INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Finalità e ambito di applicazione
3. Prestazioni
3.1 Tipologia
3.2 Condizioni di accesso alle prestazioni ordinarie
3.3 Ambito di applicazione: beneficiari
3.4 Tetto aziendale
4. Prestazioni ordinarie
4.1 Assegno di integrazione salariale
4.1.1 Cause d'intervento
4.1.2 Misura della prestazione
4.1.3 Durata dell'intervento
4.1.4 Contribuzione correlata
4.1.5 Contributo addizionale
4.1.6 Termini e modalità di presentazione della domanda
4.1.7 Autorizzazioni, pagamenti e rimborso delle prestazioni
4.1.8 Modalità di compilazione del flusso UniEmens. Esposizione dell'evento
4.1.9 Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio di assegno di interazione salariale
4.1.10 Assegno di integrazione salariale e reddito da attività lavorativa
4.1.11 Assegno di integrazione salariale e altre prestazioni
5. Prestazioni integrative
5.1 Condizioni, criteri e modalità di accesso
5.2 Misura e durata della prestazione
5.3 Sospensione cumulo e decadenza. Compatibilità con altre prestazioni
5.4 Presentazione della domanda e pagamento delle prestazioni
5.5 Contributo integrativo per il finanziamento della prestazione integrativa NASpI
5.6 Contributo aggiuntivo
5.7 Contribuzione correlata
6. Programmi formativi
7. Istruzioni operative
7.1 Istruttoria della domanda
7.2 Delibera di concessione
8. Equilibrio finanziario del Fondo
9. Monitoraggio della spesa
10. Istruzioni contabili
Con l'accordo sindacale nazionale stipulato in data 18 luglio 2018 tra Utilitalia, Cisambiente, Legacoop, Fise Assoambiente e FP CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti UIL, FIADEL, è stato convenuto di costituire il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali (di seguito, anche Fondo dei servizi ambientali o Fondo), ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148.
Il predetto accordo è stato recepito con il decreto 9 agosto 2019, n. 103594, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, che ha istituito presso l'INPS il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali (Allegato n. 1).
Tanto premesso, si evidenzia che l'accordo costitutivo del Fondo è stato stipulato in relazione a un settore già rientrante nell'ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS). Pertanto, come già chiarito nella circolare n. 86 del 17 giugno 2021, i datori di lavoro del relativo settore rientrano, ai fini dell'obbligo contributivo, nel novero dei soggetti tutelati dello stesso e non sono più destinatari della disciplina del FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate (cfr. l'art. 11, comma 2, del D.I. n. 103594/2019).
Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del menzionato decreto istitutivo del presente Fondo, i datori di lavoro del settore dei servizi ambientali non saranno più assoggettati all'obbligo contributivo verso il FIS. Nei loro confronti sussisterà, difatti, l'obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al Fondo in esame di nuova istituzione. La materia è stata illustrata dall'Istituto con la circolare n. 86/2021, alla quale si rinvia integralmente.
Successivamente, la legge 30 dicembre 2021, n. 234, contenente il riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali, ha previsto all'articolo 1, comma 208, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i Fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un "assegno di integrazione salariale" in luogo dell'assegno ordinario precedentemente previsto; pertanto, nel rinviare alla circolare n. 18 del 1° febbraio 2022 circa l'illustrazione nel dettaglio delle novità introdotte dalla riforma, nel prosieguo della presente circolare si farà riferimento a tale nuova denominazione.
Per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni ordinarie e integrative, si rammenta che, in base a uno specifico indirizzo ministeriale, solo con la nomina del Comitato amministratore, il Fondo può dirsi pienamente operativo.
A tale proposito, si precisa che il Comitato amministratore del Fondo è stato nominato con il D.M. 7 agosto 2020, ma il comma 4 dell'articolo 8 del D.I. n. 103594/2019 prevede che la facoltà di autorizzare le prestazioni è esercitabile dal Comitato decorsi sei mesi dalla sua nomina.
Pertanto, a integrazione e parziale rettifica di quanto indicato nella circolare n. 86/2021 e nel messaggio n. 3390 del 7 ottobre 2021, il Fondo dei servizi ambientali è diventato pienamente operativo dalla data del 7 febbraio 2021.
In particolare, in considerazione del fatto che le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell'attività lavorativa, stante quanto sopra illustrato, le prestazioni di assegno di integrazione salariale sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 23 gennaio 2021.
In relazione ai trattamenti di integrazione salariale con causale "COVID-19", di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si evidenzia che rimangono inalterate le autorizzazioni già concesse, mentre dovranno essere presentate al Fondo in esame le domande successive alla pubblicazione del messaggio n. 3390/2021 (cfr. il successivo paragrafo 4.1.6). A decorrere dalla data di pubblicazione del citato messaggio è venuta pertanto meno la possibilità, prevista da ultimo nella circolare n. 72/2021, di presentare domanda al FIS.
Si evidenzia, per completezza di informazione, che la citata legge n. 234/2021, nel modificare l'assetto normativo vigente in materia di ammortizzatori sociali, ha previsto altresì che a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono assoggettati alla disciplina dai Fondi di solidarietà bilaterali i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. Conseguentemente, i predetti Fondi di solidarietà, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, che non soddisfano tale requisito, dovranno adeguarsi alla nuova previsione entro il 31 dicembre 2022 (cfr. il messaggio n. 637/2022).
Inoltre, come già specificato nella citata circolare n. 18/2022, la riforma degli ammortizzatori sociali prevede, al riguardo, che nelle more dell'adeguamento di ciascun Fondo ai dettami della riforma i datori di lavoro che hanno una forza-lavoro inferiore a quella richiesta per l'ammissione al Fondo di solidarietà devono presentare domanda al Fondo d'integrazione salariale. Pertanto, poiché per il Fondo in esame il requisito minimo è una forza-lavoro superiore a 5, i datori di lavoro con una forza-lavoro inferiore a 5 dovranno presentare domanda al FIS.
