INDICE
1. Premessa
2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
2.1 Datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle regioni ammesse. Indicazioni per i datori di lavoro e le Strutture territoriali competenti. Attribuzione del codice autorizzazione "0L"
2.2 Somministrazione di lavoro
2.3 Lavoratori marittimi
3. Assetto e misura dell'esonero
4. Natura dell'esonero e condizioni di spettanza
5. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
6. Coordinamento con altri incentivi
7. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla decontribuzione
8. Datori di lavoro Uniemens sezione
9. Istruzioni contabili
1. Premessa
L'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, anche legge di Bilancio 2021), ha previsto che l'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica fino al 31 dicembre 2029, modulato nel seguente modo:
- in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025;
- in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027;
- in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.
Le regioni che rientrano nel beneficio, in base al richiamo all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, sono l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia.
Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 1, comma 168, della legge di Bilancio 2021 ha abrogato l'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, il quale demandava all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale e del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per gli Affari europei, da adottarsi entro il 30 novembre 2020, l'individuazione delle modalità e di indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dei Piani Nazionali di Riforma (PNR).
Pertanto, l'agevolazione continua a spettare in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, laddove "la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale" (cfr. l'art. 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020).
Ciò premesso, si ribadisce che la decontribuzione in trattazione trova applicazione per i rapporti di lavoro dipendente a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle otto regioni sopra richiamate.
Per sede di lavoro si intende l'unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori, fatto salvo quanto chiarito al paragrafo 2.2.
Al fine di consentire la piena operatività della misura agevolativa per i territori svantaggiati del Mezzogiorno per il periodo di competenza luglio 2022 - dicembre 2022, in data 8 giugno 2022 le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura di cui all'articolo 1, commi 161 e seguenti, della legge n. 178/2020, subordinando la stessa al rispetto delle condizioni di cui alla Comunicazione C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", e successive modificazioni (c.d. Temporary Crisis Framework o TCF).
Al riguardo, si precisa che l'esigenza di garantire la piena operatività della misura trova la sua ragione fondante nella necessità di preservare l'occupazione delle imprese del Mezzogiorno in una prospettiva pluriennale, come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 161, della legge di Bilancio 2021. Tale esigenza si è ulteriormente rafforzata a causa della crisi ucraina, con riferimento ai maggiori costi strutturali che ne sono derivati nell'approvvigionamento energetico, sia nell'industria che nei servizi, e nel settore dei trasporti, per i datori di lavoro privati che hanno sede di lavoro in una delle predette regioni.
La predetta misura di aiuto è stata approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2022)4499 final del 24 giugno 2022, che ha autorizzato la concedibilità dell'esonero in oggetto fino al 31 dicembre 2022.
La presente circolare fornisce, pertanto, le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo limitatamente al periodo 1° luglio 2022 - 31 dicembre 2022.
Per quanto concerne l'esonero contributivo riferito al periodo 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2029, le relative istruzioni saranno fornite all'esito del procedimento di autorizzazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.
2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Possono accedere al beneficio in trattazione i datori di lavoro privati colpiti dagli effetti della crisi ucraina come indicato in premessa, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico, nonché dei settori espressamente esclusi dalla normativa in commento.
La legge di Bilancio 2021, infatti, all'articolo 1, comma 162, precisa che l'agevolazione non si applica:
a) agli enti pubblici economici;
b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) ai consorzi di bonifica;
g) ai consorzi industriali;
h) agli enti morali;
i) agli enti ecclesiastici.
Pertanto, per i predetti soggetti, sebbene equiparabili ai datori di lavoro privati, la decontribuzione in trattazione, in forza della speciale previsione di legge, non può trovare applicazione.
Infine, tenuto conto che la misura in trattazione è concessa nel rispetto delle condizioni previste dal Temporary Crisis Framework, si rappresenta che sono escluse dall'ambito di applicazione della misura in oggetto:
- le imprese operanti nel settore finanziario[1];
- le imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE, tra cui, ma non solo:
a. persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
b. imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'UE; oppure
c. imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'UE in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in
questione.
2.1 Datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle regioni ammesse. Indicazioni per i datori di lavoro e le Strutture territoriali competenti. Attribuzione del codice autorizzazione "0L"
Come precisato in premessa, il beneficio spetta a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle regioni summenzionate.
