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Circolare INPS n.195 del 23.12.2021

INDICE

1. Premessa

2. Quadro normativo di riferimento

3. Disciplina previdenziale dei lavoratori dipendenti collocati in aspettativa per l'incarico di direttore scientifico degli IRCSS di diritto pubblico

4. Istruzioni operative

1. Premessa

L'articolo 10-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dispone al comma 1: "L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) si applicano, per quanto non disciplinato dal predetto decreto legislativo n. 288 del 2003, le norme di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, anche con riferimento alla figura del direttore scientifico".

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine agli obblighi contributivi previsti per i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa senza assegni e con diritto alla conservazione del posto per l'espletamento dell'incarico di direttore scientifico degli IRCCS di diritto pubblico, analogamente a quanto già disciplinato per i direttori generali, direttori amministrativi e direttori sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

2. Quadro normativo di riferimento

Il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3", all'articolo 11, comma 3, disciplina gli incarichi, di natura autonoma ed esclusivi, di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario negli IRCCS di diritto pubblico[1].

L'interpretazione autentica del suddetto articolo, contenuta nell'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge n. 44/2021, comporta che, per quanto non disciplinato dal predetto decreto legislativo n. 288/2003, le norme di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, si applichino anche con riferimento alla figura del direttore scientifico.

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell'articolo 3-bis, commi 11 e 12, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, è previsto che:

? la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Tale periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento pensionistico e di previdenza;

? il datore di lavoro e le Amministrazioni di appartenenza - che hanno posto in aspettativa il lavoratore - provvedono al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti del massimale di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso all'azienda sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato;

? per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al richiamato comma 11, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti del massimale previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 181/1997 è versata dall'azienda sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico del l'interessato.

Infine, il comma 2 dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 44/2021 stabilisce la quantificazione degli oneri finanziari annui derivanti dal comma 1, nonché la relativa copertura finanziaria.

3. Disciplina previdenziale dei lavoratori dipendenti collocati in aspettativa per l'incarico di direttore scientifico degli IRCSS di diritto pubblico

L'estensione ai direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico della speciale tutela previdenziale di cui all'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992, rende necessario applicare anche a tali figure la disciplina prevista per i lavoratori dipendenti in aspettativa per l'incarico di direttore generale, sanitario, amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (cfr., in particolare, le circolari n. 160/2003, n. 6/2014 e n. 10/2021).

Pertanto, i datori di lavoro, per i propri dipendenti - inclusi i professori universitari - collocati in aspettativa a seguito di incarico di direttore scientifico degli IRCSS di diritto pubblico, provvedono a effettuare il versamento dei contributi comprensivi delle quote a carico del dipendente, a favore delle Casse e Fondi di iscrizione del dipendente al momento della nomina. In merito alla contribuzione dovuta per i direttori scientifici precedentemente iscritti, in quanto lavoratori dipendenti, all'assicurazione generale obbligatoria e alle sue forme sostitutive, si rimanda a quanto precisato con la circolare n. 160/2003, con la quale sono stati disciplinati gli obblighi contributivi afferenti all'incarico di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, anche con riferimento alla fattispecie di cui al comma 12 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992.

I contributi - anche ai fini dei Fondi ex INADEL ed ex ENPAS, ove ne sussistano i presupposti di iscrizione - devono essere calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito.

All'imponibile contributivo, commisurato come sopra specificato, si applica il massimale di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 181/1997, che è rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT e reso noto dall'Istituto (cfr., da ultimo, il paragrafo 12.2 della circolare n. 10/2021).

Si ricorda che il predetto massimale non trova applicazione per i dipendenti privi di contribuzione per i periodi antecedenti al 1° gennaio 1996, per i quali deve essere applicato il massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ad eccezione che per la contribuzione dovuta ai Fondi ex INADEL ed ex ENPAS (per quest'ultima e per tali dipendenti, infatti, si terrà conto del massimale di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 181/1997).

Il datore di lavoro, inoltre, può richiedere il rimborso dell'onere complessivamente sostenuto all'IRCCS interessato, che procede al recupero della quota a carico del soggetto in aspettativa (cfr. l'art. 3-bis, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992).

Nell'ipotesi in esame si realizza un'obbligazione solidale tra il datore di lavoro di provenienza, che ha collocato il dipendente in aspettativa, tenuto al versamento della contribuzione, e l'IRCCS presso cui il dipendente svolge l'incarico; quest'ultima struttura è tenuta ad inviare la denuncia contributiva.

Si ribadisce, infine, che il citato articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992, considerata la sua connotazione di norma previdenziale a carattere speciale, non è suscettibile di interpretazione estensiva.

Pertanto, la disciplina previdenziale in esso contenuta si applica esclusivamente ai direttori generali, direttori amministrativi e direttori sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli IRCSS di diritto pubblico, nonché degli enti per i quali norme statali contengono la medesima tutela previdenziale, e per quanto sopra precisato, in base alle previsioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge n. 44/2021, anche ai direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico.

4. Istruzioni operative

In merito alle modalità di compilazione della ListaPosPA per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, si evidenzia che si dovranno utilizzare quelle già previste perl'incarico di direttore generale, sanitario, amministrativo delle aziende sanitarie locali e fornite con la circolare n. 6/2014, che ad ogni buon fine vengono di seguito riassunte.

Nel mese in cui il dipendente è collocato in aspettativa, l'Amministrazione o Ente di appartenenza deve valorizzare l'elemento dell'elemento E0 con il codice 38 che ora assume lanuova descrizione di "Aspettativa per incarico di Direttore Generale, Amministrativo o Sanitario di Aziende Sanitarie Locali o Aziende Ospedaliere e per il Direttore Scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico".

L'Istituto che ha concesso l'incarico dovrà valorizzare gli elementi del "Frontespizio" con i propri riferimenti utilizzando il codice Tipo Servizio 55 aggiornato alla nuova denominazione "Incarico di Direttore Generale, Amministrativo o Sanitariodelle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere e di Direttore Scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico".In tutti i casi in cui i versamenti contributivi vengano effettuati dall'Amministrazione o Ente di appartenenza del lavoratore, dovrà essere altresì compilata la Sezione "Ente Versante" con i dati che identificano quest'ultimo.

Si ricorda che le Gestioni pensionistiche e previdenziali da indicare sono quelle di riferimento del dipendente in relazione al rapporto di lavoro con l'Amministrazione o Ente di appartenenza che ha collocato il proprio dipendente in aspettativa.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele



[1] Cfr., anche, l'articolo 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale: "La natura esclusiva degli incarichi del direttore generale, del direttore scientifico, del direttore amministrativo e del direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, comporta l'incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi attività professionale".

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