Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale. (10G0199)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Decreto ministeriale 14 settembre 2010, n. 177
GU 255 del 30/10/2010
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'articolo 96, comma 1, primo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342 e successive modificazioni ed integrazioni, in favore di organizzazioni di volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), per l'acquisto di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale e di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.
2. Il contributo di cui al comma 1 può costituire una percentuale del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili.
3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri contributi, concernenti il medesimo bene, erogati dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né con le agevolazioni previste in alternativa dall'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1, della citata legge n. 342 del 2000, la quota del Fondo nazionale per le politiche sociali di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano, viene attribuita direttamente alle predette province che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari secondo i criteri stabiliti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 2 Soggetti beneficiari
1. Possono presentare la domanda per la concessione del contributo i seguenti soggetti:
a) le organizzazioni di volontariato, costituite in forma di associazione o nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della medesima legge;
b) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo.
Art. 3 Acquisti ammissibili al contributo
1. Il contributo è concesso ai soggetti di cui all'articolo 2, per l'acquisto o per l'acquisizione mediante contratto di leasing, da parte dei medesimi di:
a) autoambulanze;
b) beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni;
c) beni acquistati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), da donare a strutture sanitarie pubbliche.
2. Sono esclusi dal contributo l'acquisto di beni immobili e di altri beni strumentali utilizzati esclusivamente per l'organizzazione ed il funzionamento dei soggetti di cui all'articolo 2.
3. Per un periodo di almeno cinque anni dalla data del contratto di acquisto del bene o dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing, il bene oggetto del contributo non può essere venduto o ceduto a terzi e deve essere utilizzato direttamente ed esclusivamente dai diretti beneficiari del contributo e non può essere, per alcun motivo, utilizzato per svolgere attività diverse da quelle indicate all'articolo 1.
4. La vendita del bene o la cessione del contratto di leasing possono essere effettuate, prima dei cinque anni dalla data di acquisto, eccezionalmente e solo in favore di organizzazioni di volontariato, purché iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ovvero in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Detta vendita o cessione deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. Nel caso previsto dal comma 4, il corrispettivo della vendita o della cessione non deve essere superiore alla differenza tra il valore di mercato del bene ceduto ed il contributo ricevuto per l'acquisto dello stesso e l'organizzazione acquirente o cessionaria non può chiedere contributi ad alcuna amministrazione pubblica. L'organizzazione di volontariato o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) cessionaria del contratto di leasing può continuare a fare richiesta del contributo ai sensi del presente regolamento per i canoni rimanenti fino al riscatto del bene a conclusione del contratto di leasing medesimo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano ai beni di cui alla lettera c) del comma 1.
Art. 4 Suddivisione delle risorse disponibili
1. Le quote del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, annualmente destinate all'attività istituzionale delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 2 del presente regolamento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono così suddivise:
a) nella misura del 60 per cento per l'acquisto di autoambulanze;
b) nella misura del 35 per cento per l'acquisto di beni strumentali;
c) nella misura del 5 per cento per l'acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.
2. I contributi sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 5 Presentazione delle domande
1. La domanda di concessione del contributo va trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni sociali - via Fornovo n. 8 - 00192 Roma, tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La data di spedizione è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale.
2. Alla domanda vanno allegati i seguenti atti:
a) documentazione recante i dati identificativi dell'ente richiedente, completa della copia autentica o conforme all'originale rilasciata ai sensi di legge dell'iscrizione presso il registro del volontariato competente per territorio oppure copia autentica o conforme all'originale rilasciata ai sensi di legge della comunicazione all'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) copia autentica o conforme all'originale rilasciata ai sensi di legge dell'atto di acquisto e della fattura di vendita, con la relativa quietanza, dell'autoambulanza o del bene strumentale per il quale si chiede la concessione del contributo;
c) copia autentica o conforme all'originale rilasciata ai sensi di legge dell'atto di acquisto e della fattura di vendita, con la relativa quietanza nonché copia autentica o conforme all'originale rilasciata ai sensi di legge dell'atto di donazione del bene, irrevocabile e privo di condizioni o oneri in favore della struttura sanitaria pubblica; in alternativa potrà essere prodotta copia autentica o conforme all'originale rilasciata ai sensi di legge, del provvedimento o della delibera con cui la struttura sanitaria pubblica ha preso in carico il bene oggetto della donazione;
d) copia autentica o conforme all'originale rilasciata ai sensi di legge del contratto di leasing, della fattura generale di vendita con i pagamenti dei canoni effettuati nell'anno di riferimento, nonché delle relative quietanze;
e) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, per ogni bene acquistato o acquisito mediante contratto di leasing, nella quale si attesti che per lo stesso bene non sono stati concessi contributi da amministrazioni pubbliche e che sono state rispettate le condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 del presente regolamento, ovvero che non si è usufruito delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 3 del presente regolamento;
f) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, circa l'utilizzo diretto ed esclusivo del bene oggetto del contributo per le attività di utilità sociale e il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 del presente regolamento. Tale dichiarazione non è richiesta nei casi di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.
Art. 6 Termini di presentazione delle domande
1. Le domande di cui all'articolo 5 devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono stati effettuati gli acquisti o le acquisizioni tramite contratto di leasing.
Art. 7 Comunicazione dell'esito dell'esame delle domande ammesse a contributo
1. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 6, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni sociali - comunica, con Decreto del Direttore Generale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diffuso sul sito istituzionale del Ministero medesimo, l'elenco delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ammesse, con l'indicazione del contributo concesso.
Art. 8 Erogazione del contributo
1. Il contributo viene erogato tramite accredito bancario o postale, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Direttore Generale di cui all'articolo 7.
Art. 9 Revoca del contributo
1. Il contributo è revocato qualora l'organizzazione cui è stato assegnato non rispetti le prescrizioni del presente regolamento, ovvero risulti che la documentazione e/o le dichiarazioni presentate non rispondano al vero o che non sussistano le condizioni stabilite dal presente regolamento ai fini della concessione del contributo.
2. Le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che hanno presentato richiesta di contributo nei termini previsti dall'articolo 6, possono rinunciare al contributo mediante apposita domanda da presentarsi all'indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 5 entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Art. 10 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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