Decreto ministeriale 25 marzo 2002

Disposizioni per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 25 marzo 2002
GU 76 del 30/03/2002 - SO

( Visto...)
DECRETA:

Art. 1 - Approvazione di criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita
1. Sono approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita. Tali criteri si applicano a partire dall'anno 2001, limitatamente alle attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1.A e nei confronti dei contribuenti che svolgono esclusivamente attività per le quali si applicano gli studi di settore ovvero queste e attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.
2. Nei confronti dei contribuenti indicati al comma 1 gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica e delle tabelle delle incidenze delle variabili sui ricavi indicate nell'allegato 1, nonché delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti e della lista delle variabili per l'applicazione dei singoli studi di settore pubblicate in allegato ai decreti di approvazione degli stessi. La valutazione della congruità dei ricavi dichiarati è effettuata prendendo in considerazione l'insieme delle attività esercitate.
3. Il programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi aziendali assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore. Tali valutazioni sono effettuate solo in presenza di indicatori comuni alle diverse attività esercitate.
4. Per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita, occorre:
a) indicare, separatamente, i ricavi relativi alle diverse attività esercitate ovvero alle diverse unità di produzione o di vendita;
b) attribuire alle diverse attività esercitate ovvero alle diverse unità di produzione o di vendita, i componenti direttamente afferenti e quelli promiscui ripartiti in base al criterio di prevalenza nell'utilizzo;
c) indicare, in maniera indistinta, i dati del personale e quelli contabili che non è possibile ripartire tra le diverse attività esercitate ovvero tra le diverse unità di produzione o di vendita.
L'attribuzione di tali componenti alle singole attività o alle singole unità di produzione o di vendita è effettuata in via automatica dal programma informatico realizzato in base alle disposizioni approvate con il presente decreto.

Art. 2 - Modalità di applicazione degli studi di settore
1. In via sperimentale, i ricavi, i corrispettivi e gli indici di coerenza economica determinati in base all'articolo 1, sono utilizzati come criteri selettivi per la scelta delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie. I contribuenti che dichiarano ricavi di ammontare non inferiore a quello risultante dai predetti studi di settore non sono assoggettabili ad accertamento in base all'articolo 10 della legge della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori ricavi determinati a seguito della revisione degli studi stessi.

Art. 3 - Categorie di contribuenti escluse
1. I criteri indicati nell'articolo 1 non si applicano nei confronti dei contribuenti che:
a) dichiarano ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di ammontare complessivo superiore a 5.164.569 euro;
b) svolgono attività o utilizzano unità di produzione o di vendita che comportino la compilazione di più di dieci modelli per l'applicazione degli studi di settore;
c) esercitano due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore, nel caso in cui l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta, relativo alle attività non prevalenti, sia non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo;
d) esercitano esclusivamente un'attività in diverse unità di produzione o di vendita, per la quale sia prevista, nel decreto di approvazione del relativo studio di settore, l'applicabilità dello stesso anche in caso di svolgimento della attività in più unità di produzione o di vendita;
e) esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita e che si avvalgono ovvero intendono avvalersi, del regime fiscale delle attività marginali di cui all'articolo 14, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I predetti contribuenti determinano l'ammontare complessivo dei ricavi in base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente;
f) non hanno effettuato annotazioni separate in quanto hanno conseguito:
- un ammontare complessivo di ricavi non superiore a 51.645 euro;
- ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in Comuni con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti.
2. I predetti criteri non si applicano, altresì, nei confronti dei contribuenti che sono interessati da una delle cause di esclusione di seguito elencate, anche se la stessa riguarda solo una delle attività svolte o opera soltanto all'interno di una delle unità di produzione o di vendita utilizzate per lo svolgimento dell'attività:
a) sussistenza di una causa di esclusione di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146;
b) esercizio di una o più attività d'impresa cui non risultano applicabili gli studi di settore, ad esclusione delle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, nel caso in cui l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta relativo a dette attività, sia superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo;
c) esercizio di più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore, nel caso in cui, per ognuno degli studi di settore applicabili al contribuente, l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta relativo alle attività del medesimo studio di settore, sia non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo.
3. In caso di più attività svolte all'interno di più unità di produzione o vendita, per la verifica del limite del 20 per cento indicato alle lettere b) ed c) del comma precedente, occorre fare riferimento ai ricavi conseguiti nella medesima unità.
4. Nei confronti dei contribuenti nelle condizioni indicate:
a) alle lettere a), b) e f), del comma 1, nonché a) e c) del comma 2, non si applicano né gli studi di settore né i parametri;
b) alla lettera b) del comma 2, si applicano i parametri relativi alla attività prevalente;
c) alle lettere c), d), ed e), del comma 1, si applica lo studio di settore relativo alla attività prevalente, tenendo conto, per quanto riguarda i contribuenti di cui alla lettera e), delle percentuali di riduzione indicate nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002.

Art. 4 - Variabili delle imprese
1. La determinazione dei valori da attribuire alle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore mediante i criteri approvati con il presente decreto è effettuata sulla base delle istruzioni per la compilazione dei relativi modelli di cui all'articolo 6.

Art. 5 - Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore applicati con i criteri indicati all'articolo 1, sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'articolo 53, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, del testo unico delle imposte sui redditi.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma precedente è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera c) e d), del menzionato testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'articolo 4 devono essere considerati i componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli studi di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'articolo 60, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 6 - Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore mediante i criteri approvati con il presente decreto comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

Allegato 1: Vedere allegato da pag. 9 a pag. 33 del S.O.

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