Disposizione integrativa del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente l'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta per gli sportivi professionisti dipendenti
Decreto legislativo 13 marzo 2002, n. 79
GU 100 del 30/04/2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(Visti...)
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. - Integrazione al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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