Con specifico riferimento ai Fondi di solidarietà territoriali intersettoriali della Provincia autonoma di Trento (Fondo Trentino) e della Provincia autonoma di Bolzano (Fondo Bolzano-Alto Adige), si rappresenta che, in considerazione della circostanza che il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende del settore dei servizi ambientali è stato "costituito a livello nazionale" successivamente all'entrata in vigore dei decreti interministeriali istitutivi dei citati Fondi territoriali, si configura la fattispecie prevista nel disposto di cui all'articolo 2, comma 5, dei decreti istitutivi dei medesimi Fondi territoriali (cfr. i decreti interministeriali n. 96077/2016, e successive modificazioni, e n. 98187/2016).
Pertanto, in applicazione del richiamato impianto normativo, i datori di lavoro aventi i requisiti per l'iscrizione al Fondo Trentino e al Fondo Bolzano-Alto Adige potranno uscire da detti Fondi territoriali e aderire al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende del settore dei servizi ambientali di cui al D.I. n. 103594/2019.
I predetti datori di lavoro non saranno più soggetti alla disciplina del Fondo Trentino e del Fondo Bolzano-Alto Adige dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione al nuovo Fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi già versati o dovuti al Fondo Trentino e al Fondo Bolzano-Alto Adige restano acquisiti ai medesimi fondi (cfr. le circolari n. 197/2016 e n. 125/2017).
Per quanto riguarda la contribuzione versata dai datori di lavoro nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Fondo e la data di operatività del medesimo, si evidenzia che la stessa contribuisce alla "previa costituzione di specifiche riserve finanziarie", di cui all'articolo 35 del D.lgs n. 148/2015, propedeutiche alla concessione degli interventi a carico del Fondo.
Con la circolare n. 86/2021 sono state fornite le indicazioni in merito all'individuazione dei datori di lavoro che rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo, alle modalità di finanziamento delle prestazioni e alla fruizione dell'assegno straordinario da parte dei lavoratori beneficiari.
Con la presente circolare, invece, si forniscono le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alle prestazioni ordinarie e integrative erogate dal Fondo in argomento.
Il Fondo di solidarietà ha lo scopo di assicurare tutele a sostegno del reddito nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie, nonché in presenza di processi di agevolazione all'esodo. Il Fondo può altresì erogare prestazioni integrative ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro in presenza di problematiche occupazionali e provvedere alla stipula di apposite convenzioni al fine di assicurare l'effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.
Gli interventi del Fondo sono rivolti a favore del personale dipendente, ivi compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti, dei datori di lavoro del settore dei servizi ambientali che impiegano mediamente più di cinque dipendenti.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.I. n. 103594/2019, il Fondo provvede all'erogazione delle seguenti prestazioni:
a) assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste dal Titolo I del D.lgs n. 148/2015 in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie (art. 6, comma 1, lettera a);
b) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) ovvero alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro (art. 6, comma 1, lettera b);
c) assegni straordinari per il sostegno al reddito su richiesta del datore di lavoro a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo (art. 6, comma 1, lettera c);
d) alla stipula di apposite convenzioni anche con i Fondi interprofessionali al fine di assicurare l'effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi Fondi regionali e/o nazionali o dell'Unione europea (art. 6, comma 1, lettera d).
Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie sono esaminate dal Comitato amministratore del Fondo, che delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nel rispetto del vincolo di disponibilità del Fondo.
A tale fine, stante il generale principio di equilibrio finanziario dei Fondi di solidarietà sancito dall'articolo 35, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, l'articolo 10 del D.I. n. 103594/2019 dispone che le prestazioni siano erogate nei limiti delle risorse disponibili e previa costituzione di specifiche riserve finanziarie, in modo da assicurare il pareggio di bilancio.
A norma dell'articolo 35, comma 5, del D.lgs n. 148/2015, in caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio, ovvero di fare fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, l'aliquota di contribuzione può essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e delle politiche sociali e dell'Economia e delle finanze. In assenza di tale adeguamento contributivo l'INPS non è tenuto a erogare le prestazioni in eccedenza.
Il D.I. n. 103594/2019 non prevede la sottoscrizione di un apposito accordo collettivo aziendale come condizione necessaria per l'erogazione delle prestazioni in esame. Pertanto, la richiesta di intervento potrà essere presentata anche in caso di mancato accordo, purché, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto interministeriale, la domanda sia stata preceduta dall'espletamento delle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla vigente legislazione in materia di processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali, allegando il verbale redatto all'esito delle procedure.
Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, stante il generale richiamo operato dall'articolo 30 del D.lgs n. 148/2015 alla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, il datore di lavoro è comunque tenuto all'assolvimento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo, di cui deve produrre ricevuta o altro documento che provi la comunicazione alle organizzazioni sindacali.
Per le causali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da ultimo con le circolari n. 28 del 17 febbraio 2021 e n. 72 del 29 aprile 2021 (alle quali si rinvia per la disciplina di dettaglio), sono stati illustrati i criteri e le modalità di accesso all'assegno di integrazione salariale di natura emergenziale; come per gli altri Fondi di solidarietà, una volta che le risorse proprie del Fondo sono esaurite, le prestazioni con causali "COVID-19" sono finanziate con le risorse statali.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.I. n. 103594/2019, alle prestazioni ordinarie e integrative sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli a tempo determinato ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti, di imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti.
L'accesso alle prestazioni non è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di alcuna anzianità aziendale.
Secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 6, del D.I. n. 103594/2019, le domande d'intervento presentate dal singolo datore di lavoro, sia per le prestazioni ordinarie che integrative, possono essere accolte nel limite massimo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro istante sino al trimestre precedente la data di presentazione della domanda, ricomprendendo in tale calcolo la contribuzione addizionale e la contribuzione straordinaria (dovuta dal datore di lavoro in caso di ricorso alla integrazione della NASpI), di cui rispettivamente ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 9, senza scomputo delle altre prestazioni già deliberate (c.d. tetto aziendale).
