Decreto interdirettoriale 21 maggio 2007

Adeguamento della misura dei compensi spettanti ai centri di assistenza fiscale, ai sostituti d'imposta ed ai professionisti abilitati per l'attività svolta nell'anno 2006, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreto interdirettoriale 21 maggio 2007
GU 157 del 09/07/2007

IL CAPO
del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
(Visto...)
Decreta:

Art. 1.
1. Il compenso di Euro 14,87 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai C.A.F. e ai professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione modello 730/2006 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 15,17;
2. Il compenso di Euro 11,89 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2006 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 12,13;
3. Per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 in forma congiunta il compenso è determinato in misura doppia.

Art. 2.
1. L'aumento risultante dall'applicazione dell'art. 1 è corrisposto ai C.A.F. ai professionisti abilitati, sui compensi loro spettanti, con le modalità indicate nel decreto 23 febbraio 2004 del capo dei Dipartimento per le politiche fiscali di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.
2. I sostituti d'imposta applicano l'aumento, stabilito dall'articolo precedente, sui compensi loro spettanti, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
3. I sostituti d'imposta che hanno già percepito il compenso per l'attività prestata nell'anno 2006 effettuano una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali, relative al mese di pubblicazione del presente decreto, pari all'aumento stabilito dal precedente art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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