Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 11 Luglio 2007
GU 193 del 21/08/2007
IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Visti...)
Decreta:
Art. 1. - Individuazione dei beni oggetto delle attività agricole
1. I beni prodotti e le relative attività agricole di cui all'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono individuati nella allegata tabella che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2. - Classificazione attività economiche
1. Le attività agricole di cui al precedente articolo sono individuate sulla base della classificazione delle attività economiche "Atecofin 2004" approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003.
Art. 3. - Decorrenza
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
TABELLA DEI PRODOTTI AGRICOLI
Produzione di carni e prodotti della loro macellazione (15.11.0 -15.12.0);
Produzione di carne essiccata, salata o affumicata (speck, prosciutto crudo, bresaola), produzione di salsicce e salami (ex 15.13.0);
Lavorazione e conservazione delle patate (15.31.0), escluse le produzioni di purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate;
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi (15.32.0);
Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a. (15.33.0);
Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.13.2 - 15.41.1 - 15.41.2);
Produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais) (ex 15.62.0);
Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.21.0 - 01.22.1 - 15.51.1 - 15.51.2).
Lavorazione delle granaglie (da 15.61.1 a 15.61.3);
Produzione di vini (01.13.1 - 15.93.1 - 15.93.2);
Produzione di aceto (ex 15.87.0);
Produzione di sidro ed altre bevande fermentate (15.94.0);
Disidratazione di erba medica (ex 15.71.0);
Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 15.89.0);
Conservazione di pesce, crostacei e molluschi, interi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia (ex 15.20.1) e produzione di filetti di pesce (ex 15.20.2);
Manipolazione dei prodotti derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il presente decreto viene emanato sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 32, comma 2, lettera c), del Tuir, le quali dispongono che con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuate le attività agricole per le quali la determinazione del reddito avviene su base catastale.
Le modifiche che hanno interessato l'elenco della tabella dei prodotti allegata al previdente decreto del 19 marzo 2004 riguardano l'inclusione delle seguenti attività:
1. produzione di prosciutti, salami ed insaccati che normalmente rappresenta una attività esercitata dagli allevatori;
2. disidratazione di erba medica la quale è una attività praticata normalmente dai produttori agricoli di foraggio anche se la stessa è inclusa nella classificazione ATECOFIN 2004 tra le attività non agricole;
3. lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele che vengono esplicitamente incluse anche in relazione alle nuove disposizioni recate dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (legge sull'apicoltura) ma che di fatto potevano già configurarsi attività agricole;
4. attività relative alla piscicoltura, con riguardo, in particolare, alla produzione di filetti di pesce;
5. attività di manipolazione che risulta essere riferita a tutte le attività citate nei gruppi e nelle classi previste dal decreto.
Le disposizioni previste dal decreto entrano in vigore con riguardo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006; tale previsione assume rilievo dal momento che il comma 1093, dell'art. 1 della legge n. 296/2006 permette anche alle società di persone, alle società a responsabilità limitata e alle cooperative che rivestono la qualifica di società agricola di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 99/2004 di poter optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'art. 32 del Tuir.
Rimane fermo il principio generale desumibile dalle disposizioni del Tuir secondo il quale per le persone fisiche e le società semplici le modifiche hanno valore per l'anno 2007 in quanto il periodo di imposta per tali soggetti coincide con l'anno solare.
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