A norma dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.I. n. 103594/2019, il Fondo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, ha lo scopo di assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro tramite la corresponsione di un assegno di integrazione salariale, a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste dal Titolo I del D.lgs n. 148/2015 in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie, nella misura e nei limiti di cui ai successivi paragrafi.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.I. n. 103594/2019, l'assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà per il settore dei servizi ambientali può essere richiesto per le seguenti causali:
Le istanze sono valutate con riferimento alle causali della CIGO in relazione ai criteri individuati nel D.M. 15 aprile 2016, n. 95442 (cfr. la circolare n. 139/2016 e i messaggi n. 1856/2017 e n. 2276/2017); mentre con riferimento alle causali della CIGS le istanze sono valutate in relazione ai criteri individuati nel D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033, adottato per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria (cfr. le circolari del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 24/2015 e n. 30/2015 e la circolare INPS n. 130/2017).
Per quanto concerne l'istruttoria e la concessione delle richieste di assegno di integrazione salariale relative a "intemperie stagionali" vengono applicati i medesimi criteri valutativi previsti per le istanze CIGO per "eventi meteo", specificati nella citata circolare n. 139 del 1° agosto 2016. Al fine di garantire l'omogeneità delle istruttorie, l'Istituto ha fornito ulteriori chiarimenti su alcune fattispecie della causale in parola con i citati messaggi n. 1856 del 3 maggio 2017 e n. 2276 del 1° giugno 2017. In relazione a tale disciplina, rimane dunque in capo alle imprese l'onere di allegare obbligatoriamente a ogni domanda di assegno di integrazione salariale con causale "intemperie stagionali", una relazione tecnica (Allegato n. 2) di cui alla circolare n. 139/2016, in cui viene certificata l'avversità atmosferica.
Per quanto concerne le causali "riorganizzazione aziendale" e "crisi aziendale con continuazione dell'attività lavorativa", stante la durata della prestazione stabilita dall'articolo 6, comma 5, del D.I. in commento (un massimo di tredici settimane in un biennio mobile), alla luce degli orientamenti ministeriali, è necessario riparametrare i criteri di valutazione dello stato di crisi, che deve essere accertato con riferimento non al biennio precedente, bensì all'annualità precedente. Pertanto, i requisiti sono soddisfatti laddove nell'anno precedente emerga, dalla valutazione degli indicatori economico-finanziari, un andamento a carattere negativo ovvero involutivo e un ridimensionamento o stabilità dell'organico aziendale.
A norma dell'articolo 6, comma 4, del D.I. in commento la misura dell'assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo è pari alla misura del trattamento di integrazione salariale, così come definita dall'articolo 3 del D.lgs n. 148/2015, anche in relazione ai massimali.
L'assegno di integrazione salariale, dunque, è dovuto nella misura dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale e comunque in misura non superiore, per l'anno 2021, ai massimali previsti dall'articolo 3, comma 5, del D.lgs n. 148/2015, sono pari a € 998,18, per retribuzioni uguali o inferiori a € 2.159,48, e a € 1.199,72, per retribuzioni superiori a € 2.159,48 (cfr. la circolare n. 7/2021). Tali importi, nonché le retribuzioni mensili di riferimento, vengono rivalutati annualmente con le modalità e i criteri in atto per la cassa interazioni guadagni ordinaria.
Agli importi così determinati non si applica la riduzione dell'integrazione salariale prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, attualmente pari al 5,84% (cfr. il paragrafo 5 della circolare n. 201/2015).
La riforma degli ammortizzatori sociali, di cui alla legge n. 234/2021, ha previsto un unico massimale, che per l'anno 2022 è pari a € 1.222,51 (cfr. la circolare n. 26 del 16 febbraio 2022).
Come stabilito dall'articolo 6, comma 5, del D.I. n. 103594/2019, la prestazione è corrisposta per un periodo non superiore a tredici settimane in un biennio mobile.
Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6, per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato l'assegno di integrazione salariale, alle condizioni previste, trova applicazione per il periodo massimo di durata residua del contratto.
Per i periodi di erogazione dell'assegno di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del citato decreto interministeriale, il Fondo in argomento versa, alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione correlata alla prestazione. La medesima contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo è pari all'importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento (c.d. retribuzione persa). Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
A tale proposito, per l'algoritmo di calcolo della c.d. retribuzione persa (che include gli elementi che devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile), si rinvia alle disposizioni di cui alla circolare n. 9 del 19 gennaio 2017, concernente i trattamenti di integrazione salariale di cui al D.lgs n. 148/2015. Infatti, posto che all'assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (cfr. l'art. 30 del D.lgs n. 148/2015 e l'art. 6, comma 8, del D.I. n. 103594/2019), la determinazione della retribuzione persa va effettuata sulla base di regole che siano assolutamente coerenti con quelle che sono utilizzate per l'integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo.
In particolare, per il 2021 e per il 2022, l'aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) è pari al 33%.
La medesima aliquota si applica agli iscritti alla gestione Cassa Trattamenti Pensionistici Statali (CTPS). Per i lavoratori iscritti alle gestioni Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL), Cassa Pensioni Insegnanti (CPI) e Cassa Pensioni Sanitari (CPS) l'aliquota contributiva di riferimento è pari al 32,65%.
Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell'aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2021 è pari a 103.055,00 euro, mentre per l'anno 2022 è pari a 105.014,00 euro.
In caso di fruizione dell'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.I. n. 103594/2019, è previsto in capo al datore di lavoro l'obbligo di versamento di un contributo addizionale nella misura dell'1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione (cfr. l'art. 9, comma 2, del D.I. n. 103594/2019).
La base di calcolo per l'applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario.
Secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, del D.I. n. 103594/2019, i datori di lavoro interessati, per accedere alle prestazioni, devono presentare apposita domanda non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della stessa. A tale fine si rammenta che le prestazioni di assegno di integrazione salariale sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 23 gennaio 2021 (cfr. il precedente paragrafo 1).
La domanda di accesso all'assegno di integrazione salariale deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica alla Struttura INPS territorialmente competente in base all'unità produttiva.
La domanda deve riportare sia i dati identificativi dell'azienda che le informazioni relative ai dati anagrafici e contributivi del lavoratore.
Con il messaggio n. 3390 del 7 ottobre 2021 sono state fornite le istruzioni relative alla presentazione delle istanze di accesso all'assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo (cfr. anche le circolari n. 122/2015 e 201/2015).
Una volta deliberata la concessione dell'intervento, la Struttura INPS territorialmente competente in base all'unità produttiva rilascia conforme autorizzazione, quale presupposto per la corresponsione diretta del trattamento economico ai lavoratori interessati o alle operazioni di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro; la delibera e la relativa autorizzazione vengono notificate al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC) e rese disponibili nella sezione "Comunicazione bidirezionale" del Cassetto previdenziale.
In fase di prima applicazione, l'iter sarà gestito a livello centrale.
Ai trattamenti garantiti dal Fondo, in tema di pagamenti e rimborso delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 39 del D.lgs n. 148/2015, si applicano le medesime disposizioni vigenti in materia di cassa integrazione guadagni stabilite dall'articolo 7, commi da 1 a 4, del medesimo decreto legislativo.
Pertanto, il pagamento è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da questo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
A tale ultimo fine il legislatore ha stabilito, all'articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, dei termini perentori per il conguaglio e le richieste di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori dal datore di lavoro.
In ottemperanza al suindicato articolo, tali richieste devono essere effettuate, a pena di decadenza, entro sei mesi:
Una volta intervenuto il termine decadenziale, come sopra illustrato, il conguaglio non sarà più operabile né sulla denuncia ordinaria né sui flussi di regolarizzazione.
Il pagamento diretto ai lavoratori può essere autorizzato dal Comitato amministratore, dietro espressa richiesta del datore di lavoro, solo nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell'azienda e per serie e documentate difficoltà finanziarie (cfr. la circolare n. 197/2015) ed entro 60 giorni devono essere inviati i relativi flussi (cfr. la circolare 18/2022).
Per tutte le istanze presentate a partire da ottobre 2021 i datori di lavoro o i loro intermediari dovranno associare un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Così come precisato nel messaggio n. 1403 del 29 marzo 2018, il ticket deve essere richiesto obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online, utilizzando l'apposita funzionalità "Inserimento ticket", a tale fine prevista all'interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo.
I datori di lavoro o i loro intermediari dovranno indicare il
Nell'elemento
Gli stessi andranno valorizzati nell'elemento
Nell'elemento
Tale ticket identifica l'intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l'associazione con l'autorizzazione rilasciata all'esito dell'istruttoria.
Parallelamente, anche nell'elemento
I codici che identificano gli eventi tutelati dal Fondo del personale delle aziende del settore dei servizi ambientali sono i seguenti:
Codice | Descrizione |
AIO | Assegno di integrazione salariale
|
AIS | Assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà |
Le matricole che possono utilizzare tali codici sono identificate dal codice di autorizzazione "1Z" del Fondo in trattazione.
Per i periodi di erogazione dell'assegno verrà accreditata, come sopra menzionato, sul conto assicurativo del lavoratore, la contribuzione correlata, calcolata ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 183/2010.
Per l'esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno di integrazione salariale che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale
In particolare, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno operare nel seguente modo:
- nell'elemento
- negli elementi
A tale fine dovranno essere valorizzati i seguenti codici causale di nuova istituzione:
Codice | Descrizione |
A103 | ctr. Addizionale su assegno Integrazione salariale - aziende del settore dei servizi ambientali |
A106 | ctr. Addizionale su assegno Integrazione salariale per contratto di solidarietà- aziende del settore dei servizi ambientali |
Negli elementi
A tal fine dovranno essere valorizzati i seguenti codici causale di nuova istituzione:
Codice | Descrizione |
L008 | Conguaglio assegno Integrazione salariale aziende del settore dei servizi ambientali |
L013 | Conguaglio assegno Integrazione salariale per contratto solidarietà - aziende del settore dei servizi ambientali |
Si rammenta, inoltre, che i datori di lavoro autorizzati all'assegno ordinario a carico dello Stato, ai fini del conguaglio della prestazione, valorizzeranno il codice causale già in uso "L007" e per il conguaglio degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa il codice causale già in uso "L021" all'interno dell'elemento
Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio degli ANF secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 212, della legge n. 234/2021, decorrenti dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro opereranno come segue.
Per gli ANF spettanti per il periodo AIO/AIS, i datori di lavoro compileranno l'elemento
- nell'elemento
Tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per gli arretrati;
- nell'elemento
- nell' elemento
- nell' elemento
In caso di cessazione di attività l'azienda potrà richiedere il rimborso tramite il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
L'articolo 6, comma 7, del D.I. n. 103594/2019 dispone che lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di fruizione dell'assegno ordinario fa perdere il diritto all'assegno per le giornate di lavoro effettuate. Il lavoratore perde il diritto all'assegno nel caso in cui non provveda a una preventiva comunicazione all'INPS dell'attività svolta, fermo restando che le comunicazioni obbligatorie a carico dei datori di lavoro e delle agenzie di somministrazione sono sufficienti a fare considerare adempiuto il predetto obbligo di comunicazione.
A norma dell'articolo 8, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, il lavoratore decade dal diritto all'integrazione salariale, qualora non provveda a dare tempestiva comunicazione alla Struttura territoriale INPS sullo svolgimento dell'attività lavorativa.
Il medesimo articolo, tuttavia, prevede che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione sono valide le comunicazioni obbligatorie rilasciate direttamente dal datore di lavoro (UNILAV) e dalle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (UNISOMM).
In capo al lavoratore rimane l'obbligo di comunicazione dell'avvio di un'attività autonoma, non rientrando quest'ultima tra le tipologie di attività lavorative oggetto della comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro.
Al riguardo si rimanda a quanto già disciplinato con la circolare n. 130 del 4 ottobre 2010 in materia di compatibilità delle integrazioni salariali con l'attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché si rinvia alla circolare n. 18/2022 emanata per illustrare le novità della legge n. 234/2021.
Durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario, per periodi fino al 31 dicembre 2021, non era inoltre dovuto, in quanto non previsto dal decreto istitutivo del Fondo, l'assegno al nucleo familiare, tranne che per le prestazioni richieste con la causale "COVID-19" (cfr. la circolare n. 88/2020).
Diversamente, l'articolo 1, comma 212, della legge n. 234/2021 ha previsto che per i trattamenti di assegno di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 29 e 40 si applica l'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo n. 148/2015; pertanto, ai lavoratori beneficiari spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare.
Si rammenta che il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all'articolo 1 ha previsto che a decorrere dal 1° marzo 2022 i nuclei familiari con figli a carico potranno, in virtù della nuova disciplina, beneficiare dell'assegno unico e universale per i figli a carico, qualora ne ricorrano i requisiti, mentre all'articolo 10 il medesimo decreto legislativo ha previsto, sempre a decorrere dal 1° marzo 2022 e limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, la cessazione del riconoscimento delle prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 (cfr., sul punto, la circolare n. 34/2022).
Per quanto riguarda la conciliabilità con gli altri istituti (ad esempio, infortunio sul lavoro, malattia e maternità, ecc.), si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (cfr., sul punto, anche la circolare n. 130/2017).
Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.I. n. 103594/2019, il Fondo provvede all'erogazione di prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla NASpI ovvero alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 9, del D.I. n. 103594/2019, l'integrazione dell'indennità NASpI è dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali ovvero per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei casi previsti dall'articolo 3, comma 2, del D.lgs 4 marzo 2015, n. 22.
La prestazione provvede ad assicurare:
a) per tutta la durata di percezione della NASpI, un'integrazione della stessa che assicuri il mantenimento di un trattamento complessivo pari all'ammontare inizialmente liquidato dall'INPS;
b) per il periodo successivo alla cessazione della prestazione di cui alla precedente lettera a) a causa dell'esaurimento della sua durata massima, un'integrazione pari all'importo del trattamento complessivo quale risulta dalle riduzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del D.lgs n. 22/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 221, lett. c), della legge n. 234/2021, nel limite di ulteriori diciotto mesi.
Il D.I. n. 103594/2019 precisa che per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato trova applicazione esclusivamente la lettera a) del comma 9 dell'articolo 6.
A norma dell'articolo 6, comma 11, del D.I. n. 103594/2019, le prestazioni integrative previste dal comma 9 del medesimo articolo sono soggette alle regole sulla sospensione, riduzione e decadenza previste per la prestazione pubblica e richiedono la persistenza dello stato di disoccupazione anche nel periodo successivo all'esaurimento della prestazione NASpI.
Inoltre, su richiesta del lavoratore, le integrazioni di cui all'articolo 6, comma 9, lettera a), del D.I. n. 103594/2019, possono essere erogate in un'unica soluzione laddove analoga modalità di erogazione sia stata autorizzata dall'INPS con riferimento alla NASpI ovvero alla prestazione pubblica prevista in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in attuazione dell'articolo 8 del D.lgs n. 22/2015 (cfr. l'art. 6, comma 12, del D.I. n. 103594/2019).
Sul punto si rinvia a quanto già illustrato con la circolare n. 89/2019, relativamente al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo.
La procedura di presentazione della domanda è unica per tutti i Fondi di solidarietà che hanno previsto l'erogazione dell'assegno emergenziale o dell'assegno integrativo.
Per l'accesso alla prestazione integrativa in commento i datori di lavoro devono presentare domanda esclusivamente in via telematica indirizzata al Comitato amministratore del Fondo di solidarietà, tramite la Struttura territoriale INPS competente.
Per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda, si fa rinvio a un successivo e apposito messaggio.
In caso di ricorso alle prestazioni integrative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.I. n. 103594/2019, è previsto l'obbligo, in capo al datore di lavoro e per l'intera durata di fruizione di tale prestazione, del versamento di un contributo straordinario mensile addizionale nella misura del 3% della retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito - adeguata al minimale ove inferiore - qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che possono dare luogo ad accredito figurativo ovvero non tutelati.
Tale importo dovrà essere rapportato al mese intero anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro inframensile. Nel caso di accesso inframensile alla prestazione integrativa, la prima mensilità dovrà essere versata per intero, indipendentemente dal giorno di accesso alla prestazione.
Nell'ipotesi in cui sia previsto che il lavoratore possa chiedere di fruire della prestazione integrativa in unica soluzione, il datore di lavoro dovrà versare altresì in unica soluzione l'intero importo dovuto a titolo di contribuzione straordinaria della prestazione integrativa.
Inoltre - atteso che il contributo in trattazione è dovuto ratealmente per l'intera durata della prestazione da parte del datore di lavoro destinatario della delibera del Comitato amministratore del Fondo - nelle ipotesi di estinzione dell'impresa autorizzata alla prestazione (anche determinata da eventi di successione aziendale) il datore di lavoro dovrà versare in unica soluzione, al momento dell'estinzione medesima, il residuo dell'importo dovuto a titolo della contribuzione oggetto del presente paragrafo.
Il comma 4 dell'articolo 9 del D.I. n. 103594/2019 introduce un ulteriore contributo in cifra fissa, a carico del datore di lavoro, di 10 euro mensili per dodici mensilità, per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova, stabilendo inoltre che i datori di lavoro versino altresì il 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata a far data dall'avvio operativo del Fondo. Dette somme ulteriori, versate dal datore di lavoro, sono destinate a finanziare le prestazioni integrative della NASpI di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto in commento.
