Sommario:
Premessa
Premessa
I gettoni di presenza, percepiti dai lavoratori per l'espletamento di cariche pubbliche elettive, nonché sindacali, sono compatibili e cumulabili con l'indennità di mobilità, come affermato dall'Istituto nel messaggio n. 16920 del 28 gennaio 1999, a seguito del parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Detta cumulabilità si attua nei limiti necessari a garantire la percezione di un reddito complessivo pari alla retribuzione percepita al momento del collocamento in mobilità, secondo il meccanismo previsto dall'art. 9, comma 9 della legge n. 223/1991, il cui funzionamento è dettagliato nella circolare INPS n. 229 del 21.11.1996.
L'Istituto, fino ad oggi, si è adeguato a tale orientamento adottando concrete misure applicative unicamente in relazione alle cariche pubbliche elettive.
Alla luce della successiva evoluzione normativa e del conseguente adeguamento degli Statuti di regioni, province e comuni, ed in virtù dei casi recentemente posti all'attenzione dell'Istituto, si rende necessaria l'estensione di tale disciplina anche alle cariche pubbliche non elettive negli organi esecutivi dei citati Enti.
1.Quadro normativo
In base alla normativa in vigore, infatti, è possibile il conferimento di funzioni pubbliche a soggetti che non sono stati eletti (c.d. assessori esterni) negli organi esecutivi degli enti locali (comuni e province) e delle regioni.
Nel dettaglio:
Inoltre, l'art. 82 del D.Lgs. n. 267 del 2000 prevede che sia corrisposta una indennità di funzione ai componenti degli organi esecutivi di comuni e province e l'art. 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) stabilisce che la richiamata indennità di funzione è assimilata ai redditi da lavoro dipendente.
2.Compatibilità e cumulabilità delle cariche pubbliche non elettive negli organi esecutivi degli enti locali con l'indennità di mobilità.
Premesso quanto sopra, alla luce del mutato contesto legislativo, nonché al fine di una interpretazione del quadro normativo che garantisca la parità di trattamento e il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, anche l'indennità spettante per l'espletamento delle cariche politiche non elettive degli organi esecutivi degli enti locali (comuni e province) e delle regioni deve ritenersi compatibile e cumulabile con la percezione dell'indennità di mobilità, come definito nel messaggio INPS n. 16920 del 1999.
Tale possibilità di cumulo dell'indennità di mobilità opera sempre nei limiti e con le modalità del citato art. 9, comma 9 della legge n. 223 del 1991, le cui modalità applicative sono state fornite con la circolare INPS n. 229 del 1996, ovvero nei limiti necessari per garantire la percezione di un reddito complessivo pari alla retribuzione percepita al momento del collocamento in mobilità.
Si ricorda, inoltre, che rimane fermo il diritto all'accredito della contribuzione figurativa conseguente all'indennità di mobilità.
Le strutture territoriali avranno cura di garantire la corretta applicazione di quanto statuito nella presente circolare, applicandola anche alle situazioni di contenzioso amministrativo e giudiziario eventualmente pendenti.
3.Istruzioni operative
Una volta stabilita la compatibilità, in base ai criteri del precedente paragrafo 2, si rende necessario determinare la cumulabilità delle indennità di funzione dei destinatari della presente circolare con il pagamento dell'indennità di mobilità, secondo i limiti indicati dall'articolo 9, comma 9, della legge n. 223 del 1991.
Nello stabilire la quota di cumulabilità possono verificarsi le situazioni sotto delineate:
1. Totale incumulabilità con l'indennità di mobilità, che può intervenire o al momento della definizione della domanda o nel corso della percezione, per cui nulla deve essere pagato a titolo di indennità di mobilità, ma bisogna procedere esclusivamente all'accredito della contribuzione figurativa per il periodo.
L'operatività nei casi di questo tipo è la seguente:
2. Parziale cumulabilità con l'indennità di mobilità. In questi casi bisogna:
3. Totale cumulabilità con l'indennità di mobilità. In questi casi bisogna procedere come di consueto.
Per le situazioni relative ai lavoratori del settore aeroportuale, si precisa che la cumulabilità dovrà essere verificata tenendo conto della sola retribuzione teorica utilizzata per l'individuazione dei dati della retribuzione oraria e dell'orario contrattuale da inserire in dsweb.
Pertanto, nei casi di totale incumulabilità, dovendo comunque procedere al pagamento della quota integrativa dell'FTA, si consiglia di procedere con pagamenti semestrali o trimestrali tenendo conto delle istruzioni fornite al precedente punto 1) con la sola differenza che il recupero di cui alla lettera c) dovrà essere ridotto di € 2,50 per permettere alla procedura di emettere il pagamento. Dovendo predisporre più pagamenti la riduzione del recupero di € 2,50 dovrà rimanere costante, in quanto al termine del pagamento la stessa risulterà indebita e non recuperabile vista l'esiguità dell'importo.
Nei casi di parziale cumulabilità o di totale cumulabilità si ribadiscono le istruzioni fornite nei precedenti punti 2) e 3).
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi