Obbligo di comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti ubicati in Paesi a fiscalità privilegiata. (10A10116)
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 5 agosto 2010
GU 191 del 17/08/2010
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Visto...)
Decreta:
Art. 1 Esclusione territoriale dall'obbligo di comunicazione
1. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le operazioni realizzate, dal 1° luglio 2010 al 4 agosto 2010, con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei seguenti Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, prima delle modifiche operate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 agosto 2010, n. 180:
1) Cipro;
2) Malta;
3) Corea del Sud.
Art. 2 Esclusione dall'obbligo di comunicazione delle operazioni relative a specifici settori di attività
1. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le attività con le quali si realizzano operazioni esenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sempre che il contribuente si avvalga della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1972, n. 633. Resta fermo l'obbligo di comunicazione per le eventuali operazioni imponibili effettuate nell'ambito di dette attività.
Art. 3 Estensione dell'obbligo di comunicazione per specifici settori di attività
1. L'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è esteso alle prestazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e che sono rese o ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, diversi da quelli esclusi ai sensi dell'art. 1.
Art. 4 Efficacia
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010.
2. Le disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate dal 1° settembre 2010.
3. In deroga a quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 marzo 2010, i modelli di comunicazione relativi ai periodi mensili di luglio ed agosto 2010 sono presentati entro il 2 novembre 2010.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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