Decreto interdirettoriale 31 maggio 2002

Individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le delibere dei comuni relative all'addizionale comunale all'IRPEF. Art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto interdirettoriale 31 maggio 2002
GU 130 del 05/06/2002

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia e
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
( Visto...)
Decreta:

Art. 1.
1. A norma dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, la pubblicazione delle deliberazioni comunali concernenti l'istituzione o la variazione dell'aliquota all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) deve effettuarsi nel sito Internet denominato www.finanze.it a cura dell'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. I comuni che deliberano l'istituzione ovvero la modifica dell'aliquota dell'addizionale all'IRPEF, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, devono inviare copia conforme all'originale di detta deliberazione, in alternativa, mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali "Ufficio federalismo fiscale" - viale Europa n. 242 - 00144 Roma, ovvero tramite fax al numero 06/59972780, ovvero per estratto mediante posta elettronica, al seguente indirizzo: entrate dc fiscalitalocale udc @finanze.it
3. L'estratto della deliberazione deve contenere i seguenti dati: codice ISTAT e nome del comune, la provincia di appartenenza del medesimo, l'anno di riferimento, data e numero della delibera, l'aliquota complessivamente applicata per l'anno di riferimento, l'attestazione della conformità degli elementi in esso contenuti all'originale.
4. L'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze provvederà all'inserimento delle deliberazioni nel sito di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione.
5. Nell'ipotesi di pluralità di testi o di invii sarà data prevalenza secondo il seguente ordine: alla copia conforme all'originale della deliberazioni inviata a mezzo servizio postale, a quella inviata tramite fax, all'estratto trasmesso tramite posta elettronica.

Art. 2.
1. Le deliberazioni concernenti l'istituzione ovvero la modifica dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF adottate per l'anno 2002, prima della entrata in vigore del presente decreto, sono inserite nel sito di cui all'art. 1, comma 1, con le modalità ivi previste.

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