INDICE
Premessa
A) Retribuzioni di riferimento nell'anno 2022
1)Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
2)Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
3)Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
4)Lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
5)Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)
6)Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)
B) Importi da prendere a riferimento, nell'anno 2022, per altre prestazioni
1)Lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)
2)Assegno di maternità di base di cui all'articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)
3)Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all'articolo 75 del D.lgs n. 151/2001(c.d. assegno di maternità dello Stato)
4)Limiti di reddito ai fini dell'indennità del congedo parentale nei casi previsti dall'articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001
5)Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l'anno 2022
Premessa
Sulla base della variazione percentuale, comunicata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l'anno 2021, con la circolare n. 15/2022 è stata comunicata la misura per l'anno 2022 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Con la presente circolare vengono, conseguentemente, indicati gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi.
A) Retribuzioni di riferimento nell'anno 2022
Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell'anno 2022, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.
Relativamente all'indennità di tubercolosi, invece, laddove sulla base della normativa vigente le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa, occorre fare riferimento, per gli importi da corrispondere per l'anno 2022, alla circolare n. 6/2022.
1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (D.P.R. n. 602/1970), i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell'anno 2022[1], sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari per il 2022 a 49,91 euro (cfr. la circolare n. 15/2022, paragrafo 1)
2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
La retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge (cfr. il messaggio n. 29676/2007) che, per il 2022, è pari a44,40euro (cfr. la circolare n. 15/2022, allegato 1, tabella A, operaio agricoltura).
3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Con la circolare n. 121/2021 e il relativo allegato sono state comunicate le retribuzioni medie giornaliere per determinare le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (a eccezione delle ipotesi in cui le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 6/2022) per i piccoli coloni e compartecipanti familiari relativamente all'anno 2021. Tali retribuzioni sono state determinate con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2021 (cfr. la circolare n. 114/2021).
I salari definitivi per l'anno 2022 saranno comunicati non appena disponibili; nel frattempo vengono utilizzati, come di consueto, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all'anno 2021.
Come comunicato con la citata circolare n. 121/2021, per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità si ribadisce che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni (cfr. la circolare n. 37/2010, paragrafo 3).
Il reddito applicabile, per l'anno 2022, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, sarà comunicato non appena disponibile; nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l'anno 2021 pari a 59,66 euro (cfr. la circolare n. 121/2021).
4) Lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Con decreto 23 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. del 18 gennaio 2022, n. 13, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2022, a favore dei lavoratori in argomento.
Le predette retribuzioni sono da prendere a riferimento anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi relative all'anno 2022 (cfr. la circolare n. 12/2022, allegato 2).
5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)
Ai fini del calcolo dell'indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell'anno 2022, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (cfr. la circolare n. 17/2022):
6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)
L'indennità di maternità/paternità, nonché l'indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l'interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati.
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 44,40 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2022 per la qualifica di operaio dell'agricoltura (cfr. la circolare n. 15/2022, tabella A), con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2022 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2021 (art. 68, comma 1, del D.lgs n. 151/2001).
Artigiani: 49,91 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2022 per la qualifica di impiegato dell'artigianato (cfr. la circolare n. 15/2022, tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2022.
Commercianti: 49,91 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2022 per la qualifica di impiegato del commercio (cfr. la circolare n. 15/2022, tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2022.
Pescatori: 27,73 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l'anno 2022 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (cfr. la circolare n. 15/2022, paragrafo 3, tabella B), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2022.
B) Importi da prendere a riferimento, nell'anno 2022, per altre prestazioni
Vengono di seguito riportati gli importi da prendere a riferimento nell'anno 2022 per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale, da erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, nonché l'ammontare dell'assegno di maternità di base concesso dai Comuni e quello di maternità per lavori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato) concesso dall'Inps. Vengono altresì indicati i limiti di reddito ai fini dell'indennità del congedo parentale nei casiprevisti dall'articolo 34, comma 3, del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, e gli importi massimi per l'anno 2022 ai fini dell'indennità economica e dell'accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.
1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)
Per l'anno 2022, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell'ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi delle tutele relative alla maternità/paternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, risultano pari a (cfr. la circolare n. 25/2022):
Il contributo mensile utile ai fini dell'accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l'anno 2022, applicando l'aliquota suindicata sul minimale di reddito (art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233) pari, per il suddetto anno, a 16.243,00 euro (cfr. la circolare n. 25/2022).
Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari a:
Si rappresenta, inoltre, che per l'anno 2022 il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 è pari a 105.014,00 euro (cfr. la circolare n. 25/2022).
Per gli eventi insorti nel 2022, il limite di reddito previsto ai fini dell'erogazione dell'indennità per degenza ospedaliera e dell'indennità di malattia[2]corrisponde a euro72.138,50(pari al 70% del massimale 2021, pari a 103.055,00 euro - cfr. la circolare n. 12/2021).
A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l'evento, le seguenti percentuali, riviste ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 101/2019 (cfr. la circolare n. 141/2019):
all'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo, valido per l'anno di inizio della malattia (cfr. il decreto 12 gennaio 2001 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) che per il 2022 è pari a 287,71 euro.
Degenza ospedaliera (art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - D.M. 12 gennaio 2001)
Per il 2022, gli importi sono quindi pari a:
Indennità di malattia (art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - art. 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)
La misura della prestazione è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.
Pertanto, per il 2022, gli importi sono pari a:
2) Assegno di maternità di base di cui all'articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)
Sulla base del Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della famiglia, recante "Rivalutazione, per l'anno 2022, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità" (G.U. n. 30 del 5 febbraio 2022), si rappresenta che, per le nascite avvenute nel 2022, nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2022, la misura dell'assegno di maternità di base e il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) sono quelli di seguito riportati:
3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all'articolo 75 del D.lgs n. 151/2001(c.d. assegno di maternità dello Stato)
Tenuto conto di quanto specificato in premessa in merito alla variazione dell'indice ISTAT per il 2022, l'importo dell'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (art. 75 del D.lgs n. 151/2001), valido per le nascite avvenute nel 2022 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2022, è pari, nella misura intera, a2.183,77 euro (cfr. la circolare n. 15/2022, paragrafo 9)[3].
4) Limiti di reddito ai fini dell'indennità del congedoparentale nei casiprevisti dall'articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001
Considerata la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l'anno 2022, il valore provvisorio dell'importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2022 è pari a6.809,79 euro (cfr. la circolare n. 197/2021, allegato 2, tabella B).
Tale importo è da prendere a riferimento ai fini dell'indennità per congedo parentale nei casi previsti dall'articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001[4]. Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che nel 2021 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 32, commi 1 e 2, del citato decreto, ha diritto all'indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2022 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a17.024,48euro (6.809,79 euro per 2,5).Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2022, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.
5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l'anno 2022
Come comunicato con la circolare n. 14/2007, l'importo di 70 milioni di lire (pari a 36.151,98 euro) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell'onere relativo al beneficio di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.
L'ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l'importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l'aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell'ordinamento pensionistico interessato.
La differenza fra l'importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituisce il costo massimo della copertura figurativa annua.
Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l'importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non può comunque eccedere l'importo massimo dell'indennità economica.
Ciò premesso, vengono riportati, per l'anno 2022,sulla base della variazione dell'indice Istat dell'1,9%, il tetto massimo complessivo dell'indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell'indennità economica, annuale e giornaliera (tabella 1), calcolati tenendo conto dell'aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell'anno in corso.
TABELLA 1 | |||
Valorimassimidell'indennità economica (importi calcolati secondo l'aliquota del 33%) | |||
A | B | C | D |
Anno | Importo complessivo annuo | Importo massimo annuo indennità | Importo massimo giornaliero indennità |
2022 | 49.663,88 | 37.341,00 | 102,30 |
TABELLA 2 | |||
Valorimassimidi retribuzione figurativa accreditabile (importi calcolati secondo l'aliquota del 33%) | |||
A | B | C | D |
Anno | Retribuzione figurativa massima annua | Retribuzione figurativa massima settimanale | Retribuzione figurativa massima giornaliera |
2022 | 37.341,00 | 718,09 | 102,30 |
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi
|
[1] Si tratta degli eventi insorti a partire dal 1° febbraio 2022, salvo che l'evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2022, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2022 (cfr. la circolare n. 134386 AGO del 6 aprile 1982).
[2] A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 101/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128/2019, le indennità per degenza ospedaliera e per malattia sono corrisposte a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risulti attribuita una mensilità di contribuzione dovuta alla Gestione separata, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento, e il reddito individuale non sia superiore, nell'anno solare precedente, al massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, diminuito del 30% .
[3] Si rammenta che per il 2021 l'importo dell'assegno dello Stato era pari a 2.143,05 euro.
[4] Cfr. le circolari n. 109/2000, n. 8/2003 e n. 16/2008.
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