Decreto interministeriale 26 luglio 2010

Incentivi, ai sensi dell'art. 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, per l'assunzione dei lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile. (Decreto n. 53344). (10A12316)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Decreto interministeriale 26 luglio 2010
GU 253 del 28/10/2010

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Visto...)
Decreta:

Art. 1 Datori di lavoro ammessi all'incentivo
1. Sono ammessi all'incentivo di cui all'art. 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile.
2. L'incentivo spetta anche alle società cooperative per il socio con cui le medesime sottoscrivono un contratto di lavoro subordinato.
3. L'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale.
4. L'incentivo non spetta se, nei dodici mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati.
5. L'incentivo non spetta, se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario.
6. L'incentivo non spetta se, nelle ipotesi di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, tra il datore di lavoro che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi l'incentivo spetta comunque se l'assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.

Art. 2 Contratti di lavoro per i quali spetta l'incentivo
1. L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
2. L'incentivo spetta, altresì, nel caso in cui il datore di lavoro trasformi nel corso dell'anno 2010 un contratto di lavoro a tempo determinato, comunque stipulato successivamente al 1° gennaio 2010, in contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
3. L'incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente e con l'incentivo di cui all'art. 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 3 Lavoratori per la cui assunzione spetta l'incentivo
L'incentivo spetta se, alla data dell'assunzione, il lavoratore sia titolare alternativamente:
a) dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari, prevista dall'art. 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272;
b) dell'indennità speciale di disoccupazione edile, prevista dall'art. 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni.

Art. 4 Presentazione della domanda
1. Il datore di lavoro che ha stipulato un contratto di lavoro in conformità al precedente art. 2 e che intende chiedere l'incentivo di cui al presente decreto, deve effettuare apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro.
2. Per i contratti stipulati prima della pubblicazione del presente decreto interministeriale, la domanda può essere presentata entro il mese successivo alla data di pubblicazione del decreto stesso.

Art. 5 Misura e durata dell'incentivo
1. L'incentivo può essere riconosciuto nel rispetto del limite massimo complessivo delle risorse finanziarie stanziate, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2010.
2. L'INPS verifica la disponibilità delle risorse finanziarie a fronte delle singole domande di accesso all'incentivo stesso.
3. Nel caso in cui le risorse finanziarie di cui al precedente comma 1 non siano sufficienti, l'incentivo viene concesso secondo l'ordine cronologico di stipula dei contratti di lavoro.
4. Al datore di lavoro, come individuato al precedente art. 1, spetta un incentivo mensile pari all'indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto, per ogni mensilità o quota di mensilità residue rispetto a quelle già percepite, con esclusione di quanto sarebbe stato riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa.
5. L'importo dell'incentivo non può essere superiore alla retribuzione erogata al lavoratore interessato riferita al corrispondente mese dell'anno.
6. L'incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali.
7. L'INPS provvede a comunicare le risultanze delle concessioni dell'incentivo di cui al presente decreto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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