Modifica dell'articolo 53 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Decreto interministeriale 15 luglio 2005
GU 173 del 27/07/2005
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Visto...)
Decreta:
E' approvata la delibera n. 50 del Consiglio di amministrazione dell'INAIL dell'8 novembre 2004, concernente «Integrazione della delibera del Presidente - Commissario straordinario n. 168 del 7 aprile 2004 concernente la modifica dell'art. 53 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.», nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
DATA | PROT. N. | ORGANO |
8-11-2004 | 50 | CA |
Integrazione della delibera del Presidente - Commissario straordinario n. 168 del 7 aprile 2004 concernente la modifica dell'art. 53 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nella seduta dell'8 novembre 2004
(Visto...)
Delibera
di integrare la delibera del presidente Commissario straordinario n. 168 del 7 aprile 2004, aggiungendo alla proposta di modifica dell'art. 53 Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, la seguente frase «nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore».
Pertanto la proposta di modifica dell'art. 53 del Testo unico n. 1124/1965 è la seguente:
al comma 1 è aggiunto il periodo: «Qualora il datore di lavoro effettui la denuncia di infortunio per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore».
La presente delibera sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'emanazione del conseguente provvedimento, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
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