Decreto interministeriale 28 novembre 2003

Disposizioni attuative dell'art. 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in merito alla corresponsione dell'assegno per ogni figlio secondo od ulteriore per ordine di nascita
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Decreto interministeriale 28 novembre 2003
GU 20 del 26/01/2004

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Visto...)
Decreta:

Art. 1.
1. Il comune di residenza della madre, all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati o degli adottati, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in capo alla madre al momento del parto o dell'adozione, comunica all'I.N.P.S. entro dieci giorni i dati in suo possesso, ai fini dell'erogazione dell'assegno di cui all'art. 21 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.
2. Il comune di residenza effettua la comunicazione di cui al comma 1 per via telematica o, in subordine, su supporto magnetico. In caso di impossibilità all'utilizzo di tali modalità di trasmissione, il comune prende contatti con la direzione provinciale dell'I.N.P.S. competente, al fine di utilizzare sistemi di trasmissione differenti.
3. L'I.N.P.S., attraverso le proprie strutture, provvede all'erogazione dell'assegno in un'unica soluzione, sulla base dei dati forniti dai comuni, entro trenta giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dai comuni.

Art. 2.
1. L'assegno non costituisce reddito a fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze o indennità e con qualsiasi altro reddito.

Art. 3.
1. A valere sulle risorse destinate allo scopo di cui all'art. 21, comma 2, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al trasferimento delle risorse all'I.N.P.S. e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini dell'effettuazione del conguaglio, l'I.N.P.S. e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni, le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni medesimi, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo.

Art. 4.
1. L'assegno pari ad Euro 1.000 è concesso ed erogato, per gli aventi diritto residenti nei comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province medesime, secondo le norme dei rispettivi statuti, sulla base dei requisiti previsti dall'art. 21 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

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