Si rammenta, al riguardo, che nella circolare n. 86/2021 sono state fornite le indicazioni in ordine alla denuncia e al versamento della contribuzione ordinaria di finanziamento e della contribuzione straordinaria per il finanziamento di prestazioni di assegno straordinario. Con la presente circolare vengono dettate le istruzioni concernenti la contribuzione addizionale in caso di ricorso alle prestazioni ordinarie; viceversa, le istruzioni operative relative alle altre modalità di contribuzione verranno rese note con separata circolare.
Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto interministeriale istitutivo del Fondo, nel caso delle prestazioni integrative di cui all'articolo 6, comma 9, lettera b), del medesimo decreto, la contribuzione correlata è dovuta ove tale contribuzione, versata per il periodo di erogazione delle stesse, consenta di maturare il diritto al trattamento pensionistico durante o a conclusione del periodo di percezione della prestazione integrativa.
Durante il periodo di percezione dell'indennità NASpI e della prestazione integrativa è invece escluso il versamento della contribuzione correlata. Per tale periodo verrà operato l'accredito della contribuzione figurativa, secondo le regole generali.
In merito alle modalità di computo della contribuzione correlata e in riferimento alle aliquote contributive da assumere a riferimento per il calcolo della medesima, si rinvia integralmente alle indicazioni già fornite al paragrafo 4.1.4 della presente circolare.
Il periodo di corresponsione della sola prestazione integrativa è contrassegnato da apposito codice contribuzione utilizzato direttamente dall'archivio di Disoccupazione/mobilità in corrispondenza del trattamento informatizzato e da "UNEX" per l'esposizione del periodo stesso nell'estratto conto degli interessati.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del D.I. n. 103594/2019, il Fondo provvede alla stipula di apposite convenzioni con i Fondi interprofessionali al fine di assicurare l'effettuazione di programmi formativi, di riconversione o riqualificazione professionale del personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
Ai sensi del successivo comma 17, ai fini dell'attuazione del citato comma 1, lettera d), il Fondo stipula apposite convenzioni con il Fondo interprofessionale a cui aderiscono i datori di lavoro che al Fondo fanno riferimento. Le risorse derivanti da tali convenzioni rimangono vincolate alla finalità formativa.
Con riguardo ai programmi formativi previsti dal decreto citato, si fa riserva di fornire con successivo messaggio eventuali disposizioni e istruzioni operative.
L'Istituto ha predisposto un'apposita procedura in grado di gestire l'intero processo amministrativo sotteso all'erogazione delle prestazioni previste dai Fondi di solidarietà, ivi compreso il Fondo dei servizi ambientali. La procedura guida l'operatore in tutte le fasi del processo amministrativo, dall'acquisizione della domanda, alla stima dell'importo dell'intervento richiesto, all'inoltro al Comitato della proposta di deliberazione e al successivo colloquio con il "Sistema Unico" per il rilascio della conforme autorizzazione per il pagamento della prestazione.
All'atto della ricezione delle istanze di accesso alle prestazioni ordinarie garantite dal Fondo, le Strutture territoriali competenti devono provvedere alla relativa istruttoria, verificando nello specifico:
Inoltre, per l'assegno di integrazione salariale dovrà essere verificata anche:
Terminati gli adempimenti istruttori e sulla base degli stessi, la Struttura territorialmente competente predisporrà la relazione con la proposta di delibera per l'invio alla Direzione generale, che curerà, una volta verificata la capienza del Fondo in relazione all'importo erogabile così come determinato nell'istruttoria territoriale, il successivo inoltro al Comitato amministratore del Fondo per l'adozione della relativa delibera.
Nella fase di avvio dell'operatività del Fondo l'intero flusso sarà gestito dalla Direzione generale; con apposito messaggio saranno fornite le istruzioni operative per la gestione da parte delle Strutture territoriali.
A norma dell'articolo 6, comma 6, del D.I. n. 103594/2019, la concessione degli interventi e dei trattamenti garantiti dal Fondo sono deliberati dal Comitato amministratore del Fondo.
L'articolo 8, comma 4, del D.I. n. 103594/2019, dispone che "la facoltà di autorizzare le prestazioni è esercitabile dal Comitato decorsi sei mesi dalla nomina dello stesso".
Come precisato in premessa, a seguito della nomina del Comitato amministratore, intervenuta il 7 agosto 2020, il Comitato ha facoltà di deliberare la concessione delle prestazioni a partire dalla data del 7 febbraio 2021.
A norma dell'articolo 36, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, l'esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato amministratore del Fondo può essere sospesa, ove si ravvisino profili di illegittimità, da parte del Direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell'INPS. Entro tre mesi il Presidente decide se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine, la decisione diviene esecutiva.
I ricorsi avverso le deliberazioni adottate sono decisi, in un'unica istanza, dal Comitato amministratore del Fondo.
Il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell'INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.
In attuazione dell'articolo 35 del D.lgs n. 148/2015, l'articolo 10, comma 1, del D.I. n. 103594/2019 espressamente dispone l'obbligo di bilancio in pareggio e l'impossibilità di erogare prestazioni in carenza di disponibilità da parte del Fondo.
Pertanto, come già anticipato nel precedente paragrafo 3.2, al fine di procedere con l'erogazione delle prestazioni garantite dal Fondo è necessario che vengano previamente costituite specifiche riserve finanziarie, entro i limiti delle quali le prestazioni sono concedibili.
Il Fondo ha l'obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni, sulla base del quale il Comitato amministratore può proporre modifiche agli importi delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'Economia e delle finanze.
Tali modifiche possono essere adottate anche in mancanza di proposta del Comitato amministratore, sempre con decreto direttoriale, in caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fonte a prestazioni già deliberate o da deliberare ovvero d'inadempienza del Comitato.
