Sommario:
INDICE
Premessa.
PREMESSA
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 1° dicembre 2015 (allegato 1), assunto di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze -pubblicato il 20 gennaio 2016 nella sezione della pubblicità legale del sito internet www.lavoro.gov.it - ha confermato per l'anno 2015, nella misura dell'11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall'articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni.
Con la presente circolare si riepiloga la normativa che regola la materia, nonché l'insieme delle modalità operative.
1. Caratteristiche della riduzione contributiva.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti - nella misura del 11,50% - per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
Hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavori classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell'artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909[1].
Si ricorda che la base di calcolo deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all'art. 120, commi 1 e 2, della legge 388/2000 e all'art. 1, commi 361 e 362, della legge 266/2005; la stessa deve essere, altresì, determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti[2].
Si osserva, inoltre, che l'agevolazione:
2. Condizioni di accesso al beneficio.
L'accesso al beneficio è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
Si ribadisce, inoltre, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità ai sensi della legge 223/1991 o esonero triennale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla legge n. 190 del 2014).
Conformemente a quanto già chiarito con la circolare n. 269 del 30 ottobre 1995, la riduzione contributiva non spetta in presenza di contratti di solidarietà; l'esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d'orario.
Nel caso in cui venga accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le sedi territorialmente competenti - oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell'autorità giudiziaria - procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.
3. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso UniEmens.
Le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva relativamente all'anno 2015 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziendale del sito internet, nella sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione".
Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell'Istituto e definite entro il giorno successivo.
In caso di esito positivo del controllo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da agosto 2015 ad aprile 2016; l'esito sarà visualizzabile all'interno del cassetto previdenziale aziendale.
Per quanto concerne le istanze già inviate, la cui elaborazione ha determinato l'attribuzione del CA 7N fino a dicembre 2015, i sistemi informativi centrali provvederanno automaticamente a prolungarne la validità fino ad aprile 2016.
In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio a dicembre 2015.
Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzando le denunce contributive relative ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2016.
Trattandosi di riduzione contributiva riferita al 2015, il codice L206 non potrà essere utilizzato; andrà viceversa utilizzato il codice L207, che si riferisce al recupero di arretrati, nell'elemento
Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione deve inoltrare l'istanza avvalendosi della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziendale, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla presente circolare (allegato 2); la sede competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice 7N all'ultimo mese in cui la matricola era attiva.
I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero.
Sarà invece valorizzato l'elemento
Il beneficio può essere fruito entro il 16 maggio 2016, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di aprile 2016.
I datori di lavoro possono inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva relativa al 2015 fino al 15 maggio 2016.
Note:
[1] Si ricorda che non costituiscono attività edili in senso stretto - pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto - le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
[2] Misure previste dall'art. 10 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'art. 1,
comma 764, della legge 296/2006, e dall'art. 8 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo novellato dal comma 766
della citata legge finanziaria 2007 (l. 296/2006).
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