Certificazione di bilancio per gli enti cooperativi
Ministero dello sviluppo economico
Decreto ministeriale 16 novembre 2006
GU 8 del 11/01/2007
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(Visto...)
Decreta:
Art. 1. - Elenco società di revisione
Gli enti cooperativi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 220 del 2002, sono assoggettati alla certificazione annuale del bilancio da parte di una delle società di revisione iscritta nell'apposito elenco di cui all'art. 15, comma 2, della legge n. 59 del 1992.
Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, le società di revisione devono presentare apposita domanda, allegando idonea documentazione a dimostrazione del possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo n. 88 del 1992;
b) esperienza, nell'ultimo quinquennio, nell'attività di certificazione di bilancio, ovvero di revisione o controllo contabile in almeno dieci enti cooperativi.
Per gli enti cooperativi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, sono fatte salve le relative competenze in materia.
Art. 2. - Convenzioni con le associazioni nazionali
Gli enti cooperativi aderenti ad una delle associazioni riconosciute, che hanno l'obbligo di certificare il bilancio, devono avvalersi di una delle società di revisione convenzionate con l'associazione cui aderiscono.
A tale scopo, è definito lo schema di convenzione allegato, che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 3. - Durata e modalità degli incarichi
Gli enti cooperativi possono avvalersi, per la certificazione del bilancio, della stessa società di revisione per un periodo massimo non superiore a sei anni consecutivi.
La società di revisione incaricata della certificazione di bilancio non può svolgere per il medesimo ente cooperativo attività di consulenza diretta o indiretta a qualsiasi titolo, fatto salvo l'eventuale incarico di cui all'art. 2409-bis del codice civile.
Art. 4. - Criteri per la stipula delle convenzioni
Le associazioni nazionali devono stipulare la convenzione con le società di revisione che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente decreto e che dispongano di una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento dell'attività.
Le associazioni nazionali devono stipulare la convenzione con almeno una società di revisione ogni trenta cooperative aderenti obbligate alla certificazione del bilancio e, comunque, con non meno di tre società di revisione.
Almeno il cinquanta per cento delle società di revisione convenzionate con ciascuna associazione nazionale deve disporre di unità operative, in almeno due regioni del territorio nazionale, di cui una nel Mezzogiorno.
Ogni società di revisione può ricevere incarichi da più associazioni nazionali e, altresì, presentare domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1.
Art. 5. - Adempimenti delle associazioni e delle società di revisione
Le associazioni nazionali trasmettono al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle modalità operative adottate, seguendo criteri di trasparenza ed imparzialità, per l'individuazione delle società di revisione convenzionate, nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto.
Le associazioni nazionali inviano al Ministero copia della relazione di certificazione, qualora contenga rilievi o osservazioni da parte della società di revisione.
Il Ministero e le associazioni possono accedere alla documentazione relativa alla certificazione di bilancio ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza sugli enti cooperativi.
Art. 6. - Sanzioni
Gli enti cooperativi che pur trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 220 del 2002, non si sottopongano alla certificazione annuale da parte di una società di revisione iscritta nell'elenco di cui all'art. 1 del presente decreto, ovvero convenzionata con l'associazione cui aderiscono, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, incorrono nella sanzione prevista dal comma 3 del citato art. 11 del decreto legislativo n. 220/2002.
Art. 7. - Decorrenza e disposizioni transitorie
Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Le società di revisione già iscritte nell'apposito elenco di cui all'art. 15, comma 2, della legge n. 59 del 1992, sono tenute a presentare una nuova domanda di iscrizione, allegando la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente decreto, entro e non oltre il 30 giugno 2007.
Le convenzioni vigenti alla data del presente decreto restano in vigore fino alla data della scadenza e comunque non oltre i termini previsti per la certificazione del bilancio 2006.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
SCHEMA DI CONVENZIONE ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 16 NOVEMBRE 2006
C o n v e n z i o n e
ai sensi dell'art 11, comma 4, del decreto legislativo n. 220/2002
TRA
la .... con sede in .... via .... rappresentata dal Presidente ....
E
la società di revisione ...., con sede in ...., rappresentata dal Presidente ....,
PREMESSO
che la .... è associazione di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220 del 2002;
che l'art. 15 della legge n 59/1992, modificato dall'art. 11 del decreto legislativo n. 220/2002, nel quadro della vigilanza esercitata nei confronti degli enti cooperativi stabilisce l'obbligo di certificazione di bilancio per tutte le cooperative che possiedano uno dei seguenti requisiti:
a) valore della produzione superiore a Euro 60.000.000;
b) partecipazioni di controllo in società per azioni;
c) prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a Euro 2.000.000;
d) riserve indivisibili superiori a Euro 4.000.000;
che è stato fatto obbligo per le cooperative aderenti di utilizzare le società di revisione convenzionate con la (nome dell'associazione cooperativa);
che la legge n 59/1992, e successive modificazioni, dispone che le società di revisione siano iscritte al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo n. 88/1992;
che la società di revisione .... risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal decreto ministeriale ............... per l'esercizio della certificazione.
