dei limiti di spesa programmati a legislazione vigente, ed invia lo schema di decreto di concessione al Ministero dell?economia e delle finanze per acquisirne il concerto entro i successivi 15 giorni.

Entro 5 giorni dall?adozione del decreto di concessione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne trasmette copia all?INPS a cui ? affidato il monitoraggio di cui all?art.5 del D.I. n.83473.

All?emissione del decreto di concessione l?azienda provveder? a trasmettere all?INPS la domanda (SR100) indicando il numero di tale decreto, il numero dei beneficiari e le ore effettivamente impegnate durante il periodo dell?intervento previsto e comunque fino alla data di presentazione della domanda stessa.

La sede territorialmente competente proceder? ad autorizzare le domande riferite al decreto interministeriale di concessione secondo le modalit? attualmente in uso.

5. Indennit? di Mobilit? in deroga

La concessione dei trattamenti di mobilit? in deroga da parte delle Regioni o Province autonome ? subordinata al presupposto che per i lavoratori interessati non sussistano le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente.

Il comma 1, dell?art.3 prevede, in particolare, che il trattamento di mobilit? in deroga possa essere concesso soltanto ai lavoratori provenienti da soggetti giuridici qualificati come imprese, cos? come individuate dall?articolo 2082 del codice civile. Al riguardo, valgono le medesime considerazioni svolte al paragrafo 4.1 con riferimento ai piccoli imprenditori, come previsto dalla circolare n.19 dell?11 settembre 2014 del Ministero vigilante ed alle cooperative sociali come previsto nella nota ministeriale n.5425 del 24 novembre 2014.

Il comma 1 dell?art.3 stabilisce che la mobilit? in deroga pu? essere concessa ai "lavoratori disoccupati che sono in possesso dei requisiti di cui all?art.16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.223?. Pertanto, in continuit? con quanto finora previsto, si intende che la mobilit? in deroga pu? essere concessa ai lavoratori subordinati, con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, sia a termine che non a termine, con qualifica di operai, impiegati o quadri, ivi compresi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di un?anzianit? aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato.

La suddetta circolare n.19 ha chiarito che quanto previsto dall?art.3, comma 1 del decreto in oggetto, cio? che la mobilit? in deroga ? rivolta a coloro che "risultano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro?, si intende che la concessione della mobilit? in deroga ? subordinata al presupposto che per i lavoratori interessati non sussistano le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto prevista dalla normativa vigente. Pertanto, sulla base di quanto chiarito nella circolare n.19, la mobilit? in deroga non pu? pi? essere concessa dopo il periodo di Aspi o miniAspi, mobilit? ordinaria o disoccupazione agricola gi? fruito, o dopo un periodo di fruizione della NASPI, né pu? essere concessa se il lavoratore aveva diritto ad un ammortizzatore ordinario e non l?ha richiesto. Queste verifiche dovranno essere eseguite a cura dell?operatore di sede.

Se nella fase di istruttoria di una pratica di mobilit? in deroga l?operatore di Sede dovesse constatare che la Regione ha emesso un provvedimento di concessione di mobilit? in deroga per un lavoratore nelle condizioni appena descritte, verr? inviata una lettera di comunicazione al lavoratore ed alla Regione che ha emesso la delibera con l?indicazione dell?impossibilit? per l?Istituto di dare esecuzione al provvedimento perché il lavoratore interessato ha gi? usufruito dell?ammortizzatore ordinario oppure aveva diritto all?ammortizzatore ordinario.

Il Ministero ha anche precisato che in caso di proroga di mobilit? in deroga i lavoratori che avevano usufruito di un trattamento in deroga dopo un trattamento ordinario possono beneficiare della proroga della mobilit? in deroga. A seguito dell?entrata in vigore del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014, su avviso ministeriale, non possono essere concessi trattamenti di mobilit? in deroga, senza soluzione di continuit? rispetto all?evento del licenziamento, ovvero a trattamenti gi? conclusi (nota n.7065, dell?11 dicembre 2014, della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali).

Il decreto in oggetto stabilisce che il lavoratore, ai fini della fruizione del trattamento di mobilit? in deroga concesso, debba presentare un?istanza all?INPS, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita oppure, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della prestazione in deroga.

Per aiutare le Regioni e Province autonome nella fase di istruttoria dei decreti di concessione verranno integrate le informazioni gi? disponibili in SIP.

5.1 Limiti massimi di durata del trattamento

La circolare ministeriale n.19 dell?11 settembre 2014 ha chiarito che i limiti di durata massima di concessione del trattamento di mobilit? in deroga sono modulati in base alle durate delle prestazioni di mobilit? in deroga di cui abbiano gi? beneficiato i lavoratori. La disposizione distingue, pertanto, tra i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano gi? beneficiato di prestazioni di mobilit? in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, e lavoratori che abbiano complessivamente beneficiato della medesima prestazione per un periodo inferiore a tre anni.

