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Circolare INPS n.34 del 22.02.2021

La legge 18 dicembre 2020, n. 176 - di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - ha introdotto, nel citato decreto-legge, l'articolo 13-undecies, che, in materia di contribuzione volontaria, dispone quanto segue: "In via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari all'INPS, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati validi anche se effettuati in ritardo, purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021."

La norma in parola prevede, dunque, in via del tutto eccezionale, che i contributi volontari, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, possano essere versati entro i due mesi successivi alla scadenza naturale - e comunque entro il 28 febbraio 2021 - ed introduce, pertanto, una deroga all'articolo 8, comma 3, del decreto-legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

Tale ultimo articolo, tuttora in vigore, stabilisce i seguenti principi:

- il versamento deve effettuarsi entro il trimestre successivo a quello solare cui è riferita la contribuzione, secondo le modalità stabilite da ciascun ente interessato;

- la contribuzione volontaria relativa al trimestre in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione e quella riferita a periodi precedenti devono essere versate entro il trimestre successivo a tale data;

- i termini di cui sopra sono perentori e le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione, a richiesta dell'interessato, al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento.

Da ciò consegue che, eccezionalmente e in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto, in caso di pagamento tardivo - rispetto ai termini decadenziali di cui al citato articolo 8, come sopra richiamati - della contribuzione volontaria dovuta a copertura del periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, le Strutture territoriali dovranno provvedere a validare il relativo versamento, purché effettuato entro i due mesi successivi alla scadenza naturale e, comunque, entro il 28 febbraio 2021.

Sono ricompresi nella proroga in analisi i contributi volontari riferiti:

- al 31 gennaio dell'anno 2020 (solo 1 giorno- con riferimento alle gestioni la cui contribuzione è espressa in giorni);

- ai mesi di febbraio e marzo dell'anno 2020;

- al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2020.

Restano ferme tutte le altre indicazioni di carattere generale fornite con precedenti circolari e messaggi.

Il Direttore generale vicario

Vincenzo Caridi

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