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
1. Principi di revisione.
La società di revisione .... attuerà i suoi interventi presso le cooperative allo scopo di emettere un giudizio sulla correttezza del bilancio e delle sue note illustrative e sulla rispondenza a corretti principi contabili.
In particolare, la società di revisione deve fare riferimento ai principi di revisione previsti dagli ordini professionali necessari per esprimere un giudizio professionale sul bilancio.
2. Relazione della società di revisione. La relazione di revisione deve essere redatta secondo quanto previsto dai principi di revisione emessi dagli ordini professionale, integrati dalle comunicazioni della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) inerenti la revisione contabile. La relazione deve altresì indicare:
a) se sono state di fatto osservate le disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione;
b) se sono state rispettate in particolare le disposizioni di legge e di statuto relative agli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della legge n. 59/1992;
c) l'avvenuta verifica di quanto dichiarato dagli amministratori ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.
La relazione deve essere indirizzata alla cooperativa ed alla (nome dell'associazione cooperativa).
3. Collaborazione nell'attività di vigilanza.
Alla società di revisione ...., a cui compete il rispetto dei principi e delle norme deontologiche della revisione contabile, è fatto obbligo di prestare tutta la collaborazione necessaria alla .... fine di favorire l'attività di vigilanza che compete a quest'ultima, in base alle disposizioni normative vigenti.
La società di revisione .... dovrà trasmettere copia delle lettere di proposta e conferimento dell'incarico e delle relazioni alla (nome dell'associazione cooperativa).
Le carte di lavoro, di proprietà della società di revisione .... dovranno essere rese disponibili alla ....
4. Conferimento degli incarichi.
Gli incarichi dovranno essere conferiti dalla assemblea dei soci.
Gli incarichi non potranno superare la durata di un triennio; ogni società di revisione non potrà accettare dalla stessa cooperativa più incarichi consecutivi che superino la durata complessiva di sei anni.
5. Tariffe e costi della certificazione.
La società di revisione .... si impegna ad effettuare i propri interventi alle tariffe professionali indicate nel regolamento attuativo della presente convenzione sottoscritto tra la .... e la società di revisione ....
6. Pubblicità.
La (nome dell'associazione cooperativa), al fine del migliore espletamento del servizio certificazione del bilancio delle cooperative, si impegna:
a) ad informare tutte le società cooperative, obbligate alla certificazione di bilancio ai sensi della legge n. 59/1992, circa la stipula della presente convenzione con la società di revisione ....;
b) a verificare affinché le cooperative nel rispetto delle norme di legge si avvalgano esclusivamente delle società di revisione convenzionate con la (nome dell'associazione cooperativa); c) ad informare le cooperative degli obblighi cui sono soggette.
Più precisamente:
1) conferire tempestivamente ad una delle società convenzionate l'incarico di certificazione di bilancio, al fine di consentire alla stessa una corretta applicazione delle procedure di revisione;
2) fornire i documenti di bilancio completi di tutti gli allegati e l'ulteriore documentazione richiesta dalla società di revisione entro la data stabilita;
3) fornire la collaborazione del proprio personale amministrativo e l'assistenza necessaria ai preposti della società di revisione;
4) comunicare tempestivamente le particolari modifiche incidenti significativamente sull'attività di certificazione;
5) rispettare le condizioni previste nell'atto di conferimento e di accettazione dell'incarico.
7. Revoca.
E' fatto divieto alla società di revisione .... proporre od accettare servizi diversi dalla certificazione di bilancio direttamente o indirettamente fatto salvo l'eventuale incarico di cui all'art. 2409-bis del codice civile. Il mancato rispetto di tale disposizione sarà causa di recesso unilaterale della convenzione tra la (nome dell'associazione cooperativa) e la società di revisione ....
Il mancato rispetto delle norme di comportamento previste dal presente accordo, comporta la revoca del mandato ad effettuare la certificazione dei bilanci delle cooperative aderenti alla (nome dell'associazione cooperativa).
8. Regolamento attuativo.
La presente convenzione è integrata da un regolamento attuativo che definisce le modalità operative e attuative di quanto previsto dai punti 3, 4 e 5. Il regolamento deve essere trasmesso al Ministero dello sviluppo economico.
9. Durata.
La presente convenzione ha durata triennale, salvo disdetta di una delle parti da effettuarsi tramite raccomandata con r.r. -- entro il ............................ di ogni anno.
La presente convenzione decorre dal .........................
10. Clausola compromissoria.
Ogni controversia relativa alla applicazione della presente convenzione sarà demandata ad un collegio arbitrale irrituale composto di tre membri così nominati: uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il terzo di comune accordo, in mancanza, dal direttore generale per gli enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico.
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