Sommario:
Chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens.
Valori utili per il calcolo della contribuzione previdenziale per i soggetti assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti, relativi all?anno 2014.
L'approssimarsi della fine dell'anno segna, in genere, il momento in cui i datori di lavoro sono chiamati a effettuare alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali.
Per effetto di talune particolari normative, infatti, pu? risultare necessario:
Di seguito si elencano le singole fattispecie:
Termine per l?effettuazione del conguaglio.
I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di "dicembre 2014? (scadenza 16/1/2015), anche con quella di competenza di "gennaio 2015? (scadenza 16/2/2015[1]), attenendosi alle modalit? indicate con riferimento alle singole fattispecie.
Considerato, peraltro, che - dal 2007 ? i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di "febbraio 2015? (scadenza 16 marzo 2015), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2015.
Per alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall?art. 22 della legge n. 177/1976 potr? avvenire anche con la denuncia del mese di "febbraio 2015?.
1. Elementi variabili della retribuzione (DM 7/10/1993).
La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26/3/1993 ha stabilito che: "qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, pu? essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione?.
Gli eventi o elementi considerati sono:
Agli eventi di cui sopra possono considerarsi assimilabili anche l?indennit? di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere.
Tra le variabili retributive l?Istituto ha, altres?, ricompreso[2] i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui ? intervenuta l?assunzione stessa.
Mentre, quindi, non occorre operare alcun accorgimento se l?assunzione ? intervenuta nei mesi da gennaio a novembre, se la stessa avviene a dicembre e i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, ? necessario evidenziare l?evento nel flusso UniEmens.
Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza di dicembre 2014, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2015, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l?elemento
Si ricorda che, ai fini dell?imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2014), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2015, salvo il caso di imponibile negativo in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare.
Anche ai fini della certificazione CUD/2015 e della dichiarazione 770/2015, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell?imponibile dell?anno 2014.
Si ribadisce che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto precisato per la maggiorazione del 18% ex art.22 L. 177/1976) deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.
1.1 Compilazione flusso Uniemens.
Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione, nonché per gli imponibili negativi, con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute - a livello individuale - deve essere compilato l?elemento
2. Massimale art. 2, comma 18 della legge 8/8/1995, n. 335.
Come noto, l'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianit? contributiva, successivamente al 31.12.1995 ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell?art. 1, comma 23, della legge n. 335/95, cos? come interpretato dall?art. 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27/11/2001, n. 417.
Tale massimale ? pari, per l'anno 2014, a €100.123,00 - deve essere rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall?ISTAT.
Lo stesso trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge n. 438/1992.
Si rammenta che:
2.1 Modalit? operative per la gestione del massimale ex lege n. 335/95.
Per i lavoratori dipendenti soggetti alle disposizioni di cui all?articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l?elemento
Nel caso in cui, nel corso dell?anno, vi sia stata un?inesatta determinazione dell?imponibile, che abbia causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il massimale (con necessit? di procedere al recupero in sede di conguaglio) o, viceversa, un mancato versamento di contributo IVS (con esigenza di provvedere alla relativa sistemazione in sede di conguaglio), si proceder? con l?utilizzo delle specifiche
Ai fini della compilazione del flusso, si rinvia a quanto illustrato nel documento tecnico.
3. Contributo aggiuntivo IVS 1% (art. 3-ter della legge 14/11/1992 n. 438).
L'art. 3-ter della legge n. 438/1992 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella misura dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, c. 6, della legge 11.3.1988 n. 67.
Per l'anno 2014, tale limite ? risultato pari a € 46.031,00 che, rapportato a dodici mesi, ? pari a € 3.836,00.
Come noto, ai fini del versamento del contributo in trattazione, deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione; tale criterio pu? rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo.
Le operazioni di conguaglio si rendono, altres?, necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nell'anno. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Il dipendente ?, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista certificazione CUD (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni gi? percepite. I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto gi? trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo.
Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sar? il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione pi? elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso.
Qualora a dicembre 2014 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sar? quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.
3.1 Modalit? operative per la gestione del contributo aggiuntivo 1%.
Ai fini delle operazioni di conguaglio, si precisa che, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2015, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2014 di € 46.031,00. Ai fini del regime contributivo, infatti, dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio 2015.
