Sommario:
In data 17 novembre 2014 ? stata sottoscritta una convenzione con la Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi(CONFUNISCO), per la riscossione dei contributi sulle prestazioni temporanee dovuti dagli iscritti.
La convenzione ? stata predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014.
Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all?applicazione della predetta convenzione.
I soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilit?, trattamenti di disoccupazione ASpI, Mini ASpI e di disoccupazione speciale, dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili, possono versare i contributi associativi a favore dell?Associazione mediante trattenuta sulle prestazioni predette.
L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, avverr? mediante la trasmissione di apposita delega all?INPS, redatta secondo un modulo allegato nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione. La delega dovr? obbligatoriamente essere sottoscritta dal soggetto delegante e riportare, in allegato, copia del documento d?identit?.
Il codice identificativo della Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO) ? "6801?.
Nel caso di pagamento diretto da parte dell?INPS dei trattamenti d?integrazione salariale, il datore di lavoro dovr? comunicare all?Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l?autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall?art. 18 legge 223/1991. Tale documentazione, cos? come eventuali revoche e nuove deleghe, dovr? essere depositata e conservata presso il datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18, terzo comma, della legge 1991, n. 223.
In caso di contestazione concernente l?effettivo rilascio della delega da parte di uno o pi? lavoratori, oggetto di apposita comunicazione da parte del datore di lavoro o dei lavoratori interessati, l?Istituto cesser? di operare le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla ricezione della comunicazione medesima. L?Associazione sindacale, in tal caso, restituir? le somme indebitamente ricevute a favore dei lavoratori interessati.
La delega esaurisce i suoi effetti col pagamento della prestazione richiesta.
La comunicazione all?Istituto della revoca pu? essere effettuata dall?associato, sia direttamente, sia attraverso le Associazioni sindacali interessate, secondo le modalit? concordate con l?Istituto.
Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volont? di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, l?Istituto proceder?, nel pi? breve tempo possibile, all?acquisizione della revoca stessa, ed alla comunicazione all?Associazione sindacale revocata.
Nel caso in cui un?Associazione sindacale presenti una delega su prestazione sulla quale ? gi? attiva una delega ad altra Associazione sindacale, la nuova produrr? effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l?indicazione dell?Associazione sindacale revocata. Alla revoca / nuova delega dovr? essere allegata copia del documento d?identit?.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Associazione sindacale ? tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme gi? trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.
La misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nell'atto di delega, in misura percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti all?Associazione.
A tal proposito la Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO) ha comunicato la misura di dette percentuali, come di seguito riportate:
L'INPS metter? a disposizione dell?Associazione sindacale, sui servizi on line, applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig?, gli elenchi dei nominativi per i quali ? stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell?importo, nonché l?elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Associazioni sindacali. Mediante l?applicazione predetta, l?Istituto provveder?, inoltre, all?invio delle fatture relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
L?Associazione s?impegna a corrispondere all?INPS il costo del servizio che ? stato determinato in € 0,80 (ottanta centesimi) per singola delega.
La variazione annuale dei costi sar? oggetto di apposita comunicazione a seguito della quale l?Associazione ha facolt? di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
Dall?applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell?INPS, rimanendo l?Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l?associato e l?Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.
Inoltre l'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilit? comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell?associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o gi? eseguiti alla data di stipula della presente convenzione.
Nelle ipotesi di controversie riguardanti l?effettivo e valido rilascio della delega, l?Associazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovr? rimborsare all?interessato la ritenuta operata.
L?Associazione sindacale stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l?associazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l?INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.
La convenzione ha validit? fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo dovr? pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L?INPS si riserva la facolt? di sospendere l?efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull?uso della denominazione, dell?acronimo, del logo dell?Associazione Sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell?associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell?interesse dell?INPS, l?adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico.
L?Istituto si riserva, comunque, la facolt? di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarit? o conflitti di interessi a danno dell?Istituto da parte dell?associazione.
Si comunica che la sede legale della Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO) ? in corso Giuseppe Garibaldi n.23 ? Salerno (SA).
ISTRUZIONI PROCEDURALI E CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di che trattasi e dei conseguenti versamenti a favore della Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO), sono stati istituiti i seguenti conti:
I pagamenti a favore dell?Associazione sindacale in argomento vanno imputati in DARE del conto GPA11424, il cui saldo eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in questione, da trattenere sulle somme da versare alla Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO), devono essere imputati al conto esistente GPA24042.
Infine, nell'allegato n. 2, vengono riportati i conti GPA25424, GPA35424 e GPA11424 sopra indicati.
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