Decreto interministeriale 2 ottobre 2001

Facoltà di riscatto di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Decreto interministeriale 2 ottobre 2001
GU 297 del 22/12/2001

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

( Visto...)
Decreta:

Art. 1.
1. I lavoratori iscritti alla gestione separata, costituita presso l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno svolto in periodi precedenti all'istituzione della gestione attività di lavoro autonomo sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, hanno facoltà di riscattare detti periodi fino ad un massimo di cinque annualità.
2. Il riscatto, di cui al comma 1, può essere esercitato limitatamente ai periodi che risultano privi di qualsiasi copertura contributiva.
3. La facoltà di riscatto, per periodi lavorativi documentati con atti aventi data certa, può essere esercitata in qualsiasi momento a domanda dell'iscritto o dei suoi superstiti.
4. Qualora dalla documentazione prodotta risulti lo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo sotto forma di collaborazione, ma non la sua durata, l'anzianità contributiva è convenzionalmente attribuita per l'intero anno se i compensi percepiti sono pari o superiori al reddito minimo stabilito per gli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciale nell'anno considerato; nel caso in cui, invece, i compensi sono inferiori al predetto reddito minimo la durata del periodo riscattabile è proporzionalmente ridotta in rapporto al reddito conseguito.

Art. 2.
1. L'onere di riscatto, a carico dell'assicurato, è determinato applicando l'aliquota contributiva di finanziamento vigente, presso la gestione separata, alla data della presentazione della domanda.
2. Ai fini della determinazione dell'aliquota, di cui al comma 1, si dovrà tenere conto della posizione previdenziale dell'iscritto, applicando la corrispondente aliquota contributiva prevista nel caso in cui il soggetto sia o meno assicurato presso altra forma di previdenza obbligatoria.
3. L'onere di riscatto è da calcolare con riferimento al compenso percepito nel periodo oggetto del riscatto, applicando, a partire dall'anno successivo a quello di percezione, la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati rispetto all'anno precedente.
4. Qualora non venga prodotta documentazione idonea a dimostrare l'ammontare dei compensi, l'onere di riscatto è determinato prendendo a riferimento il reddito minimo stabilito per gli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, relativo all'anno in cui si colloca il periodo da riscattare, rivalutato secondo le modalità indicate al comma 3.
5. L'importo complessivo dei compensi da riscattare per ciascun anno non può eccedere il massimale di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice ISTAT di cui al comma 3.
6. La rivalutazione del montante individuale dei contributi, disciplinato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, ha effetto dalla data di presentazione della domanda di riscatto.

Art. 3.
1. Il Comitato amministratore della gestione separata provvederà a definire le modalità di pagamento dell'onere di riscatto.

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