Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Decreto ministeriale 15 Maggio 2007, n. 79
GU 143 del 22/06/2007
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(Visto...)
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. - Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) al rappresentante legale, ai componenti degli organi di amministrazione, degli organi di controllo e al responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, del decreto n. 252 del 2005, costituiti nelle forme di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto stesso;
b) al responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto n. 252 del 2005, costituite internamente agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103;
c) al responsabile e ai membri degli organismi di sorveglianza dei fondi pensione aperti di cui all'articolo 12 del decreto n. 252 del 2005;
d) al responsabile delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13 del decreto n. 252 del 2005;
e) al rappresentante legale, ai componenti degli organi di amministrazione, degli organi di controllo e al responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, dotate di soggettività giuridica;
f) al responsabile e ai membri degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente;
g) ai membri del comitato di amministrazione e al responsabile della forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del decreto n. 252 del 2005.
Art. 2. - Requisiti di professionalità
1. Il rappresentante legale, i componenti degli organi di amministrazione e degli organismi di sorveglianza, il responsabile delle forme pensionistiche complementari, i membri degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente, nonché i membri del comitato di amministrazione della forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del predetto decreto, sono nominati secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
a) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo;
b) attività di amministrazione, di controllo, o di carattere direttivo presso forme pensionistiche complementari;
c) attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo; d) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
e) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo, ovvero, con esclusivo riferimento alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, funzioni dirigenziali anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché dette funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;
f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali o altri organismi con finalità previdenziali;
g) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera a), ovvero funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonché a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni similari nell'ambito della pubblica amministrazione, purché le persone in possesso delle predette esperienze professionali abbiano frequentato corsi di formazione di cui all'articolo 3 in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina.
2. Almeno la metà dei componenti il consiglio di amministrazione, il responsabile e il legale rappresentante della forma pensionistica complementare, nonché i componenti dell'organo di amministrazione ai quali siano conferite deleghe, devono avere almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 1. Nel caso in cui la composizione degli organi di amministrazione debba rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto n. 252 del 2005, almeno la metà dei membri eletti o nominati in rappresentanza di ciascuna delle due componenti di cui sopra deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f).
3. Almeno un componente effettivo ed uno supplente degli organi di controllo delle forme pensionistiche complementare sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia e aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I restanti componenti devono essere iscritti nel predetto registro ovvero essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a f). Qualora il controllo contabile sia esercitato dall'organo di controllo, esso deve essere integralmente composto da persone iscritte nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, fermo restando che almeno un componente effettivo ed uno supplente devono aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Art. 3. - Caratteristiche dei corsi professionalizzanti
1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), rileva la frequenza di corsi professionalizzanti promossi e organizzati da facoltà universitarie, anche in collaborazione con enti e organizzazioni operanti nel settore della previdenza complementare, che presentino le seguenti caratteristiche:
a) articolazione dei corsi su tutti i principali aspetti giuridici, economici, finanziari e organizzativi attinenti alla previdenza complementare;
b) durata almeno semestrale e numero totale di ore di insegnamento non inferiore a 150;
c) affidamento delle lezioni a docenti universitari ed esperti del settore, al fine di fornire conoscenze sia teoriche che pratico-operative;
d) previsione di una prova finale ad esito della quale viene rilasciata ai partecipanti un'attestazione in cui è certificata la rispondenza dell'attività espletata alle caratteristiche indicate nelle lettere a), b) e c) e la proficuità della partecipazione.
Art. 4. - Situazioni impeditive
1. Le cariche di legale rappresentante, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di membro dell'organismo di sorveglianza e di responsabile di forme pensionistiche complementari, di membro degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente, nonché di componente del comitato di amministrazione della forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del predetto decreto, non possono essere ricoperte da coloro che, per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti:
a) hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in forme pensionistiche complementari o imprese operanti nel settore bancario, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;
b) hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in altre imprese sottoposte a fallimento o a procedure equiparate;
c) hanno svolto funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a reati da loro commessi, delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
d) siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 19-quater, comma 3, del decreto n. 252 del 2005.
