Decreto ministeriale 30 luglio 2009

Riallineamento di valori contabili in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi principi. (09A10252)
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 30 luglio 2009
GU 199 del 28/08/2009

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Visto ...)
Decreta:

Art. 1. Riallineamento di valori contabili in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi principi
1. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, a partire da un esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le modifiche introdotte dall'art. 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell'IRES, esplicano efficacia, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio di prima applicazione di tali principi contabili. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali. Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP, come modificata dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.
2. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni dell'art. 15, commi 3, 4, 5, 6, 7, 7-bis e 9, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le divergenze di cui al comma 1 del presente articolo, esistenti all'inizio del periodo d'imposta di prima applicazione dei principi contabili internazionali, con effetto a partire da tale inizio. L'opzione per il riallineamento delle divergenze è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali.
3. In deroga alle disposizioni del comma 2, i soggetti che hanno applicato i principi contabili internazionali a partire dal primo o dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 possono riallineare le divergenze di cui al comma 1 del presente articolo esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con effetto a partire da tale inizio. L'opzione per il riallineamento delle divergenze è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e l'imposta sostitutiva è versata in un'unica soluzione entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, qualora le variazioni decorrono dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale è intervenuta l'omologazione, il riallineamento può riguardare le divergenze esistenti all'inizio del periodo di imposta successivo a quello da cui decorrono le variazioni; con effetto a partire da tale inizio. In tal caso, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi di prima applicazione delle variazioni e l'imposta sostitutiva è versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle relative imposte.

Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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