INDICE:
1. Premessa
2. Dipendenti pubblici collocati fuori ruolo ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114
2.1 Tutela previdenziale nell'ordinamento nazionale
2.2 Tutela previdenziale per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell'Unione europea. Coordinamento della disciplina nazionale con quella comunitaria
3.Cessazione o stabilizzazione del rapporto di lavoro con l'Unione europea: facoltà concesse ai lavoratori
4.Istanze di rimborso dei contributi versati alle Casse e ai Fondi pensionistici dell'INPS5. Indicazioni per l'elaborazione dei flussi Uniemens durante il periodo di collocamento fuori ruolo per un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell'Unione europea
1. Premessa
Con la presente circolare si riepiloga la normativa nazionale che regola gli obblighi contributivi relativi ai dipendenti pubblici durante il periodo di collocamento fuori ruolo per assumere un impiego o espletare un incarico presso Enti ed organismi internazionali ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114.
Definito il quadro normativo di riferimento, sono forniti chiarimenti sugli obblighi contributivi dei datori di lavoro pubblici per i dipendenti collocati fuori ruolo per prestare la propria attività presso le Istituzioni dell'Unione europea e sulle facoltà, concesse ai suddetti dipendenti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nazionale o di quello presso l'Unione europea, ovvero a seguito della stabilizzazione del rapporto di lavoro temporaneo.
2. Dipendenti pubblici collocati fuori ruolo ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114
2.1 Tutela previdenziale nell'ordinamento nazionale
Nell'ordinamento italiano, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2 della legge n. 1114/1962[1] e degli articoli 57 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni che sono collocati fuori ruolo, per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso Enti o organismi internazionali, nonché per esercitare funzioni presso Stati esteri, sono tutelati agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.
L'articolo 59 del D.P.R. n. 3 del 1957 al primo comma prevede, infatti, che all'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'articolo 57 del medesimo D.P.R., il quale, al quarto comma, dispone che "il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando è computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza".
Ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della citata legge n. 1114 del 1962, l'impiegato collocato fuori ruolo "è tenuto, a decorrere da quella stessa data, a versare all'Amministrazione cui appartiene l'importo dei contributi o delle ritenute a suo carico di cui all'art. 57 del citato testo unico".
Tale particolare tutela, originariamente dettata per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni statali, è stata estesa dalla legge 15 luglio 2002, n. 145 (cfr. l'art. 8, comma 1, che ha modificato l'art. 1 della legge n. 1114 del 1962), a tutto il personale dipendente delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cfr., da ultimo, per la Gestione Pubblica, la circolare n. 6/2014).
Pertanto, l'Amministrazione di appartenenza del dipendente è tenuta ad adempiere agli obblighi di denuncia e di versamento della contribuzione per l'intera aliquota contributiva (cfr. l'art. 2115 c.c.), alle Casse e ai Fondi ai quali risulta iscritto lo stesso al momento del collocamento fuori ruolo, per tutto il periodo in cui il dipendente permane in tale collocamento, fermo restando l'obbligo del lavoratore al versamento della ritenuta a proprio carico al datore di lavoro.
Si evidenzia che i lavoratori in regime di TFR non sono tenuti ad alcun versamento ai fini dei Fondi per i trattamenti di previdenza.
Dalla tutela ai fini del trattamento di quiescenza e per i trattamenti di previdenza (TFS/TFR per gli iscritti ai Fondi ex ENPAS ed ex INADEL) discende l'obbligo di continuare a versare i contributi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed eventualmente all'Assicurazione Sociale Vita (gestione ex ENPDEP) e all'ENAM, qualora il dipendente vi risulti iscritto all'atto del collocamento fuori ruolo.
Parimenti, per i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Privata, in capo all'Amministrazione di appartenenza del dipendente collocato fuori ruolo permane l'obbligo contributivo IVS al Fondo pensione al quale il lavoratore è iscritto al momento in cui è stato collocato fuori ruolo. Permangono altresì gli ulteriori obblighi contributivi eventualmente già dovuti in costanza di rapporto di lavoro.
La contribuzione da versare è commisurata ad un imponibile rapportato alla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se fosse rimasto in servizio, non collegata alla prestazione di lavoro.
2.2 Tutela previdenziale per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell'Unione europea. Coordinamento della disciplina nazionale con quella comunitaria
I dipendenti pubblici collocati fuori ruolo che assumono un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell'Unione europea godono di un particolare regime previdenziale.
Il Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A) del 1962, relativo allo Statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (di seguito Statuto), così come successivamente modificato e integrato, definisce la posizione del personale che instaura un rapporto di lavoro con le Istituzioni dell'Unione europea; i funzionari e gli altri agenti sono iscritti ad uno speciale regime previdenziale costituito nel quadro dell'organizzazione dell'Unione (di seguito regime dell'Unione) con un finanziamento e una configurazione completamente autonomi rispetto ai singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri. Tale regime, comune alle Istituzioni dell'Unione, è definito per mezzo di regolamenti dal Parlamento europeo e dal Consiglio, secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle Istituzioni comunitarie, in conformità con le previsioni dell'articolo 14 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.
