Decreto ministeriale 2 Agosto 2007, n. 149

Regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 2 Agosto 2007, n. 149
GU 210 del 10/09/2007

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Visto ...)
Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spettano alle condizioni ivi previste, per gli anni 2007, 2008 e 2009, ai soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, che attestano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
b) che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro;
c) di non godere nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.

Art. 2.
1. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni ivi previste, per i soggetti residenti in uno Stato diverso da quelli indicati nell'articolo 1, l'attestazione di cui al medesimo articolo 1 è effettuata mediante:
a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all'originale, dal consolato italiano nel Paese di origine.

Art. 3.
1. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per il tramite del sostituto d'imposta l'attestazione di cui agli articoli 1 e 2 è parte integrante della dichiarazione di spettanza di cui all'articolo 23, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. In sede di controllo, l'Agenzia delle entrate può, altresì, richiedere ai soggetti di cui all'articolo 1 e 2 l'esibizione della certificazione rilasciata dall'Autorità fiscale del Paese di residenza attestante la sussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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