2. Ai fini di cui al comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
3. L'impedimento di cui al comma 1 non opera nel caso in cui l'organo competente all'accertamento dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 6, comma 1, valuti, sulla base di adeguati elementi e secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, l'estraneità dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'ente o dell'impresa. A tal fine rilevano, fra gli altri, quali elementi probatori, l'assenza di provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa previdenziale, bancaria, finanziaria e assicurativa, l'assenza di provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, nonché l'assenza di condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.
4. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, i soggetti interessati sono tenuti a darne comunicazione alla forma pensionistica complementare presso la quale svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, eventualmente evidenziando con idonei elementi, ai fini della valutazione di cui al comma 3, la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi della forma pensionistica complementare o dell'impresa.
5. L'organo competente ad accertare i requisiti di professionalità assume le relative determinazioni in ordine alla sussistenza delle situazioni impeditive di cui al presente articolo, dandone comunicazione alla COVIP. Nelle more della valutazione, che deve intervenire entro trenta giorni dalla presentazione degli elementi all'organo competente a valutare i requisiti di professionalità, l'esponente della forma pensionistica complementare è sospeso dalle funzioni.
6. L'impedimento ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi di amministrazione dell'impresa o della forma pensionistica complementare o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.
Art. 5. - Requisiti di onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità
1. Le cariche di legale rappresentante, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di membro dell'organismo di sorveglianza e di responsabile di forme pensionistiche complementari, di membro degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente, nonché di componente del comitato di amministrazione della forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del predetto decreto, non possono essere ricoperte da coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile e, per quanto concerne gli organi di controllo, si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza di primo grado o irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività di previdenza complementare, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa, dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari e di strumenti di pagamento, ovvero per i reati di riciclaggio e di usura;
2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria o previdenziale;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
2. Le cariche di cui al comma 1 non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata in via definitiva su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato.
3. Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252 del 2005 è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 4, del predetto decreto, in materia di cause di incompatibilità. E' fatto altresì salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n. 703.
Art. 6. - Accertamento dei requisiti e delle situazioni impeditive
1. La sussistenza dei requisiti e l'assenza delle situazioni impeditive di cui agli articoli 2, 4 e 5, è accertata dall'organo di amministrazione della forma pensionistica complementare ovvero, nel caso di forme pensionistiche complementari attuate mediante la costituzione di apposito patrimonio di destinazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, o di forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto medesimo, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente, dall'organo di amministrazione dell'ente o società nel cui ambito è costituito il patrimonio di destinazione.
2. La verifica dei requisiti e delle situazioni di cui sopra deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri l'accertamento della sussistenza delle situazioni e dei requisiti prescritti dal presente regolamento è effettuato dall'organo competente sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.
4. Il difetto dei requisiti o la sussistenza delle situazioni impeditive di cui al presente regolamento determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dall'organo competente all'accertamento entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è dichiarata dalla COVIP.
5. La COVIP emana istruzioni in ordine alla documentazione idonea a consentire l'accertamento circa la sussistenza dei requisiti e l'insussistenza delle situazioni impeditive anche in riferimento alle certificazioni previste dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
Art. 7. - Sospensione dalle cariche
1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di legale rappresentante, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di membro dell'organismo di sorveglianza, di responsabile di forme pensionistiche complementari, di membro degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente, nonché di componente del comitato di amministrazione della forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del predetto decreto:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c);
b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva;
c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
2. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, l'organo di cui all'articolo 6, comma 1, dichiara la sospensione dalla carica del soggetto interessato.
3. Nel caso in cui sia disposta la sospensione, gli organi competenti alla nomina deliberano entro sessanta giorni in ordine all'eventuale revoca dalla carica del soggetto interessato. Qualora non si proceda alla revoca, l'esponente sospeso è reintegrato nelle sue funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.
Art. 8. - Entrata in vigore e norme transitorie
1. Sono abrogati gli articoli 4, 7 e 14 del decreto n. 211 del 1997 e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2003, n. 155.
2. Per i soggetti di cui all'articolo 1 in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la mancanza dei requisiti di professionalità introdotti con il presente decreto e non previsti dalla normativa previgente non rileva per il mandato residuo, salvo il caso in cui gli stessi requisiti vengano a mancare successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Il presente regolamento munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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