A) LAVORATORI CHE ALLA DATA DI DECORRENZA DEL TRATTAMENTO ABBIANO GI? BENEFICIATO DI PRESTAZIONI DI MOBILIT? IN DEROGA PER ALMENO TRE ANNI, ANCHE NON CONTINUATIVI

Periodo di riferimento

Durata massima consentita

1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014

5 mesi nell?arco del periodo (1)

5 + ulteriori 3 mesi nell?arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n.218 del 6 marzo 1978 (1)

1 gennaio 2015 ? 31 dicembre 2016

Il trattamento NON pu? essere erogato

Dall?1 gennaio 2017

Il trattamento NON pu? essere pi? erogato

(1) La durata massima consentita ? calcolata considerando anche tutti i periodi di mobilit? gi? concessi nell?annualit? di riferimento (anno 2014) per effetto di accordi stipulati in data anteriore all?entrata in vigore del decreto

I periodi massimi di concessione del trattamento non sono in nessun caso prorogabili ulteriormente.

B) LAVORATORI CHE ALLA DATA DI DECORRENZA DEL TRATTAMENTO NON ABBIANO MAI BENEFICIATO DI PRESTAZIONI DI MOBILIT? IN DEROGA OPPURE ABBIANO GI? BENEFICIATO DI PRESTAZIONI DI MOBILIT? IN DEROGA PER UN PERIODO INFERIORE A TRE ANNI

Periodo di riferimento

Durata massima consentita

1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014

7 mesi nell?arco del periodo (1)

7 + ulteriori 3 mesi nell?arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978 (1)

1 gennaio 2015 ? 31 dicembre 2016

6 mesi nell?arco del periodo

6 + 2 mesi nell?arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978

Dal 1 gennaio 2017

Il trattamento NON pu? essere pi? erogato

(1) La durata massima consentita ? calcolata considerando anche tutti i periodi di mobilit? gi? concessi nell?annualit? di riferimento per effetto di accordi stipulati in data anterioreall?entrata in vigore del decreto

Per questi lavoratori (sub B) la durata complessiva del trattamento ? comprensiva dei periodi autorizzati nel 2014 - non pu? in ogni caso eccedere il periodo massimo di tre anni e cinque mesi (pi? ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. del 6 marzo 1978 n.218) ovvero di tre anni e quattro mesi, includendo i periodi autorizzati nel biennio 2015 ? 2016.

A far data dal 1 gennaio 2017, ai sensi dell?articolo 2, commi 70 e seguenti, della legge del 28 giugno 2012, n.92, sono abrogate le disposizioni normative che regolano l?istituto della mobilit?, anche con riferimento a specifici settori.

Nella nota n.5425 del 24 novembre 2014 il Ministero ha precisato che, con riferimento all?annualit? 2014, i sette mesi di trattamento pi? gli eventuali ulteriori tre mesi per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. del 6 marzo 1978 n.218 devono essere concessi e devono esplicare i loro effetti nell?arco temporale dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014, non essendo possibile la prosecuzione nel 2015. Per tale fattispecie, i limiti di durata per l?anno 2015 sono 6 mesi ovvero 6 mesi pi? 2 mesi per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. del 6 marzo 1978 n.218.

Ai fini del computo dei "periodi di prestazioni di mobilit? in deroga gi? percepiti?, si intende per "mobilit? in deroga?, solo le mobilit? concesse, dalle Regioni o dal Ministero, ai sensi dei decreti adottati con gli stanziamenti messi a disposizione dalle varie leggi finanziarie; non sono, pertanto, da considerare mobilit? in deroga le prestazioni concesse dal Ministero ai sensi delle seguenti leggi:

- Vettori aerei (art.1 bis, comma 1, legge del 3 dicembre 2004, n.291 ed art.2, comma 1, legge del 27 ottobre 2008, n.166);

- Gestioni aeroportuali (art.2, comma 37, legge del 22 dicembre 2008, n.203);

- Sanit? Privata (art. 41, comma 7, legge del 27 dicembre 2002, n.289);

- Petrolifero e Petrolchimico (art.1, comma 1, D.L. dell?11 giugno 2002, n.108);

- Tessile (art.1, comma 2, D.L. dell?11 giugno 2002, n.108);

- Trattamento equivalente alla mobilit? (art.19, comma 10 bis, D.L. del 29 novembre 2008, n.185);

- Commercio (50-200), istituti di vigilanza (+15), agenzie di viaggio (+50) ? (art.7, comma 7, D.L. del 20 maggio 1993, n.148 e finanziarie successive di rifinanziamento fino al 2012, perché dal 2013 con la legge del 28 giugno 2012, n.92 diventa mobilit? ordinaria).

