Decreto ministeriale 19 maggio 2009

Studi di settore elaborati su base regionale o comunale in attuazione dell'articolo 83, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. (09A06840)
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 19 maggio 2009
GU 139 del 18/06/2009

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Visto...)
Decreta:

Art. 1. Elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale
1. In funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono elaborati su base regionale o comunale con le modalità e i criteri indicati negli articoli successivi.
2. Entro il 31 dicembre 2013, gli studi di settore sono progressivamente elaborati su base regionale o comunale, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 10-bis, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Art. 2. Criteri per l'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale
1. Il processo di elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale è realizzato mediante criteri compatibili con la metodologia prevista dal comma 1, dell'art. 62-bis del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, tenendo conto:
a) del grado di differenziazione a livello territoriale dei prezzi e delle tariffe relativi alle prestazioni di servizi o cessioni di beni operate dalle imprese e dagli esercenti arti e professioni e dei costi di approvvigionamento dei fattori impiegati nel processo produttivo;
b) del grado di differenziazione a livello territoriale dei modelli organizzativi che caratterizzano la specifica attività economica.
2. I criteri di cui al comma precedente, consentono di determinare i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione degli studi di settore con riferimento alle specificità delle aree territoriali di riferimento.

Art. 3. Partecipazione dei comuni
1. Gli studi di settore su base regionale o comunale sono elaborati tenendo conto del parere delle associazioni professionali e di categoria presenti nella commissione degli esperti di cui al comma 7 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.
2. Al fine di consentire la partecipazione dei comuni al processo di elaborazione degli studi di settore su base territoriale, come previsto dall'art. 83, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la composizione della commissione degli esperti di cui al comma precedente, è integrata con la partecipazione di due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da designare con successivo decreto, tenuto conto delle segnalazioni della medesima Associazione nazionale dei comuni italiani.
3. Al fine di assicurare la partecipazione dei comuni alla fase di individuazione, nell'ambito territoriale della regione, dell'eventuale esistenza di specifiche condizioni di esercizio delle attività economiche a livello locale, rilevanti sia ai fini della revisione degli studi di settore che della relativa applicazione in sede di accertamento, il direttore dell'Agenzia delle entrate provvede a garantire la presenza di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani all'interno degli osservatori regionali istituiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 ottobre 2007.

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