Al fine di garantire la legittima fruizione dello sgravio nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale in regioni non oggetto di decontribuzione, presenti una o più unità operative ubicate nelle suddette regioni, è necessario che la Struttura INPS territorialmente competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione "0L", che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di "Datore di lavoro che effettua l'accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno".
Pertanto, le Strutture territoriali, dopo aver verificato, mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie, che la prestazione lavorativa si svolge in una sede di lavoro ubicata all'interno delle regioni ammesse e che tale unità operativa risulta regolarmente associata al datore di lavoro e registrata all'interno dell'apposita sezione del "Fascicolo elettronico aziendale", possono attribuire o prorogare il codice di autorizzazione "0L" con data inizio validità dal 1° luglio 2022 e con fine validità al 31 dicembre 2022.
2.2 Somministrazione di lavoro
Riguardo all'applicabilità dell'esonero in trattazione in riferimento ai rapporti di somministrazione, si precisa che la misura, in virtù dell'espresso richiamo all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, effettuato dall'articolo 1, comma 161, della legge di Bilancio 2021, spetta, come precisato sopra, ai datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia ubicata in una delle regioni c.d. svantaggiate, intendendosi come sede di lavoro l'unità operativa dell'azienda ove il lavoratore dipendente svolge la sua attività.
Ciò premesso, in considerazione della ratiosottesa alla Decontribuzione Sud, consistente nel favorire la stabilità occupazionale nelle aree svantaggiate, si precisa che nelle ipotesi in cui l'attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione. Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio in trattazione può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l'Agenzia di somministrazione. Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un'Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto.
Si rammenta, infine, chel'agevolazione in trattazione è concessa nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.
In considerazione della natura dell'agevolazione quale aiuto di Stato, l'INPS provvederà a registrare la misura, imputandola all'utilizzatore nelle ipotesi di rapporti di somministrazione, nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (cfr. l'art. 1, comma 166, della legge di Bilancio 2021).
2.3 Lavoratori marittimi
Considerato che l'esonero trova applicazione solo laddove il datore di lavoro abbia una sede legale o operativa nelle regioni svantaggiate, con riferimento ai lavoratori marittimi (categoria gente di mare ai sensi dell'articolo 115 del codice della navigazione, tenuti a svolgere la propria attività lavorativa a bordo delle navi), si precisa che le imprese armatoriali possono beneficiare dell'esonero contributivo in argomento per i lavoratori marittimi che siano imbarcati su navi iscritte nei compartimenti marittimi ricadenti nelle regioni svantaggiate, alla luce del criterio già utilizzato dal legislatore nel comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, inserito dalla legge di conversione 4 agosto 1984, n. 430, che aveva esteso lo sgravio contributivo nel Mezzogiorno di cui all'articolo 59 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, alle imprese di navigazione "per i marittimi componenti l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno".
Al riguardo, si evidenzia che dall'iscrizione della nave e dalla connessa abilitazione alla navigazione, scaturiscono una serie di attività gestionali, sovente collegate con la località d'iscrizione, quali, ad esempio, richieste di servizi vari (amministrativi, portuali, cantieristici) e di altre prestazioni connesse con l'esercizio della nave, a cominciare dal lavoro marittimo.
Tale criterio, quindi, è coerente con la ratio degli articoli 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, e 1, comma 161, della legge di Bilancio 2021, che è quella di dare un sostegno ai datori di lavoro che operano nelle regioni svantaggiate, individuate dalle stesse norme.
3. Assetto e misura dell'esonero
L'esonero in trattazione è pari:
- al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, sino al 31 dicembre 2025;
- al 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per gli anni 2028 e 2029.
La decontribuzione, applicata nei limiti percentuali sopra descritti, non prevede un limite individuale di importo.
Pertanto, la stessa trova applicazione sulla percentuale della contribuzione datoriale prevista, senza individuazione di un tetto massimo mensile.
A seguito dell'applicazione della misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Nella determinazione delle contribuzioni è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell'agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.
Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all'INAIL, come espressamente previsto dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, richiamato dall'articolo 1, comma 161, della legge di Bilancio 2021;
- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dall'articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all'articolo 40 del D.lgs n. 148/2015;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015; il citato decreto interministeriale all'articolo 6, comma 4, prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo si applica l'articolo 33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015 (esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi);
- il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Vanno, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (cfr. la circolare n. 40/2018, alla quale si rinvia anche per gli ulteriori aspetti riguardanti le contribuzioni oggetto di sgravio non espressamente riportati nella presente circolare).
Infine, si precisa che l'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, come espressamente previsto dal comma 167 del medesimo articolo 1 della legge di Bilancio 2021.
4. Natura dell'esonero e condizioni di spettanza
La misura Decontribuzione Sud spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro.
In quest'ottica, l'agevolazione in commento non ha natura di incentivo all'assunzione e, pertanto, non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 150.
Il diritto alla fruizione dell'agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è invece subordinato al rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
5. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
Sotto il profilo soggettivo, il beneficio contributivo previsto all'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge di Bilancio 2021, in quanto rivolto a una specifica platea di destinatari (datori di lavoro che operano in aree svantaggiate), si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.
L'articolo 1, comma 164, della legge di Bilancio 2021, infatti, specifica che la misura, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 - è concessa nel rispetto delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Il menzionato termine del 30 giugno 2021 è stato poi prorogato, in linea con la rinnovata scadenza del citato Quadro Temporaneo, al 30 giugno 2022.
Per espressa previsione del comma 165 dell'articolo 1 della medesima legge, dal 1° luglio 2021 (termine poi prorogato al 1° luglio 2022 in virtù della rinnovata scadenza sopra riportata) al 31 dicembre 2029, l'agevolazione è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.
Pertanto, come anticipato in premessa, con specifico riferimento all'applicazione della misura in trattazione per il periodo 1° luglio 2022 - 31 dicembre 2022, si precisa che la Commissione europea, con la citata Decisione C(2022) 4499 final del 24 giugno 2022, ha autorizzato la fruizione della stessa nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis Framework.
Al riguardo, si precisa che, in base alla sezione 2.1, "Aiuti di importo limitato", del citato Temporary Crisis Framework, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
- siano di importo non superiore a 400.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 35.000 euro per
impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
- l'aiuto sia concesso a imprese colpite dalla crisi.
Per quanto riguarda la sussistenza di tale ultimo requisito, si osserva che, conformemente a quanto indicato nella citata Decisione C(2022) 4499 final del 24 giugno 2022, con la quale è stata autorizzata la concedibilità dell'aiuto in trattazione, è necessario che le imprese destinatarie siano state colpite direttamente o indirettamente dalla crisi attuale, ingenerata dall'aggressione russa all'Ucraina.
Pertanto, si precisa ulteriormente che, ai fini della legittima fruizione dell'aiuto, quest'ultimo non deve necessariamente essere ricollegato a un aumento dei prezzi dell'energia in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia hanno determinato a vario titolo ripercussioni negative sull'economia nazionale nel suo complesso, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche, con una particolare accentuazione nelle regioni meridionali italiane che si trovano già in una situazione di svantaggio.
Di conseguenza, in conformità a quanto previsto nella sezione 1.4. - "Misure di aiuto di Stato adeguate", punto 26, del Temporary Crisis Framework, l'aiuto in trattazione può essere concesso anche alle imprese in difficoltà, diversamente dalla disciplina prevista nel "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", che escludeva espressamente dal proprio ambito di applicazione le imprese che già versassero in una condizione di difficoltà.
Inoltre, rilevato che l'aiuto in trattazione è riconosciuto in conformità a quanto disposto dal Temporary Crisis Framework, trova applicazione la previsione normativa di cui all'articolo 53, comma 1-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77[2], secondo la quale i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi (c.d. clausola Deggendorf), accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.
In considerazione della natura dell'agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, si rammenta che l'INPS provvederà a registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (cfr. l'art. 1, comma 166, della legge di Bilancio 2021).
Analogamente, la misura in questione sarà registrata nel Registro SIPA, relativamente agli aiuti concessi alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
6. Coordinamento con altri incentivi
L'agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero pari al 30% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta sino al 31 dicembre 2025 (e, successivamente, pari al 20% per gli anni 2026 e 2027 e al 10% per gli anni 2028 e 2029), a fronte di rapporti di lavoro subordinati sia instaurati che instaurandi.
In ragione dell'entità della misura di sgravio, lo stesso risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.