5.2 Informazioni disponibili nel SIP

Con riguardo all?annualit? 2015, nel momento in cui un lavoratore cessato dal servizio invia all?INPS una domanda di mobilit? in deroga inviata telematicamente il sistema render? visibile questa domanda alla Regione o Provincia autonoma dove ? residente il lavoratore cessato dal servizio indipendentemente da quale sia la Regione dov?era ubicata l?unit? produttiva che l?ha licenziato.

Oltre ai dati gi? esposti nel SIP relativamente alle domande di mobilit? in deroga sono state aggiunte due nuove informazioni per consentire alla Regione di effettuare la quantificazione dei limiti di spesa che deve essere indicata nei decreti di concessione ai sensi dell?art. 3, comma 2, del decreto in argomento: il numero di giornate di mobilit? in deroga gi? percepite dal lavoratore, al momento dell?invio della domanda inviata telematicamente, e la stima del costo giornaliero della mobilit? in deroga (relativo all?indennit? e alla contribuzione figurativa).

5.3 Flusso dei decreti di mobilit? in deroga ai fini del monitoraggio

La Regione o Provincia autonoma invia, tramite SIP, utilizzando come numero di decreto il numero fittizio "33334? per l?anno 2014 oppure "33335? per l?anno 2015, il decreto di concessione della mobilit? in deroga contenente la lista dei lavoratori con l?indicazione -per ogni lavoratore individuato per codice fiscale? del periodo "dal? "al? di mobilit? in deroga concesso. Il decreto deve inoltre contenere obbligatoriamente la data dell?accordo stipulato presso le Regioni o ad esse comunque inviati, ed una stima della spesa prevista.

5.4 Flusso dei decreti di mobilit? in deroga ai fini della liquidazione della prestazione

La struttura Inps competente per residenza del lavoratore verificata la presenza in SIP del decreto di concessione regionale della mobilit? in deroga, nonché il rispetto dei termini di presentazione della domanda di mobilit? in deroga, presentata in via telematica dal beneficiario, proceder?, effettuati i consueti controlli, alla liquidazione della prestazione.

Per liquidare la prestazione di mobilit?, inoltre, la sede utilizza i codici di intervento che saranno comunicati con successivi messaggi. Nel caso di decreti regionali inviati con il numero fittizio di decreto "33334? per l?anno 2014, per accordi successivi al 3 agosto 2014, dovr? utilizzare uno dei codici indicati nel messaggio n.3364 del 18 maggio 2015. Tali codici consentiranno il controllo del periodo di mobilit? in deroga gi? percepito dal beneficiario, bloccando l?erogazione della prestazione in caso di superamento dei limiti previsti dal D.I. 83473.

6. Lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga

L?art.4 del decreto individua i lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga e precisa che i trattamenti di CIG e di mobilit? in deroga in nessun caso possano essere concessi in favore di lavoratori per i quali ricorrono condizioni di accesso ad analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.

Con riferimento agli interventi di cassa integrazione in deroga i lavoratori dipendenti di imprese soggette alla disciplina in materia di CIG e alla disciplina dei fondi di solidariet? devono essere ammessi in via prioritaria ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, ove ne sussistano le condizioni di accesso, ovvero devono essere ammessi a beneficiare delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di Solidariet? di appartenenza o, in via sussidiaria, dal Fondo di Solidariet? Residuale nel caso di sospensione e/o riduzione dell?orario di lavoro, come previste e disciplinate dai rispettivi regolamenti.

Con riferimento alla mobilit? in deroga si fa presente che la concessione ? subordinata al presupposto che per i lavoratori interessati non sussistano le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto prevista dalla normativa vigente. Pertanto, sulla base di quanto chiarito nella circolare ministeriale n.19 dell?11 settembre 2014, la mobilit? in deroga non pu? pi? essere concessa dopo il periodo di Aspi o miniAspi, mobilit? ordinaria o disoccupazione agricola gi? fruito, o dopo il periodo di fruizione della NASPI, né pu? essere concessa se il lavoratore aveva diritto ad un ammortizzatore ordinario e non l?ha richiesto. Inoltre il Ministero vigilante ha chiarito altres? che, a seguito dell?entrata in vigore del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014, non possono essere concessi trattamenti di mobilit? in deroga, senza soluzione di continuit? rispetto all?evento del licenziamento, ovvero a trattamenti gi? conclusi.

