Disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità
Decreto legge 14 aprile 2003, n. 73
GU 89 del 16/04/2003
[Testo coordinato con la legge di conversione 10.06.2003, n. 133 ed eventuali successive modifiche]
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
( Visti...)
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Le risorse derivanti dagli ulteriori minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pari a 136 milioni di euro per l'anno 2003, concorrono al finanziamento dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché dell'assegno di maternità di cui all'articolo 66 della stessa legge.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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