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Decreto direttoriale 8 aprile 2004

Procedure di attuazione delle disposizioni transitorie, previste dall'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86, che definisce le funzioni della rete telematica per la gestione del gioco lecito tramite collegamento degli apparecchi e congegni da divertimento di cui all'art. 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.)
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto direttoriale 8 aprile 2004
GU 86 del 13/04/2004

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
( Visto...)
Decreta:

Art. 1. - Oggetto del decreto e definizioni
1. Il decreto disciplina le procedure di attuazione delle disposizioni transitorie previste dall'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° aprile 2004, n. 77, concernente la definizione delle funzioni della rete telematica.
2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) apparecchio/i di gioco o apparecchio/i, un apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., conforme alle regole di produzione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003, emanato ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge 22 dicembre 2002, n. 289;
c) concessionario/i, uno dei soggetti, selezionati da AAMS in base a procedure ad evidenza pubblica, affidatario delle attività e delle funzioni di cui all'art. 3 del decreto della rete di AAMS;
d) contratto proposto ai titolari di nulla osta (periodo transitorio), uno o più contratti - redatti dai concessionari secondo termini e modalità definiti dalla procedura di selezione e dalla convenzione di concessione e pubblicati nell'elenco dei concessionari - in cui sono esplicitate le condizioni che il concessionario stesso offre ai titolari di nulla osta per collegare gli apparecchi di gioco previsti all'art. 6, comma 1, del decreto della rete di AAMS;
e) decreto della rete di AAMS, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° aprile 2004, n. 77, concernente la definizione delle funzioni della rete telematica;
f) elenco dei concessionari, il documento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, attraverso il quale si rendono noti i concessionari nonchè i contratti con i titolari di nulla osta (periodo transitorio) proposti da ciascuno di essi;
g) esercizio/i, gli esercizi pubblici, i circoli privati ed i punti di raccolta di altri giochi autorizzati di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 27 ottobre 2003, nei quali possono essere installati gli apparecchi di gioco ed i videoterminali;
h) nulla osta, il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;
i) nulla osta sostitutivo, il nulla osta rilasciato ad un concessionario ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto della rete di AAMS;
j) PREU, il prelievo erariale unico applicato sulle somme giocate, di cui all'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, versato dal soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla osta;
k) rete telematica, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, affidata in conduzione al concessionario, che collega gli apparecchi di gioco, anche videoterminali, al relativo sistema di elaborazione e quest'ultimo al sistema centrale;
l) sistema centrale, lo specifico sistema di elaborazione per la gestione ed il controllo, da parte di AAMS, di tutti i dati e di tutte le informazioni relativi agli apparecchi di gioco, compresi quelli relativi al PREU sulle somme giocate, forniti dal sistema di elaborazione;
m) sistema di elaborazione (parte componente della rete telematica), il sistema per la raccolta, la gestione ed il controllo di tutti i dati e le informazioni relativi agli apparecchi ed ai videoterminali collegati alla rete telematica. Nel caso di apparecchi videoterminali collegati, il sistema di elaborazione può gestire anche il software di gioco;
n) titolare/i di nulla osta o titolare/i, il titolare, diverso da uno dei concessionari, di nulla osta di cui all'art. 6, comma 1, del decreto della rete di AAMS;
o) T.U.L.P.S., il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2. - Impegni del concessionario e del titolare di nulla osta
1. Il contratto tra il concessionario ed il titolare di nulla osta prevede almeno:
a) l'univoca individuazione dell'apparecchio o degli apparecchi, oggetto del contratto tra le parti, mediante il codice identificativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, del 4 dicembre 2003;
b) la specifica individuazione dell'esercizio nel quale l'apparecchio o gli apparecchi installati saranno collegati alla rete telematica, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto della rete di AAMS;
c) la previsione, in caso di revoca della concessione, del subentro nel contratto di altro concessionario.
2. Il contratto tra il concessionario ed il titolare di nulla osta prevede, almeno, i seguenti impegni tra le parti:
a) le prestazioni minime garantite dal concessionario, comprendenti le funzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto della rete di AAMS, con esclusione della gestione del gioco mediante apparecchi videoterminali, di cui alla lettera j) dello stesso comma;
b) il riconoscimento di un compenso per il concessionario, comunque non superiore al 3 per cento delle somme giocate per ciascun apparecchio, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto della rete di AAMS;
c) le modalità di compensazione, tra le parti, relative alle somme eventualmente dovute a titolo di acconto e di saldo del PREU;
d) la presentazione, al momento della sottoscrizione del contratto, di forme di garanzia a favore del concessionario, a tutela dell'assolvimento delle obbligazioni esistenti nei confronti del concessionario stesso, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto della rete di AAMS. Dette garanzie possono essere oggetto di aggiornamento, concordato tra le parti, da effettuarsi a partire dal 1° luglio 2005.
3. La misura del compenso spettante al concessionario, fermo restando il limite massimo di cui al comma 2, lettera b), può essere differenziato d'intesa tra le parti, anche in ragione della diversa rilevanza commerciale degli apparecchi di gioco, degli esercizi presso i quali questi sono installati, ovvero dell'ubicazione degli esercizi stessi.
4. La durata del contratto non può superare la data di scadenza del primo periodo di affidamento in concessione, ovvero, alternativamente, la data di comunicazione formale ad AAMS dell'avvenuta rimozione, per qualsiasi motivo, di tutti gli apparecchi oggetto del contratto, nel caso in cui tale data sia anteriore.