In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.
L'Istituto provvede al monitoraggio della spesa. Gli importi necessari a coprire i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, saranno stimati sulla base delle ore richieste e del numero dei lavoratori coinvolti e saranno sottratti alla disponibilità del Fondo una volta emessa la relativa delibera da parte del Comitato.
In caso di pagamento diretto, i datori di lavoro, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro 60 giorni dall'autorizzazione, dovranno comunicare i dati necessari all'erogazione delle prestazioni così come autorizzate.Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Al fine del calcolo della disponibilità,i pagamenti saranno considerati consolidati con conseguente rimessa alla disponibilità del Fondo delle somme residue originariamente autorizzate.
In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio, stante il termine decadenziale di cui al già citato articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015 una volta trascorsi i sei mesi ivi previsti, le somme autorizzate e non utilizzate saranno riacquisite alla disponibilità del Fondo.
A seguito del recepimento delle modifiche normative introdotte dagli articoli 1, commi 208 e 212, della legge n. 234/2021, che hanno previsto a decorrere dal 1° gennaio 2022, rispettivamente, la corresponsione dell'assegno di integrazione salariale in luogo dell'assegno ordinario precedentemente previsto e degli ANF a carico del Fondo, per le connesse registrazioni contabili, nella presente circolare si provvede a ridenominare i conti già istituiti con la circolare n. 183 del 10 dicembre 2021, riguardanti le prestazioni ordinarie erogate sia con pagamento diretto da parte dell'Istituto che mediante conguaglio in UniEmens, con codice evento "L008" e codice evento "L023" con riferimento agli ANF.
- SAR30130 assegni di integrazione salariale di cui all'articolo articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I. n.103594/2019, e ANF ove spettanti conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 - anni precedenti;
- SAR30190 assegni di integrazione salariale di cui all' articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I. n.103594/2019, e ANF ove spettanti conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 - anno in corso.
Per il pagamento diretto si farà riferimento ai conti di onere e debito già in essere opportunamente ridenominati:
- SAR30100 assegni di integrazione salariale di cui all' articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I. n.103594/2019, e ANF ove spettanti corrisposti direttamente;
- SAR10130 Debiti per assegni di integrazione salariale di cui all' articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I. n.103594/2019, e ANF ove spettanti corrisposti direttamente.
Per la registrazione contabile di eventuali recuperi di assegni di integrazione salariale, delle partite a credito delle prestazioni che al termine dell'esercizio risultino ancora da riscuotere come pure delle somme non riscosse dai beneficiari si farà riferimento ai conti in essere modificati nella denominazione:
- SAR24130 Entrate Varie - Recuperi e reintroiti di assegni di integrazione salariale di cui articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I. n.103594/2019;
- SAR00130 Crediti per assegni di integrazione salariale e prestazioni integrative per il sostegno del reddito da recuperare.
- SAR10131 Debiti per assegni di integrazione salariale non riscossi dai beneficiari.
Anche l'imputazione degli oneri per la contribuzione correlata ai periodi di erogazione degli assegni di integrazione salariale, il cui onere è posto interamente a carico del Fondo di solidarietà, avverrà al conto in uso SAR32141 opportunamente ridenominato.
Per le rilevazioni contabili degli oneri ovvero dei contributi trattati nei paragrafi precedenti, nell'ambito del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende del settore dei servizi ambientali, istituito presso l'INPS con D.I. n. 103594/2019, si istituiscono i seguenti conti:
- SAR30132 assegni di integrazione salariale per contratti di solidarietà di cui all' articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I. n.103594/2019, e ANF ove spettanti, conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 - anni precedenti;
- SAR30192 assegni di integrazione salariale per contratti di solidarietà di cui all' all'articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I. n.103594/2019, e ANF ove spettanti conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 - anno in corso.
I suddetti conti valorizzeranno le prestazioni poste a conguaglio in UniEmens con il codice evento "L013" e "L023".
La contabilizzazione della contribuzione correlata, a carico del Fondo, da accreditare sul conto assicurativo dei lavoratori nei periodi di erogazione degli assegni di integrazione salariale avverrà in sezione Dare del conto esistente SAR32141 in contropartita Avere dei conti della serie XXX22NNN delle gestioni di iscrizione dei lavoratori.
La rilevazione contabile degli assegni di integrazione salariale con causale "Contratto di solidarietà" eventualmente erogati direttamente dall'Istituto, avverrà al conto:
SAR30101 - assegni di integrazione salariale per contratti di solidarietà di cui all' articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I. n.103594/2019, e ANF ove spettanti corrisposti direttamente.
La rilevazione del debito nei confronti dei beneficiari avverrà al conto di nuova istituzione SAR10101.
Eventuali riaccrediti delle prestazioni contabilizzati con le regole in uso, andranno valorizzati, nell'ambito del partitario del conto GPA10031, al codice bilancio esistente "3258 - Somme non riscosse dai beneficiari - Assegni d'integrazione salariale di cui all' articolo 6, comma 1 lett. a) del D.I. n. 103594/2019 - SAR".
Gli importi relativi alle partite in argomento che, al termine dell'esercizio, risultino ancora da definire, andranno contabilizzati al conto in uso SAR10131, movimentabile esclusivamente dalla Direzione generale.
Anche per la registrazione contabile di eventuali recuperi di assegni di integrazione salariale con causale "Contratto di solidarietà", si farà riferimento al conto esistente SAR24130, al quale viene abbinato, nell'ambito della procedura "Recupero crediti per prestazioni", il codice bilancio in uso:
"1198 - Recupero di assegni d'integrazione salariale di cui all' articolo 6, comma 1 lett. a), del D.I. n. 103594/2019 - SAR".
Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell'esercizio, andranno imputate al conto in essere SAR00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunamente aggiornata.