7. Monitoraggio

L?art.5 del "decreto criteri deroga? pone a carico dell?Istituto l?obbligo di effettuare il monitoraggio mensile delle domande presentate, delle prestazioni corrisposte e dei flussi finanziari correnti e prevedibili. Tali dati saranno comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ? Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all?Occupazione e alla Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali- al Ministero dell?economia e delle finanze, nonché alla Regione o Provincia autonoma limitatamente alle prestazioni riconosciute per il tramite della stessa.

8. Disposizioni finali e transitorie

Le disposizioni previste all?art.6 del decreto in oggetto, prevedono l?emissione di uno specifico decreto interministeriale per la proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilit? concessi precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in presenza di programmi di reindustrializzazione o riconversione di specifiche aree territoriali, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3, nel rispetto dei limiti, cos? come previsti dal suddetto comma, di 55 milioni di euro, nell?ambito delle risorse destinate a legislazione vigente per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

In ogni caso gli effetti dei provvedimenti di concessione dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2014.

Pertanto in questa fattispecie il flusso gestionale seguir? le modalit? gi? previste per l?erogazione dei trattamenti per le aziende plurilocalizzate (deroga interministeriale): le aziende, al momento della presentazione della domanda su DigiWeb, dovranno utilizzare come numero di decreto il numero dello specifico decreto interministeriale emanato.

Inoltre, al fine di assicurare la graduale transizione al nuovo sistema introdotto dal decreto in oggetto, il Ministero ha previsto che le Regioni e Province autonome possano concedere trattamenti di "Cig in deroga? anche in deroga ai criteri previsti all?art.2 del decreto in esame esclusivamente entro il limiti di spesa di 70 milioni di euro e comunque in misura non superiore al 5% delle risorse che il Ministero attribuir? alle singole Regioni e Province autonome.

Per i decreti che le Regioni trasmetteranno all?INPS ai sensi dell?art.6, comma 3 del D.I. n.83473 sar? effettuato un distinto monitoraggio. In particolare, come chiarito dalla nota ministeriale n.5425 del 24 novembre 2014, al fine di consentire all?Inps il suddetto monitoraggio, le Regioni e le Province autonome dovranno espressamente indicare nella determinazione concessoria l?impiego delle risorse finanziarie di cui all?art.6, comma 3, del decreto in argomento.

Pertanto le Regioni e le Province autonome, tramite il Sistema Informativo dei Percettori, per trasmettere i provvedimenti concessori per periodi di competenza 2014, riferiti ad accordi stipulati presso le Regioni o ad esse comunque inviati a decorrere dal 4 agosto 2014, ai sensi dell?art.6, comma 3 del D.I. n.83473, dovranno utilizzare come numero di decreto il numero fittizio "33336? e le sedi INPS nell?emettere le autorizzazioni di CIG in deroga per i sopradetti periodi di competenza dovranno utilizzare lo stesso numero di decreto e come codice d?intervento il codice "699?.

Infine si precisa che, con nota n.3090 del 29 ottobre 2014 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha modificato il comma 3 dell?art.6 del nominato decreto, stabilendo che le Regioni e le Province autonome possono disporre anche per la mobilit? la concessione dei trattamenti in deroga ai criteri di cui all?articolo 3. Pertanto le Regioni e le Province autonome, tramite il Sistema Informativo dei Percettori, per trasmettere i provvedimenti concessori di mobilit? in deroga per periodi di competenza 2014, riferiti ad accordi stipulati presso le Regioni o ad esse comunque inviati a decorrere dal 4 agosto 2014, ai sensi dell?art.6, comma 3 del D.I. n.83473, dovranno utilizzare come numero di decreto il numero fittizio "33336? e le sedi INPS, nel liquidare le prestazioni, dovranno inserire come codice intervento per la mobilit? in deroga uno dei codici indicati nel messaggio n.3244 del 12 maggio 2015; pertanto, per detti codici non seguir? alcun controllo sulla data di presentazione della domanda di mobilit? in deroga e sui periodi oggetto della decretazione regionale.

In seguito alla nota n.2241 del 5 maggio 2015, dell?Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ? che ha fornito ulteriori e puntuali indicazioni sul flusso di gestione delle domande di Cig in deroga regionale, ex art.2 commi 6, 7 e 12 del decreto in argomento e sui relativi controlli che l?Istituto dovr? effettuare ? si rende noto che sono in fase di implementazione le procedure informatiche dei flussi informativi e di controllo necessarie all?erogazione dei trattamenti. Pertanto, per le sedi territoriali dell?Istituto non sar? possibile procedere all?autorizzazione e ai conseguenti pagamenti prima dell?aggiornamento delle nuove procedure il cui rilascio, previsto entro la fine della prima settimana di giugno, sar? comunicato con apposito messaggio.


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