Decreto interministeriale 29 gennaio 2004

Attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Decreto interministeriale 29 gennaio 2004
GU 104 del 05/05/2004

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Visto...)
Decreta:

Art. 1.
1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di cui al comma 5, i lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ed alle forme sostitutive della medesima, che abbiano raggiunto un'anzianità contributiva di almeno 40 anni, prima del raggiungimento dell'età di 60 anni se donna e 65 anni se uomo, possono scegliere di continuare l'attività lavorativa posticipando l'accesso al pensionamento e rinunciando parzialmente all'accredito contributivo secondo quanto previsto al comma 3.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che il lavoratore stipuli con il datore di lavoro un contratto di lavoro a tempo determinato di durata di almeno due anni ovvero fino al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia, qualora intervenga prima della scadenza del biennio.
3. La contribuzione relativa al periodo di cui al comma 2 è destinata, per il 40 per cento, alle regioni di residenza, ai fini del finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti ed alle famiglie. Il restante 60 per cento concorre, secondo il sistema di calcolo contributivo, ad incrementare l'ammontare della pensione, a decorrere dal compimento dell'età di quiescenza.
4. Le modalità di versamento della contribuzione alle regioni sono stabilite mediante convenzioni da stipulare tra le regioni stesse e gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione.
5. I lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui al presente decreto devono darne comunicazione al competente istituto previdenziale, allegando:
a) copia del contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2;
b) dichiarazione, da rendere in contemporanea al datore di lavoro, di rinuncia, nella misura del 40 per cento, della copertura contributiva per l'invalidità, a vecchiaia ed i superstiti, per il periodo corrispondente alla durata del contratto, e impegno a posticipare l'accesso al pensionamento per il medesimo periodo.

Art. 2.
1. La facoltà di parziale rinuncia alla contribuzione può essere esercitata più volte e, dopo il primo periodo, anche per una durata inferiore ai due anni e comunque non oltre il compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia.

Art. 3.
1. Nei confronti dei lavoratori che si avvalgono della facoltà disciplinata dal presente decreto, il diritto alla pensione di anzianità decorre dal mese successivo alla scadenza del contratto a tempo determinato. Il relativo trattamento viene liquidato nella misura maturata anteriormente alla data di inizio dell'attività lavorativa a tempo determinato sulla base dei criteri di calcolo all'epoca vigenti ed è corrisposto maggiorato degli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti. Dal compimento dell'età di quiescenza, sull'importo della pensione di anzianità in pagamento è attribuito l'incremento pensionistico di cui all'art. 1, comma 3.
2. In caso di estinzione anticipata del contratto per cause non imputabili al lavoratore, il diritto al trattamento pensionistico decorre a far tempo dal primo giorno del mese successivo all'estinzione stessa e, dal compimento dell'età di quiescenza, spetta l'incremento pensionistico di cui al comma 3 dell'art. 1, relativo all'effettiva durata del contratto di lavoro a tempo determinato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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