Decreto interministeriale 9 ottobre 2001

Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'I.N.A.I.L. con decorrenza 1 luglio 2001, per il settore agricoltura
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Decreto interministeriale 9 ottobre 2001
GU 271 del 21/11/2001

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(Visto...)
Decreta:

Art. 1.
A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 14, lettera c) della legge 19 luglio 1993, n. 243 e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte, è fissata a decorrere dal 1 luglio 2001, in L. 33.644.000.
A norma dell'art. 14, lettera e), della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1 giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma primo, lettera b), del citato testo unico, è fissata dal 1 luglio 2001, in L. 22.289.000.

Art. 2.
A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1 luglio 2001, è fissato in L. 734.000.

Art. 3.
A norma dell'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale agli aventi diritto, a decorrere dal 1 luglio 2001, è fissato in L. 2.941.000.

Art. 4.
A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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