Decreto interdirettoriale 30 ottobre 2001

Istituzione di nuovi diritti di segreteria a favore delle camere di commercio, per la conversione in euro del capitale sociale
Ministero delle attività produttive
Decreto interdirettoriale 30 ottobre 2001
GU 271 del 21/11/2001

IL DIRETTORE GENERALE
del commercio delle assicurazioni e dei servizi del Ministero delle attività produttive
di concerto con
L'ISPETTORE GENERALE CAPO
di finanza delle pubbliche amministrazioni del Ministero dell'economia e delle finanze

(Visto...)
Decreta:

Art. 1.
1. La tabella A, allegata al decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, modificata con decreti dirigenziali 23 marzo 2000 e 15 maggio 2001 riguardanti gli importi dei diritti di segreteria per i servizi del Registro delle imprese, è integrata delle ulteriori voci:

19 Deposito per iscrizione della deliberazione di conversione in euro del capitale sociale - senza arrotondamento:

Lire Euro
19.1 con modello cartaceo 50.000 26
19.2 su supporto informatico/modalità telematiche 30.000 15

20 Deposito per iscrizione della deliberazione di conversione in euro del capitale sociale - con arrotondamento:

Lire Euro
20.1 con modello cartaceo 80.000 41
20.2 su supporto informatico/modalità telematiche 45.000 23

2. Le maggiori somme corrisposte dalle imprese, antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, per gli adempimenti di cui al comma 1, sono restituite dalle camere di commercio, su istanza di rimborso presentata dai soggetti interessati, entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento.

Art. 2.
1. Gli importi in euro dei diritti di segreteria riportati nella tabella A, di cui al comma 1 sono arrotondati all'unità di euro, per eccesso se uguali o superiori a 0,50 euro e per difetto se inferiori a 0,50 euro. Detto arrotondamento non si applica per le tariffe il cui importo sia inferiore a un euro, fatta eccezione per importi multipli conseguenti ad una pluralità di operazioni.
2. I criteri di cui al comma 1 si applicano anche per il pagamento in euro, a decorrere dal 1 gennaio 2002, degli importi del diritto annuale riferiti agli anni 2001 e precedenti, non versati negli esercizi di competenza.

Il presente decreto entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua adozione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Allegato 1

Note ai diritti di segreteria della Tab. A - seguito

Numero voce Descrizione
19 Il diritto si applica:
1) per il deposito delle delibere di conversione derivanti dall'adozione della procedura semplificata da parte del consiglio di amministrazione, con mera applicazione delle regole matematiche previste dalla normativa;
2) per il deposito delle delibere adottate con procedura ordinaria nel rispetto dei criteri automatici previsti dal regolamento CE 1103/97 con la metodologia recepita dall'ordinamento italiano con l'art. 17, commi da 1 a 5 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213
20 Il diritto si applica:
1) per il deposito delle delibere adottate nel rispetto del criterio fissato dall'art. 17, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;
2) per il deposito delle delibere adottate con procedura ordinaria che arrotondano il capitale sociale effettuando un aumento gratuito con utilizzo delle riserve.

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