Decreto interdirettoriale 9 Giugno 2004

Estensione del regime di obbligatorietà e del regime di facoltatività del modello unico informatico ad ulteriori tipologie di atti. Attivazione, in regime di facoltatività, del modello unico informatico per gli atti relativi ad immobili, ubicati nei comuni di Trieste e Gorizia
Agenzia del Territorio
Decreto interdirettoriale 9 Giugno 2004
GU 135 del 11/06/2004

IL DIRETTORE
dell'Agenzia del territorio
e
IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile del Ministero della giustizia
(Visto...)
Decretano:

Art. 1.
1. I notai, a partire dal 15 giugno 2004, devono utilizzare le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, oltre che per gli atti di compravendita di immobili, anche per gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione di diritti reali a titolo oneroso su immobili stipulati dalla medesima data, alle accettazioni espresse di eredità contenute in atti stipulati dal 15 giugno 2004, alle accettazioni tacite di eredità desumibili da atti stipulati dalla medesima data, per i quali è stato già previsto il regime di facoltatività con il decreto 1° agosto 2002.
2. I notai, a partire dalla stessa data, possono utilizzare le procedure telematiche oltre che per le tipologie negoziali individuate dal decreto 1° agosto 2002 non indicate al comma 1, anche per gli adempimenti relativi ai seguenti atti: anticresi, assegnazione divisionale a conto di futura divisione, conferma (quando previsto da leggi speciali), cessioni di beni ai creditori, cessioni di diritti reali a titolo gratuito, cessioni di fitti e pigioni, convenzioni matrimoniali, costituzione di diritti reali a titolo gratuito, costituzione di fondazione, costituzione di fondo patrimoniale, costituzione di vincolo militare (quando previsto da leggi), dichiarazione di nomina, divisioni, donazioni, liberazione di fitti e pigioni, locazione ultranovennale, permuta, prestazione in luogo dell'adempimento con trasferimento di diritti (art. 1197 del codice civile), quietanza con trasferimento di proprietà, regolamento di condominio, retrocessione, ricognizione di diritti reali (articoli 177 e 178 del codice civile), riconoscimento di proprietà (articoli 2653, n. 5 e 2944 del codice civile), rinunzia nonché acquisto di legato e costituzione di fondo patrimoniale per testamento. Inoltre, relativamente alle ipoteche volontarie, si estende la facoltatività alla concessione a garanzia di conguaglio divisionale e alla concessione a garanzia per opere pubbliche.

Art. 2.
1. A partire dal 15 giugno 2004, per l'adempimento unico informatico, possono essere utilizzate anche le specifiche tecniche allegate al presente decreto.
2. A partire dal 1° gennaio 2005, per l'adempimento unico informatico, devono essere utilizzate unicamente le specifiche tecniche allegate al presente decreto.

Art. 3.
1. A partire dal 1° ottobre 2004, per le tipologie negoziali individuate dai decreti direttoriali 12 dicembre 2001, 1° agosto 2002 e dal presente decreto, relative agli immobili ubicati nei comuni di Trieste e Gorizia nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, i notai possono utilizzare, in regime di facoltatività, il modello unico informatico per gli adempimenti di cui all'art. 3-bis, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano per gli atti relativi ad immobili ubicati negli altri comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

Art. 4.
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato
(omesso)
Vedere allegato da pag. 24 a pag. 53 della G.U.

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