Circolare INPS n.50 del 21.04.2022

INDICE

1. Premessa

2. Esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi

1. Premessa

Con la circolare n. 71/2017 sono state fornite indicazioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

Nello specifico è stato precisato che i periodi di assicurazione, comunque coperti da contribuzione, maturati presso organizzazioni internazionali derivanti da rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera, possono essere cumulati con quelli versati presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le Gestioni sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria e i regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Tale facoltà può essere esercitata per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata complessiva dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia pari ad almeno cinquantadue settimane e sempre che gli stessi non si sovrappongano.

Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono chiarimenti in ordine ad alcuni profili applicativi utili alla corretta attuazione della disposizione in esame.

2. Esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi

In merito alle condizioni e ai requisiti per l'esercizio del diritto al cumulo di cui all'articolo 18 della legge n. 115/2015, con la citata circolare n. 71/2017 è stato chiarito che tale facoltà, volta a valorizzare i periodi contributivi maturati presso le organizzazioni internazionali, è preclusa ai soggetti che, avvalendosi del cumulo dei periodi assicurativi di cui all'articolo 1, commi da 238 a 248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, o di quello dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, o della totalizzazione di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, potrebbero conseguire il diritto alla prestazione richiesta con i soli contributi posseduti nelle diverse gestioni presso le quali sono iscritti in Italia.

Tale preclusione opera, inoltre, nei confronti di coloro che, alla data della domanda di cumulo ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 115/2015,risultinogià titolari di un trattamento pensionistico di qualunque tipo a carico di una delle gestioni previdenziali o di una delle organizzazioni internazionali; diversamente, l'avere maturato presso le organizzazioni internazionali un autonomo diritto a pensione non è causa ostativa all'esercizio della facoltà di cumulo in esame.

Tanto rappresentato, al fine di garantire una più ampia attuazione del principio di libera circolazione dei lavoratori di cui all'articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), si precisa che, in analogia con quanto già previsto per le pensioni a carico di Stato estero in materia di totalizzazione nazionale dei periodi assicurativi ai sensi del decreto legislativo n. 42/2006 e di cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 228/2012, la titolarità di un trattamento pensionistico a carico di una delle organizzazioni internazionali non preclude la facoltà del diritto al cumulo in esame (cfr. il messaggio n. 4670/2010, la circolare n. 88/2010, paragrafo 1, il messaggio n. 1094/2016 e le circolari n. 60/2017, paragrafo 2, e n. 103/2017, paragrafo 3).

Ciò anche alla luce del chiarimento che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito, con riferimento alla totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42/2006, in base al quale, avendo l'articolo 1 considerato come motivo ostativo alla totalizzazione solamente la titolarità di pensioni in regime nazionale maturate nelle predette gestioni elencate tassativamente, deve considerarsi corretta l'interpretazione favorevole alla compatibilità tra la titolarità della sola pensione estera e la possibilità di totalizzare. Non c'è ragione, pertanto, per optare per la soluzione contraria, che pregiudicherebbe, tra l'altro, anche gli interessi dei pensionati interessati.

Al riguardo, quindi, si intendono superate le disposizioni di cui al paragrafo 3 della circolare n. 71/2017, nella parte in cui si considera precluso il diritto al cumulo ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 115/2015 a coloro che alla data della domanda di cumulo risultino già titolari di un trattamento pensionistico di qualunque tipo a carico di una delle organizzazioni internazionali come individuate ai paragrafi 1.1 e 1.2 della medesima circolare.

Fatto salvo quanto sopra esposto, restano ferme le altre indicazioni fornite dall'Istituto con la circolare n. 71/2017.

Il Direttore Generale

Vincenzo Caridi

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