Per gestire la contribuzione aggiuntiva di 1% ex lege n. 438/92, a livello individuale, deve essere compilato l?elemento
4. Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva.
L?ipotesi di assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.
Nel rimandare a quanto gi? reso noto in materia[3], si ricorda che l?individuazione del momento in cui sorge l?obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse.
Pu?, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell?assoggettamento contributivo.
In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non ? pi? dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell?imponibile dell?anno (ovvero del mese, dal 1? gennaio 2005) al quale era stato imputato.
4.1. Modalit? operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute.
Il flusso UniEmens consente di gestire il recupero della contribuzione versata sull?indennit? per il compenso ferie.
Attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE, si consente al datore di lavoro, al momento dell?eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in diminuzione l?imponibile dell?anno e mese nel quale ? stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione gi? versata.
Per le modalit? di compilazione del flusso, si rinvia a quanto all?uopo illustrato nel documento tecnico.
5. Fringe benefits (art. 51, comma 3, del T.U.I.R.).
L'art. 51, c. 3, del TUIR n. 917/1986 stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23 e che, se il valore in questione ? superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite l'azienda dovr? provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
Per la determinazione del predetto limite si dovr? tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.
Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite di € 258,23, il datore di lavoro che opera il conguaglio provveder? al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sar? trattenuta anche l?IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).
Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalit?:
6. Auto aziendali ad uso promiscuo (art. 51, c. 4, lett. a) del T.U.I.R.
Ai fini della quantificazione forfetaria dell?utilizzo in forma privata dell?autovettura - di propriet? del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore - il TUIR (art. 51, c. 4, lettera a) dispone che tale calcolo sia effettuato sulla base di una percorrenza annua totale dell?auto di 15.000 km e riferendone una parte di essi all?uso privato; la percentuale prevista dalla norma ? 30% (15.000 x 30% = 4.500 x valore km tariffe ACI = misura del fringe benefit).
7. Prestiti ai dipendenti (art. 51, c. 4, lett. b) del T.U.I.R.
Si rammenta che ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti (art. 51, c. 4, lett. b) del T.U.I.R.) si deve assumere il 50% della differenza tra l?importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l?importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Al riguardo si fa presente che, attualmente, il tasso ufficiale di riferimento (TUR) ? pari a 0,05%[4].
8. Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria.
Il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende destinatarie delle disposizioni di cui all?articolo 1, commi 755 e successivi della legge n. 296/2006 va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro[5].
In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.
8.1. Conguaglio del contributo aggiuntivo IVS 0,50% nella restituzione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello ovvero nelle ipotesi di fruizione di agevolazioni contributive riferite a periodi arretrati.
Come noto, la quota di TFR che le aziende destinatarie delle disposizioni di cui all?articolo 1, commi 755 e successivi, della legge n. 296/2006 versano mensilmente al Fondo di Tesoreria affluisce al netto dell?ammontare corrispondente all?importo del contributo di cui all?articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (0,50%), calcolato sull?imponibile previdenziale.
Le aziende di cui trattasi - che sono anche state ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello ex lege n. 247/2007 e successive modifiche ed integrazioni ? all?atto del recupero della percentuale di incentivo spettante (al massimo 25 punti percentuali), ricomprendono anche il citato contributo aggiuntivo IVS dello 0,50%.
Una volta restituito ai datori di lavoro, detto contributo riassume la sua natura originaria di TFR e, di conseguenza, concorre a implementare la quota che le aziende sono tenute a versare al Fondo di Tesoreria[6].
Ai fini del versamento delle citate differenze, le aziende provvederanno a riportare i relativi importi valorizzando, nella denuncia individuale, il nuovo codice CF03 a tal fine aggiunto in"TipoImpPregCMT? di
A medesima conclusione deve pervenirsi laddove la regolamentazione di agevolazioni contributive, avente effetti sul contributo ex lege n. 297/1982, comporti, in capo alle aziende, la necessit? di effettuare conguagli riferiti a periodi pregressi.
Con riferimento ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della disposizione di cui all?articolo 1, commi 755 e successivi della legge 296/2006, dette somme vanno versate al Fondo di Tesoreria.
A tal fine, in occasione delle operazioni di conguaglio del 2014, le aziende interessate provvederanno al versamento in questione, utilizzando il gi? previsto codice CF03.
