Circolare INPS n.121 del 05.08.2021

INDICE

1. Premessa

2. Retribuzioni di riferimento, nell'anno 2021, per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni

1. Premessa

Con la circolare n. 114 del 28 luglio 2021 sono state comunicate, ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari per l'anno 2021, le retribuzioni medie giornaliere valide per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, determinate con il decreto del 10 giugno 2021 del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Conseguentemente, gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (a eccezione, per quest'ultima prestazione, delle ipotesi in cui, in ragione della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 8 del 21 gennaio 2021) risultano aggiornati secondo quanto riportato nella tabella allegata (Allegato n. 1).

2. Retribuzioni di riferimento, nell'anno 2021, per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni

Con riferimento all'erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, si ricorda che le retribuzioni di cui al citato decreto direttoriale sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell'ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall'articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968[1].

Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell'anno 2021[2], liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2020[3], dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.

Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ricorda che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni[4].

Il reddito applicabile, per l'anno 2021, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è pari a euro 59,66[5].

Il Direttore Generale

Gabriella Di Michele



[1] Cfr. la circolare n. 56 del 2 marzo 2000, paragrafo 2, e il messaggio n. 955 del 19 dicembre 2001.

[2] Cfr. la circolare n. 83 del 6 aprile 1982.

[3] Cfr. la circolare n. 97 del 28 agosto 2020.

[4] Cfr. la circolare n. 37 dell'11 marzo 2010, paragrafo 3.

[5] Cfr. la circolare n. 91 del 30 giugno 2021.

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