Disciplina delle modalità di presentazione all'ufficio del registro delle imprese delle dichiarazioni di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate
Ministero delle attività produttive
Decreto interdirettoriale 12 Maggio 2004
GU 123 del 27/05/2004 - SO n. 99
IL DIRETTORE GENERALE
per il commercio, le assicurazioni e i servizi
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze
(Visto...)
Decreta:
Art. 1. - Presentazione delle dichiarazioni di inizio e cessazione attività ai fini I.V.A. all'ufficio del registro delle imprese
1. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese, ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) possono presentare la dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'ufficio del registro delle imprese.
2. E' consentito inoltre, ai medesimi soggetti, di presentare presso lo stesso ufficio la dichiarazione di cessazione attività di cui all'art. 35, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Art. 2. - Modalità di presentazione delle dichiarazioni
1. Le imprese individuali e i soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 1 presentano la dichiarazione di inizio o cessazione attività ai fini I.V.A. su supporto cartaceo utilizzando in duplice esemplare il modello AA7/7 o il modello AA9/7, approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2002, ovvero per via telematica o su supporto informatico.
2. I soggetti diversi dalle imprese individuali tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 1 presentano la dichiarazione di inizio o cessazione attività ai fini IVA per via telematica, ovvero su supporto informatico.
3. La trasmissione delle dichiarazioni all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico deve essere effettuata mediante l'utilizzo della firma digitale. Qualora il dichiarante incarichi un terzo di trasmettere la dichiarazione, quest'ultimo dovrà essere munito di idonea delega all'invio da esibire, a richiesta, in caso di verifiche, controlli e ispezioni.
4. Le dichiarazioni di cui all'art. 1 si considerano presentate il giorno in cui risultano ricevute presso l'ufficio del registro delle imprese, che ne rilascia ricevuta recante il numero di protocollo.
Art. 3. - Trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate
1. L'ufficio del registro delle imprese trasmette i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti di cui all'art. 1 all'Agenzia delle entrate secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato A al presente decreto, utilizzando un collegamento telematico dedicato ed esclusivo tra i rispettivi sistemi informativi, garantendo la qualità, la riservatezza e la sicurezza degli stessi ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Le modalità di trasmissione garantiscono all'Agenzia delle entrate il riconoscimento dell'ufficio del registro delle imprese che esegue 1'invio dei dati.
Art. 4. - Ricevuta di avvenuta presentazione delle dichiarazioni
1. L'Agenzia delle entrate, utilizzando il collegamento telematico di cui all'art. 3, rilascia all'ufficio del registro delle imprese che ha trasmesso la dichiarazione di inizio o cessazione attività una ricevuta attestante l'avvenuta ricezione della dichiarazione secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato B al presente decreto.
2. L'ufficio del registro delle imprese che ha ricevuto la dichiarazione di inizio o di cessazione dell'attività di cui al citato art. 35 rilascia al dichiarante una ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione e, in caso di inizio attività, il numero di partita IVA attribuito dall'Agenzia delle entrate. Nel caso in cui la presentazione della dichiarazione venga effettuata da soggetto diverso dal dichiarante questi provvederà a consegnare all'interessato la relativa ricevuta.
Art. 5. - Reperibilità dei modelli e delle specifiche tecniche
1. I modelli AA7/7 ed AA9/7 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio e cessazione di attività sono disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati sul sito Internet www.agenziaentrate.it.
2. Le specifiche tecniche contenute negli allegati A e B di cui al comma 1 degli articoli 3 e 4 sono disponibili in formato elettronico e possono essere prelevate dal sito Internet www.minindustria.it
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato A
(art. 3, comma 1)
Specifiche tecniche per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate al registro delle
imprese ai fini I.V.A.
Vedere immagini da pag. 7 a pag. 35 del S.O.
Allegato B
(art. 4, comma 1)
Specifiche tecniche per il rilascio, da parte dell'Agenzia entrate all'ufficio del registro imprese che ha trasmesso la dichiarazione di inizio o cessazione attività, di ricevuta attestante l'avvenuta ricezione della dichiarazione.
Vedere immagini da pag. 37 a pag. 59 del SO (omesse)
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