INDICE
Premessa
1. Platea dei beneficiari
1.1 Operai agricoli a tempo determinato
1.2 Operai agricoli a tempo indeterminato
1.3 Operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240
2. Requisito contributivo per l'accesso all'indennità di disoccupazione agricola
3. Calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2021
4. Retribuzione di riferimento
5. Ampliamento del periodo di franchigia per i soggiorni in Paesi extracomunitari non convenzionati
Premessa
Nell'ambito della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 il legislatore, in continuità con le misure già adottate con riferimento all'anno 2020, ha introdotto ulteriori norme in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito destinate a produrre effetti nel corso del 2021.
Con particolare riferimento agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, il legislatore ha previsto, tra l'altro, la concessione di trattamenti di cassa integrazione in deroga connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche per l'anno 2021.
In particolare, l'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prevede che: "I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane, secondo le modalità previste al comma 2. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021".
L'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) prevede che: "I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga".
L'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede che: "I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021".
Infine, l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, prevede che: "I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, secondo le modalità previste al comma 4".
Nel disciplinare i trattamenti in argomento, le norme citate richiamano l'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale - dopo avere disposto che le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o di riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro - prevede che, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, il trattamento di integrazione salariale in deroga, per le ore di riduzione o di sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Con la circolare n. 69 del 2021 sono stati illustrati gli effetti della disciplina di cui al richiamato articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 sul calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2020.
Con la presente circolare, su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono indicazioni in merito agli effetti delle richiamate norme sulla liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2021, con particolare riferimento alla platea dei beneficiari, alla valorizzazione dei trattamenti di cassa integrazione anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l'accesso alla prestazione di disoccupazione agricola, al calcolo della stessa e alla retribuzione di riferimento da utilizzare per l'individuazione dell'importo da erogare in relazione ai periodi di cassa integrazione equiparati a lavoro.
Con successivo messaggio saranno fornite alle Strutture territoriali le indicazioni operative per la liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2021.
1. Platea dei beneficiari
In analogia a quanto già previsto con riferimento alla prestazione di competenza del 2020, anche per l'accesso all'indennità di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2021 e ai fini dell'applicazione del meccanismo di calcolo secondo le modalità di cui all'articolo 22 del richiamato decreto-legge n. 18 del 2020, è richiesto che gli operai agricoli a tempo determinato risultino effettivamente iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi riferiti al 2021.
Con riferimento agli operai agricoli a tempo indeterminato assunti o licenziati nel 2021 - i quali, pur non essendo beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, rientrano nel campo di applicazione del disposto in argomento nei termini di cui ai successivi paragrafi 1.2 e 1.3 - ai fini dell'applicazione del meccanismo di cui al richiamato articolo 22 è richiesto che nel 2021 abbiano prestato almeno un giorno di lavoro effettivo.
Per i lavoratori che, in ragione di due o più rapporti di lavoro in settori diversi compreso quello agricolo, accedono alla cassa integrazione sia in virtù del lavoro agricolo che in relazione al lavoro svolto in un settore diverso, ai fini del calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 eventualmente spettante, saranno equiparati a lavoro solo i periodi di cassa integrazione richiesti da aziende agricole e fruiti nel 2021 per effetto della sospensione o della riduzione di orario del rapporto di lavoro agricolo.
1.1 Operai agricoli a tempo determinato
Destinatari della previsione di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 sono in primo luogo gli operai agricoli a tempo determinato, iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi riferiti al 2021, che nel medesimo anno hanno fruito di trattamenti di integrazione salariale in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola riferite all'anno 2021, i trattamenti di integrazione salariale in deroga fruiti dagli operai agricoli a tempo determinato in conseguenza dell'emergenza epidemiologica saranno utili ai predetti fini limitatamente ai periodi fruiti entro il 31 dicembre 2021.