Art. 3. - Pubblicità dei contratti proposti ai titolari di nulla osta (periodo transitorio)
1. Ciascun concessionario è tenuto a rendere pubblici, su almeno due giornali quotidiani aventi diffusione nazionale ed entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei concessionari, gli elementi essenziali dei contratti proposti ai titolari di nulla osta. I contenuti integrali dei contratti proposti sono pubblicati anche sul sito Internet di AAMS (www.aams.it).

Art. 4. - Richiesta di collegamento alla rete telematica
1. Il titolare di nulla osta, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'elenco dei concessionari, è tenuto a richiedere per ciascun apparecchio di gioco, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto della rete di AAMS, il collegamento alla rete telematica condotta da uno dei concessionari, secondo le modalità definite con successiva circolare di AAMS.
2. Nel caso in cui il concessionario sia una società ovvero un raggruppamento temporaneo di imprese, appositamente costituiti per l'esercizio delle attività e delle funzioni pubbliche assegnate in concessione, la richiesta di collegamento relativa agli apparecchi per i quali i nulla osta sono stati rilasciati a soggetti partecipanti alla nuova compagine sociale, nonché il rilascio dei relativi nulla osta sostitutivi, avvengono secondo modalità semplificate, definite con la medesima circolare di cui al comma 1.
3. A partire dal settantaseiesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'elenco dei concessionari, sono avviati, con le modalità e le garanzie previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, i procedimenti di revoca dei nulla osta i cui titolari non abbiano richiesto il collegamento degli apparecchi alla rete telematica entro il termine di cui al comma 1.
4. Il titolare di nulla osta degli apparecchi per i quali non sia stato richiesto il collegamento alla rete telematica, è comunque tenuto, entro il 31 ottobre 2004 ovvero al momento della revoca del nulla osta, se antecedente, al versamento della seconda rata di acconto e del saldo del PREU, di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, del decreto direttoriale n. 515 dell'8 aprile 2004.

Art. 5. - Termine per la stipula dei contratti ed obbligo di comunicazione
1. La stipula dei contratti per il collegamento alla rete telematica deve avvenire entro e non oltre il settantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'elenco dei concessionari.
2. Il titolare di nulla osta ed il concessionario sono tenuti a comunicare ad AAMS l'avvenuta stipula del contratto per il collegamento alla rete telematica, entro il medesimo termine di cui al comma 1 e secondo le modalità definite con la circolare di AAMS di cui all'art. 4, comma 1.

Art. 6. - Richiesta di nulla osta sostitutivi
1. Il concessionario, successivamente alla stipula del contratto per il collegamento alla rete telematica e, comunque, entro il settantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'elenco dei concessionari, è tenuto a richiedere il nulla osta sostitutivo per gli apparecchi di gioco cui il contratto è riferito.
2. La richiesta di nulla osta sostitutivo, di cui al comma 1, consente la regolare operatività degli apparecchi installati, fino all'avvenuto rilascio del nulla osta sostitutivo stesso da parte di AAMS.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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