Decreto ministeriale 29 giugno 2006

Disposizioni per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 29 giugno 2006
GU 155 del 06/07/2006

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Visto...)
Decreta:

Art. 1. - Criteri per l'applicazione degli studi di settore
1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita e che svolgono esclusivamente attività per le quali si applicano gli studi di settore anche congiuntamente ad attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, si applicano, a partire dall'anno 2005, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, anche con riferimento alle attività comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1.
2. Nei confronti dei contribuenti indicati al comma 1, che esercitano attività comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1, gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 2 e delle tabelle che indicano i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi, riportate nell'allegato 3, nonché delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti e della lista delle variabili per l'applicazione dei singoli studi di settore pubblicate in allegato ai decreti di approvazione degli stessi. La valutazione della congruità dei ricavi dichiarati è effettuata prendendo in considerazione l'insieme delle attività esercitate.

Art. 2. - Cause di esclusione dall'obbligo dell'annotazione separata per lo studio di settore TG60U
1. Per lo studio di settore TG60U (Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali - codice attività 92.72.1), approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 aprile 2006, non si applicano i criteri approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2002, nelle ipotesi in cui i contribuenti titolari di concessione per l'esercizio dell'attività di Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali - codice attività 92.72.1, unitamente alla predetta attività, svolgono anche una o più delle seguenti attività:
a) ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina, codice attività 55.30.A;
b) ristorazione con preparazione di cibi da asporto, codice attività 55.30.2;
c) servizi di ristorazione in self-service, codice attività 55.30.B;
d) ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo, codice attività 55.30.C;
e) bar e caffè, codice attività 55.40.A;
f) gelaterie e pasticcerie con somministrazione, codice attività 55.30.4;
g) bar, caffè con intrattenimento e spettacolo, codice attività 55.40.C.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica lo studio di settore TG60U.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegati 3

Vedere allegati alle pagg. 12-19 della GU

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