La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all'assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, disciplinato dall'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all'assunzione di disabili, disciplinato dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, o incentivo all'assunzione di beneficiari di NASpI, disciplinato dall'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012).
Ai fini della valutazione circa la concreta cumulabilità della Decontribuzione Sud con altri regimi agevolati, ivi compresi i benefici contributivi che si sostanziano in incentivi all'assunzione, è necessario verificare le diverse discipline che regolano le singole agevolazioni previste dal nostro ordinamento; ove sia presente un residuo di contribuzione esonerabile a seguito dell'applicazione della diversa misura, sarà possibile procedere al cumulo con la Decontribuzione Sud, fermo restando il limite della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro.
Al riguardo, si precisa che, laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo. Ad esempio, nel caso in cui si intenda fruire in contemporanea dell'agevolazione per l'assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende con meno di 20 dipendenti, dall'articolo 4, comma 3, del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, la Decontribuzione Sud troverà applicazione a seguito dell'abbattimento della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa. Analogamente, nel caso in cui si intenda fruire in contemporanea dell'agevolazione per l'assunzione di uomini over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, prevista dall'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, la Decontribuzione Sud troverà applicazione a seguito dell'abbattimento della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa.
7. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla decontribuzione
I datori di lavoro interessati, che intendono fruire dell'agevolazione, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio 2022, i lavoratori per i quali spetta l'agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di
- nell'elemento
indeterminato Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";
- nell'elemento
posizione dei lavoratori assunti per essere impegnati presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A),
dovrà essere concatenato alla data di assunzione, il numero di matricola dell'azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18
caratteri; ad esempio: 202106091234567890) o, in sua mancanza, il codice fiscale;
- nell'elemento
- nell'elemento
I dati sopra esposti nell'Uniemens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice di nuova istituzione "L565", avente il significato di "Conguaglio Esonero articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";
- con il codice di nuova istituzione "L571", avente il significato di "Arretrati Esonero articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178".
Si sottolinea che la valorizzazione dell'elemento
Si rammenta, inoltre, che la sezione "InfoAggcausaliContrib" va ripetuta per il mese di arretrato.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).
8. Datori di lavoro Uniemens sezione
I datori di lavoro privati con iscritti alla Gestione pubblica, per usufruire dell'esonero in oggetto relativamente ai periodi da luglio 2022 a dicembre 2022, dovranno esporre nel flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, a partire dal mese di luglio 2022, i lavoratori per i quali spetta l'esonero, valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento
Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l'elemento
-nell'elemento
- nell'elemento
- nell'elemento
indeterminato Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";
- nell'elemento
Nelle denunce dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022, nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non riescano ad adeguare i propri sistemi informativi, sarà inoltre possibile esporre la mensilità pregressa di luglio 2022.
Si ricorda che l'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici e, inoltre, che la stessa non si applica agli enti elencati al paragrafo 2 della presente circolare e nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recate all'articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165.
9. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178/2020, valevole per il periodo 1° luglio 2022 - 31 dicembre 2022, si istituisce nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali e altre agevolazioni contributive), il seguente conto:
- GAW37159 - per rilevare lo sgravio di oneri contributivi, per il periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2022, a favore dei datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro è situata in aree svantaggiate del Sud - articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Al nuovo conto, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, andranno contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite nel precedente paragrafo 7. In particolare, verranno contabilizzate le somme esposte nel flusso Uniemens e riportate nel DM2013 "VIRTUALE" al codice "L565", avente il significato di "Conguaglio Esonero articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" e al codice "L571", avente il significato di "Arretrati Esonero articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178".
Il medesimo conto verrà adottato altresì per la rilevazione contabile dell'esonero a favore dei datori di lavoro iscritti alle gestioni pensionistiche ex INPDAP che, per le denunce contributive, si avvalgono del flusso Uniemens, sezione ListaPosPA.
Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui alla normativa in argomento.
Si riporta, nell'Allegato n. 1, la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
[1] Le attività escluse sono quelle indicate nella classificazione NACE al settore "K" - Financial and insurance activities.
[2]La previsione normativa di cui all'articolo 53, comma 1-quater, del decreto-legge n. 34/2020, è stata introdotta dall'articolo 50, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
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