Il citato codice bilancio "1198" dovrà essere utilizzato altresì per evidenziare, nell'ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per queste tipologie di prestazioni divenuti inesigibili.
I conti in uso SAR10131, SAR24130, SAR00130, istituiti con la circolare n. 183 del 10 dicembre 2021 verranno modificati nella denominazione.
Per la rilevazione contabile della contribuzione addizionale sugli assegni di integrazione salariale e sugli assegni di integrazione salariale con casuale "Contratto di solidarietà" posti a conguaglio e identificati in UniEmens con i codici evento "A103" e "A106" secondo le modalità esposte nei paragrafi precedenti, si istituiscono i seguenti nuovi conti:
- SAR21106 contributo addizionale per il finanziamento dell'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I. 103594/2019, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti - art. 9, comma 2, del D.I. n. 103594/2019;
- SAR21176 contributo addizionale per il finanziamento dell'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I. 103594/2019, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in corso - art. 9, comma 2, del D.I. n. 103594/2019;
- SAR21126 contributo addizionale per il finanziamento dell'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I. 103594/2019 -insoluto - competenza anni precedenti - art. 9, comma 2, del D.I. n. 103594/2019;
- SAR21186 contributo addizionale per il finanziamento dell'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I. 103594/2019 -insoluto - competenza anno in corso - art. 9, comma 2, del D.I. n. 103594/2019;
- SAR21108 contributo addizionale per il finanziamento dell'assegno di integrazione salariale per contratti di solidarietà di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I. n. 103594/2019, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti, art. 9, comma 2, del D.I. n. 103594/2019;
- SAR21178 contributo addizionale per il finanziamento dell'assegno di integrazione salariale per contratti di solidarietà di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I. n. 103594/2019, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in corso, art. 9, comma 2, del D.I. n. 103594/2019;
- SAR21128 contributo addizionale per il finanziamento dell'assegno di integrazione salariale per contratti di solidarietà di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), del D.I. n. 103594/2019 - insoluto - competenza anni precedenti, art. 9, comma 2, del D.I. n. 103594/2019;
- SAR21188 contributo addizionale per il finanziamento dell'assegno di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), del D.I. n. 103594/2019 - insoluto - di competenza dell'anno in corso, art. 9, comma 2, del D.I. n. 103594/2019.
La registrazione contabile della contribuzione addizionale, dovuta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.I. n. 103594/2019, dal datore di lavoro in ragione dei pagamenti effettuati a dall'Istituto direttamente ai lavoratori, per il tramite della procedura "RACE", conferente con il sistema contabile, comporterà la rilevazione automatica del credito vantato nei confronti del datore di lavoro, con la valorizzazione dei nuovi conti:
- SAR00104 per la rilevazione del credito relativo alla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro per l'erogazione diretta dell'assegno di integrazione salariale e di solidarietà del Fondo "Igiene Ambientale";
- SAR21104 per la rilevazione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro per l'erogazione diretta dell'assegno di integrazione salariale del Fondo "Igiene Ambientale";
- SAR21105 per la rilevazione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro per l'erogazione diretta dell'assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà del Fondo "Igiene Ambientale".
Infine, con riferimento alle prestazioni integrative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.I. n. 103594/2019 si istituiscono i seguenti conti:
- SAR30121 Prestazioni integrative, in termini di importo e durata, all'indennità di disoccupazione NASpI, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. b) del D.I. n. 103594/19, erogate direttamente.
I debiti v/beneficiari per le prestazioni integrative andranno contabilizzati al nuovo conto SAR10121. Le ritenute erariali da applicare alle prestazioni in argomento andranno imputate al conto esistente GPA27009.
Eventuali riaccrediti delle prestazioni integrative andranno valorizzati nell'ambito del partitario del conto GPA10031 con l'indicazione del nuovo codice bilancio "3259 - Somme non riscosse dai beneficiari - Prestazioni integrative di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), del D.I. n. 103594/2019 - SAR".
Per la rilevazione contabile degli importi relativi alle partite in oggetto che al termine dell'esercizio dovessero risultare ancora da definire, si farà riferimento al conto di nuova istituzione SAR10133.
Eventuali recuperi delle prestazioni dovranno essere contabilizzati al conto di nuova istituzione SAR24121, abbinato nell'ambito della procedura "Recupero crediti per prestazioni", al codice bilancio per l'occasione istituito "1199- Recupero di prestazioni integrative di cui all'art. 6, comma 1, comma 1, lett. b) del D.I. n. 103594/19- SAR".
Presumibili partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell'esercizio, andranno imputate al conto già istituito SAR00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunatamente aggiornata.
Anche in questo caso, il codice bilancio "1199" dovrà essere utilizzato per evidenziare, nell'ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.
L'articolo 7, comma 2, del D.I. n. 103594/2019 dispone che per tutto il periodo di percezione della prestazione integrativa della NASpI il Fondo trasferisca la contribuzione correlata alla gestione di appartenenza del lavoratore interessato, ove tale contribuzione consenta l'acquisizione del diritto a pensione. L'onere verrà rilevato al conto SAR32144, di nuova istituzione, in contropartita dei conti XXX22NNN delle gestioni di iscrizione dei lavoratori.
La rilevazione del contributo ordinario a titolo di finanziamento delle prestazioni ordinarie e integrative è stata trattata con la circolare n. 86 del 17 giugno 2021. L'istituzione dei conti di rilevazione del contributo straordinario mensile addizionale per il finanziamento della prestazione integrativa della NASpI e degli altri contributi di cui all'articolo 9, comma 4, del D.I. in argomento avverrà con separata circolare e/o messaggio, in concomitanza con la pubblicazione delle connesse istruzioni operative.
Allo stesso modo, avuto riguardo ai programmi formativi previsti dal decreto, si fa riserva di fornire con successivo messaggio le istruzioni contabili insieme a quelle operative.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Nell'Allegato n. 3 si riportano le variazioni intervenute al piano dei conti.
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Vincenzo Caridi |
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