In tema di contribuzione dei lavoratori autonomi agricoli, l'articolo 12, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, stabilisce che: "I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa".
Tale disposizione ha sostituito quanto previsto dall'articolo 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, recante "Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri".
Dalla citata disposizione emerge che in nessun caso la contribuzione indebitamente versata alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni può essere oggetto di convalida da parte dell'Istituto ai fini del diritto e della misura delle prestazioni previdenziali spettanti ai predetti lavoratori autonomi.
Pertanto, il contribuente che ha versato contributinon dovuti ha diritto alla ripetizione della somma indebitamente versata; unica eccezione al principio di ripetizione dei citati contributi è quella relativa alla sussistenza del dolo, che impedisce la restituzione di quanto versato.
Si precisa che, poiché tali versamenti costituiscono per l'Istituto, ai sensi dell'articolo 2033 c.c., un'ipotesi di indebito oggettivo, il diritto al rimborso è soggetto alle regole di prescrizione ordinaria di cui all'articolo 2946 c.c., applicabile a tutti i diritti per i quali, come per il caso del diritto alla restituzione dell'indebito, non sia stabilito espressamente dalla legge un termine più breve o l'imprescrittibilità.
Di conseguenza, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato soggiace all'ordinario termine di prescrizione decennale stabilito dal citato articolo 2946 c.c., decorrente dalla data nella quale è stato effettuato il versamento della contribuzione non dovuta.
Si ribadisce inoltre, come anticipato, che lacontribuzione indebitamente versata non ha alcuna validità ai fini dell'implementazione della posizione assicurativa, in quanto non costituisce contribuzione utile, sia ai fini del diritto che ai fini della misura, per l'erogazione delle prestazioni previdenziali; tale interpretazione è stata esplicitata dalla Corte di Cassazione in varie sentenze (ad esempio, cfr. Cass. Civ., sez. lav., n. 25488/2007).
In relazione alle domande di rimborso presentate dai contribuenti che hanno effettuato versamenti non dovuti, gli operatori delle Strutture territoriali avranno cura, nel procedere alle operazioni di rimborso, di restituire esclusivamente gli importi per i quali non sia intervenuta la prescrizione decennale, il cui termine decorre dalla data nella quale sono stati effettuati i predetti versamenti.
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