Proroghe del trattamento di integrazione salariale straordinaria e dell'indennità di mobilità in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 248/2001
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Decreto interministeriale 6 giugno 2001
GU 206 del 05/09/2001
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(Vista...)
Decreta
Art. 1.
E' prorogato, fino al 30 giugno 2002, il trattamento di integrazione salariale straordinario, di cui all'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di 35 miliardi di lire, onde consentire, anche mediante appositi corsi di riqualificazione, la riammissione in azienda dei lavoratori interessati al predetto trattamento ovvero la loro riallocazione: qualora al termine della presente proroga risultino residue eccedenze di personale a carattere strutturale, ovvero non ricorrono le condizioni sopra indicate, le stesse saranno gestite attraverso le disposizioni in materia di mobilità, di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. La misura del sopra richiamato trattamento è ridotta del 20%.
Art. 2.
E' prorogato, fino al 31 dicembre 2001, il trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cui all'art. 62, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di 2 miliardi di lire. La misura del sopra richiamato trattamento è ridotta del 20%.
Art. 3.
E' prorogato l'accesso, fino al 31 dicembre 2001, il trattamento di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici, e delle imprese di vigilanza, nel limite di 6 miliardi di lire, di cui 4 miliardi di lire per il trattamento di mobilità e 2 miliardi di lire per il trattamento di integrazione salariale straordinaria. Per l'erogazione del trattamento di mobilità l'Istituto nazionale della previdenza sociale deve fare riferimento all'ordine cronologico relativo alla data di licenziamento dei lavoratori interessati. Per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria si deve tenere conto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della divisione stessa. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza.
Art. 4.
L'indennità di mobilità, con scadenza nel corso dell'anno 2001, dei lavoratori licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi derivanti dalle graduatorie speciali, di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, alla delibera CIPE 27 aprile 1995, e successive modificazioni, e al decreto 22 luglio 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1999, è prorogata per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite di 6 miliardi di lire. La misura del surrichiamato trattamento è ridotta del 10%.
Art. 5.
E' concesso, fino al 30 giugno 2002, il trattamento di integrazione salariale straordinaria, nel limite di 33 miliardi di lire, in deroga alla normativa vigente in materia, ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, per le quali sussistano le condizioni ed i requisiti del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale dell'11 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1999, qualora il drastico calo degli appalti di cui all'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, provochi nuove e/o ulteriori eccedenze strutturali di personale. Il predetto trattamento è finalizzato, anche mediante appositi corsi di riqualificazione, alla riammissione in azienda dei lavoratori interessati alle sospensioni dal lavoro o a riduzioni di orario di lavoro, ovvero alla loro riallocazione. Ove al termine del periodo concesso risultino residue eccedenze di personale, ovvero non ricorrano le condizioni sopra indicate, le stesse saranno gestite attraverso le procedure di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 6.
E' prorogato, fino al 31 dicembre 2001, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nel limite di 5 miliardi di lire, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla società Synthesis S.p.a., con sede e stabilimento in Massa Carrara. La misura del surrichiamato trattamento è ridotta del 10%. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il predetto trattamento.
Art. 7.
E' prorogato, fino al 31 dicembre 2001, il trattamento di integrazione salariale straordinaria, nei limiti di 12 miliardi di lire, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla società Isotta Fraschini S.p.a., con sede e stabilimento in S. Ferdinando (Reggio Calabria). La misura del surrichiamato trattamento è ridotta del 10%. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il predetto trattamento.
Art. 8.
Ai lavoratori portuali transitati nelle società di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è concessa, nel limite di 40 miliardi di lire una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, per il periodo dal 1° agosto 1999 alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 17 della predetta legge n. 84/1994, come sostituito dalla legge 30 giugno 2000, n. 186, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare. L'erogazione della surrichiamata indennità, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione.
Art. 9.
E' concessa, dal 1° gennaio 1997 al 6 agosto 1997 una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, nel limite di 800 milioni di lire, comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fleur, con sede in Calderara di Reno (Bologna) e unità in Pian di Macina frazione di Pianoro (Bologna).
Art. 10.
E' concessa, dal 2 giugno 1997 al 10 agosto 1997 una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, nel limite di 200 milioni di lire, comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.L.I., con sede in Eraclea (Venezia) e unità in Cologno Monzese (Milano).
Art. 11.
Ai lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area del comune di Gela, appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, occupanti in dette unità almeno 300 lavoratori, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto, sono corrisposti per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre 24 mesi, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinario, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, e la relativa contribuzione figurativa. La predetta indennità è corrisposta, nel limite di 14 miliardi di lire, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dei datori di lavoro, da produrre entro il termine di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge. Per la richiesta i datori di lavoro si attengono alla procedura prevista dalla citata legge n. 164/1965.
Art. 12.
Ai lavoratori dipendenti dalla Fondazione di culto e religione Istituto Papa Giovanni XXIII, con sede in Serra d'Aiello (Cosenza), sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 2001, è concessa, nel limite di 30 miliardi lire, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria prevista dalle vigenti disposizioni, comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, per un periodo non eccedente 24 mesi. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente la predetta indennità.
Art. 13.
Il trattamento economico di mobilità, previsto dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, è prorogato, di dodici mesi, nel limite massimo di 6 miliardi di lire. A tal fine i lavoratori interessati presentano apposita istanza alle sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competenti per territorio, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria all'uopo preordinata dal decreto-legge del 3 maggio 2001, n. 158, nel limite di 190 miliardi di lire l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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