In particolare, la disciplina relativa alla sicurezza sociale applicabile ai funzionari è prevista nel Titolo V, Capitolo 2, dello Statuto, e, per gli agenti temporanei, oggetto della disciplina del "Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea", nel Titolo II, Capitolo 6, dello Statuto stesso. Segnatamente, l'articolo 41 del Capitolo 6 rinvia per il finanziamento del regime di sicurezza sociale, per analogia, alle disposizioni dell'articolo 83 e dell'articolo 83-bis dello Statuto, nonché agli articoli 36 e 38 dell'allegato VIII dello Statuto stesso. Ai sensi dell'articolo 83 dello Statuto il pagamento delle prestazioni è a carico del bilancio dell'Unione e gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni in base al criterio della ripartizione; il lavoratore, inoltre, deve contribuire per un terzo al finanziamento del regime delle pensioni.
Ciò considerato, per definire gli obblighi contributivi relativi ai dipendenti pubblici collocati fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell'Unione europea, occorre, quindi, coordinare le disposizioni dell'ordinamento italiano[2] con il diritto dell'Unione europea.
Tenuto conto che il regime dell'Unione è stato emanato con Regolamento che, per sua natura, ha diretta ed immediata applicazione in tutti gli Stati membri, senza la necessità di norme interne di recepimento, e considerato che il principio dell'unicità della legislazione in materia previdenziale, in quanto principio generale dell'ordinamento comunitario[3], può essere assunto a canone generale di ragionevolezza delle leggi, applicabile anche alla fattispecie in esame, durante il periodo di espletamento dell'impiego e dell'incarico temporaneo presso le Istituzioni dell'Unione europea, la tutela ai fini pensionistici è assicurata esclusivamente dal Fondo dell'Unione, per la prevalenza del diritto dell'Unione sull'ordinamento nazionale; nessuna contribuzione è dovuta, pertanto, dall'Amministrazione di appartenenza ai fini pensionistici.
Per i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Pubblica permangono, tuttavia, nei termini sopra chiariti con riferimento alla legge n. 1114 del 1962, gli obblighi contributivi ai Fondi ex ENPAS ed ex INADEL relativi al trattamento di previdenza (TFS/TFR), alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla gestione ex ENPDEP e all'ENAM, in quanto finalizzati ad assicurare prestazioni diverse da quelle previste dal regime previdenziale dell'Unione europea; obblighi da rapportare alla retribuzione virtuale, come chiarito al paragrafo 2.1.
Per i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Privata, non sussiste l'obbligo contributivo IVS, ma l'Amministrazione di appartenenza del dipendente collocato fuori ruolo è tenuta, ove le rispettive prestazioni non siano garantite dalle norme che disciplinano il Fondo dell'Unione, all'adempimento degli ulteriori obblighi contributivi, calcolati sulla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se fosse rimasto in servizio, già dovuti in costanza di rapporto di lavoro.
3. Cessazione o stabilizzazione del rapporto di lavoro con l'Unione europea: facoltà concesse ai lavoratori
L'articolo 11 dell'Allegato VIII dello Statuto prevede, nel caso di funzionari che possano far valere periodi assicurativi dopo la cessazione del servizio presso l'Unione o prima della loro assunzione presso la stessa, la possibilità di operare una ricongiunzione delle posizioni previdenziali acquisite, rispettivamente, nell'ambito del regime pensionistico comunitario e degli ordinamenti di sicurezza sociale vigenti negli Stati membri.
Con particolare riferimento al personale dipendente delle pubbliche Amministrazioni di cui alla presente circolare, collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso l'Unione europea, possono individuarsi le seguenti ipotesi alternative:
La facoltà di cui ai punti precedenti può essere esercitata soltanto una volta per Stato membro e per Fondo di pensione.
4. Istanze di rimborso dei contributi versati alle Casse e ai Fondi pensionistici dell'INPS
In considerazione di quanto sin qui esposto, i contributi versati alle Casse pensionistiche, sia della Gestione Pubblica che della Gestione Privata, dalle Amministrazioni pubbliche per i propri dipendenti collocati fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso le istituzioni dell'Unione europea, già tutelati dal Fondo dell'Unione, potranno essere rimborsati dall'Istituto all'Amministrazione che ha effettuato il versamento.
A tal fine, l'Amministrazione provvederà ad inoltrare la richiesta di restituzione della contribuzione ai fini pensionistici, sia per la quota a carico del datore di lavoro sia per la quota a carico del lavoratore, alla Struttura territoriale competente a gestire la posizione contributiva dell'Amministrazione medesima, che provvederà a sua volta a regolare i rapporti con il lavoratore.
