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Decreto legge 15 febbraio 2000, n. 21

Proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli
Decreto legge 15 febbraio 2000, n. 21
GU 37 del 15/02/2000

[Testo coordinato con la legge di conversione 14 aprile 2000, n. 92 ed eventuali successive modifiche]

Art. 1. - Modifiche al regime speciale dell'agricoltura
1. L'articolo 60 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 5, le parole: "per gli anni 1998 e 1999" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 1998, 1999 e 2000" e le parole: "negli anni 1998 e 1999" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 1998, 1999 e 2000";
b) nel comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2001".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2000.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, ai sensi dell'articolo 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono determinati i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione. Entro la medesima data, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, ridetermina le modalità di gestione dell'agevolazione di cui al n. 5) della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e, con effetto dal 1° gennaio 2001, in relazione alla riduzione dei consumi già realizzati, nonché alla applicazione del regime ordinario in materia di imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli, riduce la misura dell'accisa prevista al medesimo n. 5).
5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, valutati in lire 150 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 4.

Art. 2. - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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