8.2 Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006.
Nella circolare n. 70/2007 ? stato chiarito che per le aziende che iniziano l?attivit? dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine dell?anno solare (1? gennaio ? 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti.
In tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a far tempo da quello di inizio dell?attivit?.
? stato, altres?, precisato che le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l?importo da versare del tasso di rivalutazione, che - per l?anno 2014 - ? pari al 1,92% calcolato fino alla data di effettivo versamento.
Le aziende costituitesi durante l?anno in corso che, al 31.12.2014, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l?apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2014 (31 marzo 2015).
8.3. Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva.
L?articolo 2120 del c.c. stabilisce, come noto, che le quote annuali di trattamento di fine rapporto ? ad eccezione di quella maturata nell'anno ? devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento ? al netto dell?imposta sostitutiva ? deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.
Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.
Sulle somme oggetto di rivalutazione, va versata all?Erario l?imposta sostitutiva dell?11% ex D.Lgs. n. 47/2000, che grava sul lavoratore.
Entro il mese di "dicembre 2014? - salvo conguaglio da eseguirsi entro "febbraio 2015? - i datori di lavoro possono conguagliare l?importo dell?imposta versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria.
Per individuarne l?ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite alla Tesoreria, avvalendosi dell?ultimo (o del penultimo) indice ISTAT. A tale riguardo, si fa presente che il coefficiente valido per il mese di novembre 2014 ? 1,375000.
8.3.1. Adempimenti a carico del datore di lavoro.
Con riferimento ai lavoratori per i quali nell?anno 2014 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ex art. 2120 c.c. (separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in azienda) e calcolare sulla stessa, con le modalit? previste dall?Agenzia delle Entrate, l'imposta sostitutiva dell?11%.
L'importo di quest'ultima sar? recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all?Istituto.
Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva - sia all?atto del versamento dell?acconto che in altre ipotesi - potranno in ogni caso essere restituite (vedi successivo punto 9).
9. Modalit? operative per la gestione del TFR al Fondo di Tesoreria.
La gestione del TFR al Fondo di Tesoreria sul flusso UniEmens, avviene attraverso la compilazione delle sezioni DENUNCIA INDIVIDUALE e DENUNCIA AZIENDALE, secondo le modalit? descritte nel documento tecnico.
10. Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio.
Nelle ipotesi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione CUD, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, ivi incluse le quote retributive da assoggettare allo sgravio sul II? livello contrattuale, le erogazioni liberali ed i fringe benefits.
Si richiama l?attenzione dei datori di lavoro ad utilizzare - nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all?altra (anche per effetto di operazioni societarie) - gli appositi codici
Come indicato al precedente punto 1.1., dal 1? gennaio 2010, il datore di lavoro subentrante pu? gestire correttamente le variabili retributive utilizzando il nuovo elemento di
11. Recupero del contributo di solidariet? del 10% "ex lege? n. 166/1991 su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalit? di previdenza complementare.
L?articolo 16, c. 1, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, recante disposizioni in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari, stabilisce che sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalit? di previdenza pensionistica complementare, ? dovuto il contributo di solidariet? previsto, nella misura del 10%, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166[7].
Si ricorda - con l?occasione ? che, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 2, una percentuale pari all'1% del gettito del predetto contributo di solidariet? confluisce presso l?apposito Fondo di garanzia - ex articolo 5 del D.Lgs. n. 80/1992 - istituito mediante evidenza contabile nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS - apprestato contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata.
Nelle ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell?anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, i datori di lavoro possono avvalersi dei codici causale:
Codice | Significato |
L938 | Rec."contr.solidariet? 10% ex art.16 D.Lgs. n. 252/2005? per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall?INPS. |
L939 | Rec. di "contr.solidariet? 10% ex art. 16 D.Lgs. n. 252/2005 dirigenti industriali gi? iscritti all?ex Inpdai?, per i dirigenti iscritti all?ex INPDAI al 31.12.2002. |
istituiti nell?Elemento
12. Valori utili per il calcolo della contribuzione previdenziale per i soggetti assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti, relativi all?anno 2014, arrotondati all?unit? di euro.