1.2 Operai agricoli a tempo indeterminato
Anche per l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, nell'ottica di assicurare tutele omogenee alle diverse categorie di lavoratori del settore agricolo, la disciplina in materia di calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola per il 2021 di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 si applica anche agli operai agricoli a tempo indeterminato che nel 2021 hanno fruito della cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA) con le causali istituite in relazione all'emergenza ai sensi dell'articolo 1, comma 304, della legge di Bilancio 2021 e dell'articolo 8, comma 8, del decreto-legge n. 41 del 2021.
Al riguardo, si precisa che i trattamenti di integrazione salariale in argomento saranno valorizzati ai fini del calcolo della disoccupazione agricola di competenza del 2021 limitatamente ai periodi fruiti entro il 31 dicembre 2021.
1.3 Operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240
Con la circolare n. 69 del 2021 è stato precisato che gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative agricole e loro consorzi di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, della silvicoltura e dell'allevamento di animali, sono inquadrati ai fini previdenziali nel settore dell'agricoltura (cfr. l'articolo 2 della legge n. 240 del 1984).
Nei confronti delle predette imprese, secondo quanto disposto dall'articolo 3 della legge citata a parziale deroga di quanto previsto dal richiamato articolo 2, e limitatamente alla cassa integrazione guadagni, ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS), alla cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si applicano le disposizioni del settore dell'industria sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, a eccezione della prestazione di disoccupazione rispetto alla quale resta applicabile la disciplina in materia di disoccupazione agricola.
Con la citata circolare è stato altresì precisato che la deroga in argomento trova applicazione con esclusivo riferimento agli operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato e che, pertanto, i predetti lavoratori, dipendenti dalle richiamate cooperative agricole e loro consorzi, non accedono alla CISOA ma alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria sulla base del requisito dimensionale.
Con riferimento all'anno 2020, al fine di assicurare tutele omogenee alle diverse categorie di lavoratori del settore agricolo, l'Istituto ha applicato la disciplina in materia di calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi di cui alla richiamata legge n. 240 del 1984, che nell'anno 2020 hanno fruito dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e di cassa integrazione ordinaria per sospensione di CIGS, concessi con le causali "COVID-19".
Sull'inquadramento ai fini previdenziali degli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi di cui alla richiamata legge n. 240 del 1984 è di recente intervenuto l'articolo 1, comma 221, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) che, nel modificare l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, istitutivo della NASpI, ha previsto che: "A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della NASpI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240".
Pertanto, con la circolare n. 2 del 4 gennaio 2022 è stato precisato che gli operai agricoli a tempo indeterminato di cui alla legge n. 240 del 1984, come individuati dal citato comma 221, non sono più destinatari dall'anno di competenza 2022 delle disposizioni in materia di indennità di disoccupazione agricola.
È stato altresì precisato che gli operai agricoli a tempo indeterminato di cui alla legge n. 240 del 1984, essendo destinatari della prestazione NASpI esclusivamente per le cessazioni involontarie intervenute a fare data dal 1° gennaio 2022, possono accedere all'indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021 qualora nel predetto anno abbiano maturato i requisiti di accesso legislativamente previsti, e abbiano presentato apposita domanda, come di consueto, entro il 31 marzo 2022.
Ciò premesso, la disciplina in materia di calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola per il 2021 di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 trova applicazione anche nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi di cui alla richiamata legge n. 240 del 1984, che nell'anno 2021 hanno fruito dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e di cassa integrazione ordinaria per sospensione di CIGS concessi con le causali "COVID-19" istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge di Bilancio 2021, e dell'articolo 8 del decreto-legge n. 41 del 2021.
In presenza di altri rapporti di lavoro in settori diversi, ai fini del calcolo della prestazione di disoccupazione agricola in competenza 2021, saranno valorizzati esclusivamente i trattamenti emergenziali di cassa integrazione ordinaria e di cassa integrazione ordinaria per sospensione di CIGS fruiti in qualità di operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative agricole in parola e loro consorzi, salvo che gli stessi lavoratori non abbiano fruito anche di trattamenti di integrazione salariale in deroga o di CISOA in ragione di altri rapporti di lavoro agricolo.