L'Istituto procederà al rimborso della suddetta contribuzione afferente al periodo in cui il dipendente pubblico è stato collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell'Unione europea, nei limiti della prescrizione decennale e, come di consueto, dopo aver trattenuto gli eventuali importi a proprio credito.
Il corretto importo della contribuzione da restituire per i lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica sarà rilevabile attraverso le denunce a variazione, che dovranno essere trasmesse dalle Amministrazioni con il flusso UNIEMENS - ListaPosPA con le modalità indicate al successivo paragrafo 5.
Inoltre, la Struttura territoriale che ha in carico la domanda di ripetizione avrà cura di raccordarsi con le competenti Strutture territoriali anche al fine di verificare gli eventuali trasferimenti dei diritti a pensione al Fondo dell'Unione già effettuati.
Si precisa, infine, che la contribuzione non rimborsata, in quanto versata in assenza dei presupposti dell'obbligo contributivo, non sarà valorizzata ai fini pensionistici.
Qualora i contributi versati alle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica abbiano dato luogo alla costituzione della posizione assicurativa presso l'assicurazione generale obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322 (istituto poi abrogato con l'art. 12, comma 12-undecies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), anche con eventuale liquidazione dell'indennità una tantum, si dovrà riesaminare la posizione predetta, affinché non si tenga conto del periodo di aspettativa fuori ruolo fruita per l'espletamento dell'incarico temporaneo presso l'Unione europea, e si dovrà procedere poi alla restituzione dei contributi indebiti.
Considerata l'esigenza di tutela degli affidamenti generati negli assicurati, che hanno confidato sulla stabilità degli effetti prodotti dalla contribuzione versata ai rispettivi Fondi o Casse pensionistiche, sono esclusi dalla ripetizione i contributi relativi ai periodi in argomento già utilizzati, alla data di pubblicazione della presente circolare, per la liquidazione della pensione. In tali ipotesi la posizione assicurativa dei soggetti interessati sarà considerata consolidata. Per converso, eventuali altre prestazioni (ad esempio riscatti o ricongiunzioni) che siano state definite utilizzando anche la contribuzione indebita e successivamente rimborsata dovranno essere conseguentemente riesaminate.
Si evidenzia, infine, che non sono rimborsabili i contributi versati ai Fondi ex INADEL ed ex ENPAS per i trattamenti di previdenza (TFS/TFR), alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla gestione ex ENPDEP e all'ENAM.
5. Indicazioni per l'elaborazione dei flussi Uniemens durante il periodo di collocamento fuori ruolo per un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell'Unione europea
Per i periodi durante i quali il dipendente pubblico iscritto alla Gestione Pubblica è collocato fuori ruolo per l'assunzione di un impiego o di un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell'Unione europea, l'Amministrazione di appartenenza dovrà trasmettere mensilmente il flusso Uniemens ListaPosPA avendo cura di indicare il Tipo Servizio 21 "Personale fuori ruolo - art. 1 legge n. 1114/1962 per impiego o incarico temporaneo Unione europea" valorizzando gli elementi
Come già evidenziato, la contribuzione deve essere commisurata ad un imponibile rapportato alla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se fosse rimasto in servizio.
Le istruzioni operative in precedenza indicate operano a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente circolare.
Per regolarizzare i periodi pregressi, entro i limiti prescrizionali indicati, sarà necessario che l'Amministrazione trasmetta, per ciascun periodo già denunciato con il Tipo Servizio 15 "Aspettativa personale fuori ruolo impiego presso enti ed organismi internazionali di cui all'art. 1 della legge n. 1114 del 27/07/1962", le denunce a variazione, compilando l'elemento V1 Causale 5 con le modalità illustrate al primo capoverso del presente paragrafo.
Per i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Privata le indicazioni relative alla elaborazione delle denunce contributive saranno fornite con successivo messaggio.
Sono da intendersi superate le indicazioni amministrative incompatibili con quelle contenute nella presente circolare.
Il Direttore Generale | ||
Gabriella Di Michele |
[1] Art. 2 della legge n. 1114/1962: "All'impiegato collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 1 si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano.
L'impiegato è tenuto, a decorrere da quella stessa data, a versare all'Amministrazione cui appartiene l'importo dei contributi o delle ritenute a suo carico di cui all'art. 57 del citato testo unico".
[2] Sul punto si rinvia a quanto già precisato al precedente paragrafo 2.1.
[3] Cfr. la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea nella causa C-690/15 (Wenceslas de Lobkowicz), con la quale è stato statuito che "si deve ritenere che l'art. 14 (del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea) quando conferisce la competenza a stabilire il regime di previdenza sociale dei loro funzionari, implichi la sottrazione alla competenza degli Stati membri dell'obbligo di iscrizione dei funzionari dell'Unione ad un regime previdenziale nazionale e dell'obbligo, per tali funzionari, di contribuire al finanziamento di un simile regime".
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