Come noto, l?Istituto ha integrato nella sezione PosContributiva del flusso Uniemens, dedicato alle aziende con dipendenti, gli elementi informativi di natura retributiva e contributiva dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (Fpsp). Pertanto, per i periodi di competenza successivi al 31.12.2014, i datori di lavoro del settore dichiareranno, nell?ambito della medesima sezione, sia gli elementi informativi utili per il corretto calcolo delle contribuzioni assistenziali sia quelli relativi al calcolo della contribuzione IVS, attenendosi ai criteri di arrotondamento all?unit? di euro delle retribuzioni e compensi imponibili adottati dall?Istituto con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1123 del 17 novembre 1998 (cfr. circolare n. 154/2014). I medesimi criteri di arrotondamento all?unit? di euro saranno presi a riferimento dall?Istituto anche per determinare i massimali giornalieri della base contributiva e pensionabile previsti per il calcolo dei contributi IVS per gli assicurati al Fpls e Fpsp gi? iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995.
Nelle more dell?aggiornamento all?indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT per l?anno 2015, allo scopo di agevolare i datori di lavoro del settore dello spettacolo e dello sport professionistico nell?assolvimento degli obblighi contributivi che saranno effettuati nel corso dei primi mesi dell?anno 2015, si forniscono i valori utili per il calcolo della contribuzione, gi? determinati per l?anno 2014 con la circolare n. 20/2014, arrotondati all?unit? di euro.
Valori per l?anno 2014 relativi ai lavoratori dello spettacolo gi? iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995
Anno 2014
Fasce di retribuzione giornaliera
| Massimale di retribuzione giornaliera imponibile | Giorni di contribuzione accreditati | |
da (Euro) | a (Euro) |
(Euro) |
|
730,00 | 1.460,00 | 730,00 | 1 |
1.460,00 | 3.650,00 | 1.460,00 | 2 |
3.650,00 | 5.839,00 | 2.190,00 | 3 |
5.839,00 | 8.029,00 | 2.920,00 | 4 |
8.029,00 | 10.219,00 | 3.650,00 | 5 |
10.219,00 | 13.138,00 | 4.379,00 | 6 |
13.138,00 | 16.058,00 | 5.109,00 | 7 |
16.058,00 | in poi | 5.839,00 | 8 |
Gli arrotondamenti effettuati sulle otto fasce di retribuzione imponibile e sui relativi massimali saranno presi a riferimento per il calcolo del contributo previdenziale base I.V.S. nonché per il calcolo del contributo di solidariet?. Inoltre, qualora la retribuzione percepita su base giornaliera superi l?importo arrotondato di euro 148,00 ? dovuta l?aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) da applicare fino al massimale relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera imponibile.
Valori per l?anno 2014 relativi agli sportivi professionisti gi? iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995
Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile ? pari ad euro 321,00.
Il contributo di solidariet? (1,2%, di cui di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e il restante 0,60% a carico del lavoratore) ? dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l?importo di euro 321,00 e finoall?importo giornaliero di euro 2.339,00.
Inoltre, qualora la retribuzione percepita su base giornaliera superi l?importo di euro 148,00 ? dovuta un?aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) da applicare fino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari ad euro 321,00.
13. Aliquote contributive anno 2014. Riepilogo.
Al fine di agevolare le operazioni di conguaglio dell?anno 2014, si allegano le aliquote riguardanti le aziende in genere. Al riguardo, si fa presente che le tabelle si riferiscono alle tipologie di aziende e di lavoratori dipendenti pi? ricorrenti e non esauriscono, quindi, tutte le fattispecie possibili in relazione a particolari inquadramenti aziendali e situazioni soggettive dei lavoratori.
Con separato messaggio verranno a breve allegate le tabelle contenenti le aliquote contributive del 2015.
[1] Cfr. deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993.
[2] Cfr. circolare n. 117 del 7 dicembre 2005.
[3] Cfr, da ultimo, la circolare n. 162 del 27 dicembre 2010.
[4] Cfr. provvedimento della BCE del 4 settembre 2014.
[5] Cfr. art. 1, c. 4 del Decreto 30 gennaio 2007.
[6] Riguardo ai lavatori che hanno destinato ? con opzione esplicita, ovvero tacitamente ? il proprio TFR a una forma pensionistica complementare, le citate differenze vanno devolute al Fondo di destinazione.
[7]Cfr. circolare n. 98 del 2 luglio 2007.
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