2. Requisito contributivo per l'accesso all'indennità di disoccupazione agricola
Con riferimento all'equiparazione a lavoro dei trattamenti di cassa integrazione in deroga, prevista per i lavoratori del settore agricolo dall'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 "ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola", con la circolare n. 69 del 2021 è stato precisato che, con l'obiettivo di garantire tutele omogenee a tutti i lavoratori del settore interessato, il disposto previsto dal citato articolo 22 trova applicazione anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l'accesso all'indennità di disoccupazione agricola.
In continuità con le misure adottate per la liquidazione della prestazione di competenza del 2020, anche con riferimento all'indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021, i periodi di cassa integrazione in deroga fruiti nel 2021 dagli operai agricoli a tempo determinato saranno equiparati a lavoro anche ai fini della sussistenza del requisito contributivo richiesto per l'accesso alla prestazione.
Con riferimento agli operai agricoli a tempo indeterminato, allo stesso fine saranno equiparati a lavoro i periodi di CISOA fruiti nel 2021 in conseguenza dell'emergenza in argomento, nonché i periodi di CIGO e di CIGO per sospensione di CIGS fruiti nel 2021 dagli operai agricoli a tempo indeterminato di cui al precedente paragrafo 1.3.
3. Calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2021
L'indennità di disoccupazione agricola è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno di competenza della prestazione entro il limite delle 365 giornate (366 in relazione agli anni bisestili) del parametro annuo di riferimento, dal quale sono detratti i periodi di lavoro agricolo e non agricolo dipendente e autonomo, le giornate indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e quelle non indennizzabili (ad esempio, per espatrio definitivo).
In applicazione del meccanismo di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, ai fini del calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2021, alle giornate lavorate nel medesimo anno saranno aggiunti i periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga fruiti nel 2021 dagli operai agricoli a tempo determinato in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, i periodi di CISOA fruiti dagli operai agricoli a tempo indeterminato con le causali "COVID-19", e i periodi di CIGO e di CIGO per sospensione di CIGS con le causali "COVID-19" fruiti dagli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi di cui alla legge n. 240 del 1984.
4. Retribuzione di riferimento
Ai fini del calcolo dell'indennità spettante in relazione ai periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale l'Istituto, anche per la prestazione di competenza del 2021, utilizzerà come retribuzione di riferimento l'importo giornaliero percepito per i trattamenti stessi.
Come già precisato con la circolare n. 69 del 2021 con riferimento alla misura della prestazione, per gli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate l'importo dell'indennità di disoccupazione agricola è pari al 40% della retribuzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. A titolo di contributo di solidarietà dall'importo così calcolato viene detratto il 9% dell'indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, fino a un massimo di 150 giorni.
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato l'importo dell'indennità è pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata alcuna trattenuta a titolo di contributo di solidarietà.
Premesso quanto sopra, l'importo dell'indennità di disoccupazione agricola spettante per il 2021 sarà pari al 40% per gli operai agricoli a tempo determinato e al 30% per gli operai agricoli a tempo indeterminato della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di trattamento di integrazione salariale fruiti.
5. Ampliamento del periodo di franchigia per i soggiorni in Paesi extracomunitari non convenzionati
Con riferimento ai lavoratori agricoli provenienti da Paesi extracomunitari non convenzionati, in relazione all'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2020, acquisito il conforme parere ministeriale, con la circolare n. 69 del 2021 è stato reso noto l'ampliamento a 180 giorni del periodo di franchigia indennizzabile in ragione dei divieti imposti dalla gestione dell'emergenza che hanno spesso determinato l'impossibilità, da parte dei lavoratori in argomento, di fare rientro nel territorio italiano nei limiti del periodo di 90 giorni previsto dal messaggio n. 13212 del 2010.
Atteso il perdurare anche nell'anno 2021 delle restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica e delle conseguenti limitazioni alla circolazione delle persone, nell'ottica di evitare ulteriori penalizzazioni a tale categoria di lavoratori, anche con riferimento alle domande definite nell'anno 2022 per gli eventi di disoccupazione di competenza dell'anno 2021, il periodo indennizzabile è pari a 180 giorni.
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